AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00079
Data decisione, Autorità:
12.08.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00079
Lugano
12
agosto 1996/C/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui reclami 11 giugno 1996 di
e
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nelle esecuzioni in via di
realizzazione d’un pegno immobiliare n. __________ promosse dalla
contro
(es.
__________ con __________ quale condebitrice solidale e terza proprietaria
dell’immobile);
(es.
__________ con __________ quale condebitrice solidale e terza proprietaria
dell’immobile e __________ con __________ quale condebitore solidale e terzo
proprietario dell’immobile);
in tema di nuova stima peritale e di elenco oneri;
richiamato il decreto presidenziale 17 giugno 1996 di
non concessione dell’effetto sospensivo riferito al reclamo di __________ e
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ emessi il 23 febbraio 1994 dall’UEF
di Locarno la __________ ha escusso in via di realizzazione d’un pegno
immobiliare __________ e __________ come sopra indicato.
B. L’11 maggio 1995, avendo gli escussi con scritti 5
aprile 1994 ritirato le opposizioni interposte ai noti PE, la creditrice ha
presentato le domande di vendita dei vari fondi oggetto del diritto di pegno.
C. Il 22 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha comunicato agli
escussi la ricezione delle domande di vendita.
D. Con reclamo 30 maggio 1995 __________ e __________
hanno postulato la declaratoria di nullità degli avvisi di ricezione delle
domande di vendita. Il gravame è stato respinto dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del tribunale di appello quale Autorità di vigilanza con pronunciato
31 ottobre/9 novembre 1995.
E. Con avvisi d’incanto unico 15 aprile 1996 l’UEF di
Locarno ha fissato al 20 giugno 1996 la vendita della part. n. __________ e
__________ e dei Fol PPP da __________ a __________ del fondo base part. n.
__________ del Comune di __________, al 10 maggio 1996 il termine per le
insinuazioni di oneri fondiari e al 20 giugno 1996 il deposito delle condizioni
d’asta. Negli avvisi d’incanto l’UEF ha fissato, conformemente alla perizia 22
marzo 1996 dell’arch. __________ __________ il valore complessivo di stima
peritale in Fr. 25’000.-- per la part. n. __________, in Fr. 230’000.-- per la
part. __________, in Fr. 96’000.-- per il Fol PPP n. __________ in Fr.
82’000.-- per il Fol PPP n. , in Fr. 154’000.-- per il Fol PPP n,
in Fr. 176’000.-- per il Fol PPP n. __________, in Fr. 126’000.-- per il Fol
PPP n. __________, in Fr. 250’000.-- per il Fol PPP n. __________, in Fr.
97’000.-- per il Fol PPP n. __________ in Fr. 86’000.-- per il Fol PPP n.
__________ in Fr. 173’000.-- per il Fol PPP n. __________
F. Con insinuazioni 8 maggio 1996 la __________ ha
notificato i propri crediti garantiti da ipoteche convenzionali gravanti le
varie particelle poste in esecuzione. Nelle insinuazioni la creditrice ha
notificato oltre agli importi in capitale dei rispettivi crediti anche
interessi di mora all’8% risp. all’8.5%. L’UEF di Locarno ha iscritto negli
elenchi oneri del 30 maggio 1996 i crediti della procedente così come
notificati. Negli elenchi oneri il valore di stima peritale dei fondi da
realizzare è stato stabito in conformità agli avvisi d’incanto del 15 aprile
1996.
G. Con provvedimenti 12 giugno 1996 l’UEF di Locarno ha
assegnato ai reclamanti il termine di dieci giorni per proporre l’azione di
disconoscimento di una pretesa iscritta nell’elenco degli oneri, ritenuto che
gli stessi hanno contestato le pretese iscritte negli elenchi degli oneri a
favore della procedente.
H. Con separati reclami 11 giugno 1996 __________ e
__________ risp. __________ e __________ hanno chiesto, con protesta di spese e
ripetibili, una nuova perizia dei fondi gravati dal diritto di pegno della
procedente e il conseguente annullamento degli incanti previsti per il 20
giugno 1996, atteso che:
-
”la
stima esposta negli elenchi oneri è errata, è inferiore di almeno il 30% al
valore reale ed essa corrisponde praticamente all’aggravio ipotecario della
__________ che ha richiesto la vendita”;
-
”l’incanto
deve pertanto venire sospeso per permettere l’esecuzione di una nuova perizia
che rispecchi i reali valori degli immobili che vengono venduti”;
-
”i
valori di stima esposti negli elenchi oneri contestati non rispecchiano il
valore reale degli immobili e soprattutto sono in contrasto con la ripartizione
millesimale delle quote di PPP relative alla part. __________”;
-
”secondo
quanto esposto negli elenchi oneri, il valore di stima complessivo degli
appartamenti dell’immobile part. __________ (da PPP Fol n. __________ a
__________) ammonta a complessivi Fr. 1’240’000.--, cioè Fr. 1’240.-- per
millesimo (...) praticamente nessuna stima corrisponde al reale valore degli
immobili”;
-
”contro
il contenuto degli elenchi oneri abbiamo inoltrato all’UEF di Locarno
opposizione poiché essi non solo riportano una stima errata ma anche le pretese
della Banca creditrice sono inveritiere”;
-
”tutti
gli elenchi oneri presentano un errore nella determinazione degli interessi
poiché la __________ ha dato indicazioni sbagliate ed in contrasto a quanto
riportato sulle cartelle ipotecarie che prevedono tutte, come tasso massimo,
l’interesse del 7% e non dell’8% come preteso dalla __________, la quale nei
nostri confronti ha agito in malafede poiché ci ha fatto aprire un conto
affitti che presenta un saldo attivo al 3.6.1996 di Fr. 178’020.80 (risp. al 31
marzo 1996 di Fr. 19’105.25), e malgrado avesse sempre avuto la possibilità di
compensarlo con gli interessi scaduti sui crediti garantiti da pegno non lo ha
mai fatto per percepire un interesse dell’8% (risp. del 5%) corrispondendo meno
dell’1% sul credito degli appartamenti”;
-
”la
situazione riveduta sullo scoperto al 20.6.1996 è quella riassunta dal doc. O (risp.
doc. C): gli interessi sono stati pagati sino al 30.9.1993, scoperti lo sono
solo dal 1.10.1993 e non dall’11.5.1993”;
-
”il
tasso applicabile massimo è del 7% e dagli interessi scoperti di Fr. 345’377.30
(risp. 48’831.50) devono essere dedotti Fr. 178’020.80 (risp. Fr. 19’105.25)
del conto affitti qualificandosi così l’intero interesse scoperto per la
concessione dei crediti di Fr. 1’000’000.-- e Fr. 415’000.-- in Fr. 167’356.15
e non Fr. 415’482.10 (risp. in Fr. 29’726.40 e non in Fr. 54’806.--) come
preteso dalla __________ ”;
-
”da
tutto ciò ne consegue che gli interessi riportati negli elenchi oneri per
quanto concerne la __________ devono essere riveduti poiché gli interessi
passivi in essi elencati sono completamente errati”.
I. Con osservazioni 1. luglio 1996 la __________ si è
opposta al gravame postulandone, con spese e tasse a carico dei reclamanti, la
declaratoria di irricevibilità rispettivamente la reiezione.
A
mente dell’osservante i reclami, per quanto riguarda la censura relativa alla
stima peritale, sarebbero tardivi perché “gli avvisi d’incanto unico con
l’indicazione dei valori di stima peritale dei singoli fondi furono regolarmente
pubblicati nel _______” e furono comunicati a mezzo raccomandata a tutti gli
interessati, compresi i reclamanti, il 15 aprile 1996.
Per
la creditrice la “censura sollevata dai ricorrenti, riguardante la presunta
erroneità nella determinazione degli interessi da parte di __________, è
irricevibile e i relativi reclami devono essere di conseguenza respinti in
ordine: infatti la censura in merito all’inesattezza dell’elenco oneri non
doveva essere fatta valere mediante reclamo bensì mediante azione giudiziaria
(azione di contestazione dell’elenco oneri). In effetti i reclamanti, dopo aver
presentato i rispettivi reclami, hanno poi introdotto due petizioni presso la
competente Pretura”.
L. Pure l’UEF di Locarno ha chiesto la reiezione dei
gravami rilevando di aver comunicato l’avviso d’incanto “a tutti gli
interessati con lettera raccomandata di data 15 aprile 1996”. A mente dell’UEF
i reclami in quanto rivolti contro il valore di stima peritale sono ampiamente
tardivi perché i reclamanti erano da tempo a conoscenza del valore attribuito
dal perito ai fondi da realizzare.
Considerato
in
diritto:
- I due reclami sono sostanzialmente diretti contro
provvedimenti dell’UEF di Locarno aventi connotazioni omogenee, con una parte
(__________) che compare in entrambe le procedure: le vertenze possono quindi
essere congiunte ed evase con una sola sentenza
2.a) __________
e __________ contestano i risultati della perizia 22 marzo 1996 dell’arch.__________,
perché i valori indicati non corrisponderebbero al valore reale.
b) Il
reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
reclamante ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).
Per
l’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione
del pegno per l’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato può chiedere all’Autorità
di vigilanza una nuova stima a mezzo periti, previo deposito delle spese
occorrenti.
La
domanda di nuova stima peritale deve essere presentata entro il termine di
reclamo (art. 9 cpv. 2, 99 cpv. 2 RFF).
c) Negli
avvisi d’incanto del 15 aprile 1996 (cfr. narrativa fattuale sub E) l’UEF di
Locarno ha stabilito il valore complessivo di stima peritale in Fr. 25’000.--
per la part. n. __________, in Fr. 230’000.-- per part. n. __________, in Fr.
96’000.-- per il Fol PPP n. __________, in Fr. 82’000.-- per il Fol PPP n.
__________ in Fr. 154’000.-- per il Fol PPP n. __________ in Fr. 176’000.-- per
il Fol PPP n. __________, in Fr. 126’000.-- per il Fol PPP n. , in
Fr. 250’000.-- per il Fol PPP n, in Fr. 97’000.-- per il Fol PPP n.
__________, in Fr. 86’000.-- per il Fol PPP n. __________ in Fr. 173’000.-- per
il Fol PPP n. __________
I
provvedimenti 15 aprile 1996 sono stati trasmessi lo stesso giorno a tutti gli
interessati, tra cui figurano ovviamente anche i reclamanti.
Le
censure mosse dai reclamanti con i reclami 11 giugno 1996 al referto peritale
dell’arch. __________ sono dunque ampiamente tardive.
- Prima dell’incanto l’ufficiale accerta gli oneri
gravanti l’immobile facendo capo alle insinuazioni presentate ed all’estratto
del registro fondiario (art. 140 cpv. 1 LEF, applicabile anche all’esecuzione
in via di realizzazione del pegno per l’art. 156 LEF); l’elenco di tali oneri è
comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento ed al debitore, con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2
LEF).
4.a) L’elenco oneri (art. 140 LEF; da 33 a 43 cpv. 1 RFF
per il rinvio dell’art. 102 RFF) costituisce il presupposto indispensabile di
ogni incanto di immobili nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare.
b) La sua necessità deriva dalla rilevanza che assume
l’accertamento dei diritti reali che gravano l’immobile da mettere all’incanto,
atteso che (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, § 28 m. 17):
-
gli
oneri non ancora esigibili sono messi a carico dell’aggiudicatario;
-
solo
la certezza sugli oneri esigibili esistenti consente l’ossequio del principio
di copertura;
-
gli
oneri, sia esigibili che non, influenzano tanto il piede d’asta quanto il
prezzo di aggiudicazione.
- Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo
non saranno menzionate nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda
parte RFF, applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF); l'ufficio esecuzione non può
rifiutare l'iscrizione degli oneri che risultano dall'estratto del registro
fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 prima frase
RFF).
L'apparente
contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell'art. 36 RFF va risolta nel senso
che rientra nel potere di cognizione dell'ufficio esecuzione stabilire se prima
facie la pretesa creditoria implica oneri reali per il fondo, ossia se il
credito é in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca
(non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione é rilevante
dal profilo procedurale, atteso che -se non vi é aggravio per il fondo- il
credito non potrà essere iscritto ad elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38‑39
cons. 3).
-
All'Ufficio esecuzione, e di conseguenza all'Autorità
di vigilanza in via di reclamo, compete unicamente la questione pregiudiziale a
sapere se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di
merito che gode, a differenza dell'autorità esecutiva, del pieno potere di
cognizione) le pretese creditorie fatte valere dalla __________ ma contestate
da chi ne é legittimato (in casu dagli escussi), costituiscono crediti al
beneficio di ipoteca convenzionale: questo provvedimento preliminare é
necessario per fissare il ruolo delle parti nella successiva azione di
contestazione dell'elenco oneri e tende ad evitare che vi sia abuso nel
conclamare pretese garanzie da ipoteca al solo scopo di assicurarsi una
migliore posizione processuale (parte convenuta in luogo di attrice), cfr. CEF
14 aprile 1992 in re Bo. Im. S.A. cons. 6 e 3 maggio 1989 in re G.F. cons. 4.
-
Il gravame verte sull’ammontare degli interessi
iscritti negli elenchi oneri a favore della __________.
La
__________ ha insinuato crediti garantiti da cartelle ipotecarie in I e II
grado per complessivi Fr. 231’582.65 gravanti la part. n. __________, per
complessivi Fr. 129’213.90 gravanti il Fol PPP n. __________ per complessivi
Fr. 141’968.90 gravanti il Fol PPP n. __________, per complessivi Fr.
244’556.75 gravanti il Fol PPP n. __________, per complessivi Fr. 270’176.35
gravanti il Fol PPP n. __________ per complessivi Fr. 174’020.80 gravanti il Fol
PPP n. __________, per complessivi Fr. 294’806.-- gravanti il Fol PPP n.
__________, per complessivi Fr. 154’833.45 gravanti il Fol PPP n. __________
per complessivi Fr. 103’594.30 gravanti il Fol PPP n. __________, per
complessivi Fr. 320’758.25 gravanti il Fol PPP n. __________, per complessivi
Fr. 50’819.90 gravanti la part. n. __________. L’UEF di Locarno ha iscritto
negli elenchi oneri, al beneficio dell’ipoteca convenzionale, i crediti della
__________ così come gli sono stati notificati.
A
registro fondiario sono iscritte quo alla part. n. __________ due cartelle
ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 180’000.--, quo al Fol PPP n.
__________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr.
100’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II
grado per complessivi Fr. 110’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due cartelle
ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 190’000.--, quo al Fol PPP n.
__________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr.
210’000.--, quo al il Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II
grado per complessivi Fr. 135’000.--, quo al Fol PPP n. __________ una cartella
ipotecaria di I grado per Fr. 240’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due
cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr. 120’000.--, quo al Fol
PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado per complessivi Fr.
80’000.--, quo al Fol PPP n. __________ due cartelle ipotecarie di I e II grado
per complessivi Fr. 250’000.--, quo alla part. n. __________ una cartella
ipotecaria di I grado per Fr. 50’000.--.
Ne
consegue che i crediti insinuati dalla __________ risultano nel loro complesso,
nei limiti di cognizione fissati dall’art. 36 cpv. 2 RFF, sostanzialmente
garantiti dalle cartelle ipotecarie: prima facie i predetti importi vanno
ammessi al beneficio della garanzia ipotecaria e iscritti nell’elenco oneri.
-
In via abbondanziale va rilevato che proprio per i
crediti notificati con gli scritti dell’8 maggio 1996 e iscritti dall’UEF di
Locarno negli elenchi degli oneri, la __________ ha proceduto con i PE n.
____________________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare contro i
reclamanti. Avendo gli escussi con scritti 5 aprile 1994 ritirato le
opposizioni interposte ai noti PE, le procedure esecutive hanno seguito il loro
corso sino allo stadio attuale. Il ritiro delle opposizioni da parte degli
escussi ai precetti esecutivi in procedura sommaria fa sorgere a favore della
banca la presunzione dell’esistenza dei crediti per i quali essa procede. Ne
consegue che anche per questo motivo i crediti comprensivi degli interessi
insinuati dalla __________ appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati
dall’art. 36 cpv. 2 RRF, e senza pregiudizio per futuri accertamenti del
Giudice di merito, al beneficio dell’ipoteca convenzionale. Gli elenchi oneri
allestiti dall’UE di Locarno sono pertanto corretti.
-
Il reclamo 11 giugno 1996 di __________ e __________ e
il reclamo 11 giugno 1996 di __________ e __________, in quanto ricevibili,
sono dunque respinti.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 140 e 156 LEF; 9 cpv.
2, 33-43, 36 cpv. 1 e 2, 99 cpv. 2 e102 RFF
pronuncia:
- Il reclamo 11 giugno 1996 di __________ e __________,
Locarno, in quanto ricevibile è respinto.
1.1.
Non si prelevano spese e non si
assegnano indennità.
- Il reclamo 11 giugno 1996 di __________, in quanto ricevibile
è respinto.
2.1.
Non si prelevano spese e non si
assegnano indennità.
- Intimazione:______________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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