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Numero d'incarto:
15.1996.00052
Data decisione, Autorità:
25.04.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00052
Lugano
25 aprile 1996
/FC/mb/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 15 aprile 1996
viste le osservazioni 19 aprile 1996 dell’UE di
Lugano;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che
__________ ha chiesto l'8 marzo 1996 l'emissione di un PE contro __________ e
__________, entrambi domiciliati in __________
che con
provvedimento 11 marzo 1996 l'UE di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione,
atteso che "non è possibile iniziare una procedura in via ordinaria contro
debitori domiciliati all'estero";
che il 12
marzo 1996 __________ ha precisato che "die Adresse im Tessin ist:
__________ e __________, app. __________ ";
che il 14
marzo 1996 l'UE di Lugano ha reso noto al reclamante che non è possibile
procedere contro "i signori __________ che hanno a __________ soltanto una
dimora per vacanze";
che con
reclamo 15/18 aprile 1996 __________ ha chiesto che venga emesso il chiesto
precetto esecutivo contro __________ e __________ __________ per Fr. 371'680.--
oltre accessori, atteso che:
-
"l'autorità
giudiziaria è nel luogo dove si trova l'oggetto, quindi __________ " (cfr.
atto di compravendita e sentenza TA);
-
"si
tratta sempre dello stesso oggetto, la pretesa del resto del prezzo di compera
e delle spese di trasformazione e di ampliamento";
che l'atto
di compravendita 2 febbraio 1979 indica __________ (__________) quale domicilio
di __________ e __________, cittadini __________;
che la
sentenza 18/20 settembre 1995 della Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello indica __________ (__________) quale domicilio dei debitori;
che con
osservazioni 19 aprile 1996 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame,
atteso che:
-
l'11
marzo 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione
"in quanto i debitori sono domiciliati all'estero";
-
l'unica
possibilità di fondare il foro esecutivo svizzero è "la via del
sequestro", atteso che "i due debitori sono intestatari di beni
immobili a __________ ";
che al
reclamante __________ è noto già dal provvedimento 11 marzo 1996 dell'UE di
Lugano, confermato con il successivo atto 14 marzo 1996 privo di portata
propria, che non è dato il foro esecutivo ex art. 46 cpv.1 LEF;
che per l'art.
46 cpv.1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio;
che per
ammissione del reclamante entrambi gli escussi sono domiciliati in __________
(cfr. domanda di esecuzione);
che
irrilevante è il fatto che __________ e __________ siano comproprietari di un
fondo a __________
che
__________ confonde le nozioni di foro giudiziario (dato nella vertenza che ha
portato alla sentenza 18/20 settembre 1995 del TA) e di foro esecutivo (che nel
caso di specie non si realizza, i debitori essendo domiciliati in __________ e
non tornando applicabile alcun foro speciale);
che il solo
riferimento al locus rei sitae è inidoneo, senza il supporto di un sequestro, a
fondare la competenza esecutiva ratione loci;
che il
reclamo deve pertanto essere respinto;
che non si
prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 e 46 cpv.1 LEF
pronuncia: 1. Il reclamo 15/18 aprile 1996 di __________
-__________, è respinto.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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