AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.112
Data decisione, Autorità:
06.08.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00112
15.96.00113
Lugano
6 agosto 1996/B/fc/kc
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui reclami 20 maggio 1996 di
(patr. dallo __________)
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona e meglio contro gli atti di pignoramento 8 marzo 1996 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla reclamante contro
(patr. dall’avv. __________)
viste le osservazioni: - 3 giugno 1996 dell’avv.
- 2 luglio
1996 dell’UEF di Bellinzona
Ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro l’avv__________ per
l’incasso di Fr. 736’819.-- risp. Fr. 2’542’793.-- oltre interessi e spese.
B. Con
atti di pignoramento 8 marzo 1996 l’UEF di Bellinzona ha pignorato alla debitrice
Fr. 225.--- al mese sulla base del seguente computo:
Introiti
totale Fr. 10’152.--
Minimo di
esistenza
-
minimo
base coniugi Fr. 1’370.--
-
figlio (12
anni) Fr. 400.--
-
figlio (3
anni) Fr. 220.--
-
locazione Fr. 4’000.-- (interessi)
-
cassa
malati Fr. 750.--
totale Fr. 6’740.--
6’740.--
x 670.--
calcolo per
coniugi ----------------------- = Fr. 445.--
10’152.--
Importo
mensile pignorabile: Fr. 670.-- ./. 445.-- = Fr. 225.--.
C. Contro
siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata la creditrice contestando
le modalità di esecuzione del pignoramento da parte dell’UEF di Bellinzona,
fondato essenzialmente sulle dichiarazioni della debitrice e solo minimamente
suffragate da prove documentali. Secondo la reclamante sono da chiarire i
seguenti punti:
a) proprietà
dell’automobile;
b) provenienza
della targa __________;
c) valutazione
del valore delle quattro azioni al portatore delle società __________, __________,
__________ e __________, di cui l’escussa è amministratrice unica, sulla base
degli atti di costituzione, bilanci, notifiche di tassazione dal 1985 e
contratti relativi alla sua qualità di amministratrice unica;
d) valore
dei beni immobili, che secondo la creditrice nel 1985 avevano un valore di
stima di Fr. 1’350’000.--, con produzione del relativo estratto RF e delle notifiche
di tassazione di data precedente l’anno 1985;
e) contratto
di mutuo garantito dall’ipoteca gravante il fondo part. 1499 RFD di Bellinzona
e documentazione relativa al pagamento degli interessi e degli ammortamenti,
così come produzione delle relative polizze assicurative;
f) certificato
d’assicurazione relativo alla cassa malati e documentazione concernente
l’indennità percepita dal 1. gennaio 1995 dalle casse malati __________ e
__________ ammontante a Fr. 4’500.--;
g) atto
notarile di separazione dei beni;
h) destinazione
dei beni mobili;
i) produzione
degli estratti dei conti bancari intestati alla debitrice personalmenete, alla
debitrice e al marito, così come alla debitrice e all’avv. __________, avendo
essi avuto comunione di cancelleria nell’esercizio dell’attività di avvocato e
notaio.
D. Delle
osservazioni dell’avv. __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso,
in seguito.
Considerato
in diritto: 1. I due reclami sono sostanzialmente diretti
contro un provvedimento unico dell’UEF di Bellinzona: le cause inc. VIG
15.96.112 e 15.96.113 possono quindi essere congiunte ed evase con una sola
sentenza.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Ex art.
91 cpv. 1 LEF il debitore è obbligato, sotto minaccia di pena (art. 323 CP), di
assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare e indicare, sino a
concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i
suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti ed
i diritti verso terzi.
4.a) Con le
sue osservazioni l’UEF di Bellinzona ha prodotto copia del contratto di leasing
stipulato tra la __________ e la __________ il 9 agosto 1994 concernente
l’autovettura in esame, per cui non risultando di proprietà della debitrice,
non può essere sottoposta a pignoramento.
b) Con le
sue osservazioni l’avv. __________ ha prodotto copia della notifica di tassazione
per il biennio 1991/92 e riparto dell’imposta di base, così come copia della lettera
22 maggio 1996 indirizzata alla __________ con la quale ha chiesto la liberazione
dei premi delle polizze sulla vita n. __________ di Fr. 1’452.-- e n.
__________ di Fr. 2’345.--. L’escussa ha contemporaneamente sollecitato il versamento
dell’indennità, non essendole più pervenuta dal mese di dicembre 1995.
c) A completazione
delle sue osservazioni la debitrice ha poi inoltrato il 5 giugno 1996 copia
autentica della convenzione di separazione dei beni (rogito del notaio
__________ n. 170 del 13 dicembre 1987).
d) Come
emerge dalla documentazione agli atti, solo il verbale di pignoramento 8 marzo
1996 reca la firma dell’escussa confermante l’esattezza delle sue affermazioni.
Dall’esame
di tale documento, visti i quasi indecifrabili appunti scritti a mano, le dichiarazioni
della debitrice in merito alla sua situazione finanziaria non risultano tuttavia
con la necessaria chiarezza e nemmeno emerge se, a suffragio delle sue affermazioni,
essa abbia prodotto della documentazione. Di conseguenza, premesso che l’UEF è
tenuto ad accertare solo le circostanze determinanti al momento del pignoramento
e non deve risalire alla situazione finanziaria precedente, l’incarto va
rinviato all’UEF di Bellinzona perché proceda a reinterrogare l‘avv. __________
in merito alla sua situazione di reddito e sostanza al momento del
pignoramento, ritenuto che determinante sarà quanto l’escussa dichiara. Alla
creditrice resta riservata la facoltà di ricorrere all’Autorità penale nel caso
in cui la debitrice dovesse sottacere attivi o indicare passivi eccedenti.
Viste le pecularietà
del caso di specie, è opportuno che l’interrogastorio dell’escussa abbia luogo
in presenza anche della creditrice o del suo rappresentante con facoltà di
formulare domande.
Considerato
che alcuni punti sono stati chiariti sulla base della documentazione prodotta
con le osservazioni (cfr. cons. 4 a) , b) e c), restano da verificare i
seguenti punti:
aa) proprietà
della targa n. __________ e, se del caso, importo di aggiudicazione;
bb) valutazione
del valore delle azioni al portatore delle società __________, __________,
__________ e __________, di cui l’escussa è amministratrice unica;
cc) valore
dei beni immobili, con produzione del relativo estratto RF;
dd) contratto
di mutuo garantito dall’ipoteca gravante il fondo part. n. 1499 RFD di
Bellinzona e documentazione relativa al pagamento degli interessi e degli
ammortamenti, così come le relative polizze assicurative;
ee) certificato
d’assicurazione relativo ai premi pagati per la cassa malati;
ff) documentazione
relativa alle assicurazioni personali;
gg) documentazione
relativa all’importo e al periodo in cui la debitrice ha percepito un’indennità
dalle __________ e __________;
hh) dichiarazione
in merito alla destinazione dei beni mobili di sua proprietà (mobilio, mobili
d’ufficio, ecc.);
ii) produzione
degli estratti dei conti bancari intestati all’avv. __________ personalmente.
- I reclami
20 maggio 1995 della __________ vanno pertanto parzialmente accolti nel senso
dei considerandi.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Gli inc. VIG 15.96.112 e 15.96.113 sono
dichiarati congiunti.
- Il
reclamo 20 maggio 1996 __________ (inc. VIG 15.96.112), è parzialmente accolto.
Di
conseguenza l’incarto VIG 15.96.112 è retrocesso all’UEF di Bellinzona perchè
proceda come al considerando 4.d) e si determini con un nuovo atto di pignoramento.
2.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il
reclamo 20 maggio 1996 della __________ (inc. VIG 15.96.113), è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza l’inc. VIG 15.96.113 è retrocesso all’UEF di Bellinzona perchè proceda
come al considerando 4.d) e si determini con un nuovo atto di pignoramento.
3.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Intimazione:
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster