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Numero d'incarto:
15.1996.188
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00188
Lugano
23 marzo 1998
/FC/mb/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 13 novembre 1996 di
(patr. dall'avv.
__________)
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona in materia di nuova stima
peritale di pegno immobiliare nell’esecuzione n. __________ in via di
realizzazione del pegno immobiliare promossa contro il ricorrente dalla
viste le
osservazioni 27 novembre 1996 del Comune di __________, 14 novembre e 9 dicembre
1996 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
il valore di stima peritale dei beni immobiliari da realizzare è stato
determinato dal perito arch. __________ nei referti 22 e 23 agosto 1996 in:
fr.
25'000.--: part. __________ RFD di __________
fr.
1'100'000.--: part. __________ RFD di __________;
che
la creditrice procedente ha chiesto una nuova perizia;
che
il nuovo valore di stima peritale è stato accertato dai periti arch. __________
e __________ nei referti 31 ottobre 1996 in:
fr.
75'000.--: part. __________ RFD di __________
fr.
1'700'000.--: part. __________ RFD di __________;
che
i nuovi valori sono stati comunicati alle parti interessate l'8 novembre 1996;
che
con tempestivo ricorso 13 novembre 1996 __________ ha chiesto una nuova perizia,
producendo la valutazione peritale dell'arch. __________ che assegna ai due
fondi il valore complessivo di fr. 2'800'000.--;
che
il ricorrente assevera che "il valore attuale dei fondi part. __________ e
__________ RFD di __________ è senz'altro, in ogni caso, superiore all'importo
di fr. 3,5 milioni";
che
per l'art. 9 cpv.2 RFF, applicabile anche nell'esecuzione in via di
realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 99 cpv.2 RFF, ogni interessato
può chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito,
previo deposito delle spese occorrenti;
che
l'ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente
diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del
dissenso sul quantum (DTF 110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n.46; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993,
p.173; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 22 n. 50);
che
la nuova stima - la prima richiesta dal debitore - sarà esperita solo dopo che
l'istante avrà depositato l'anticipo per le spese peritali;
che
il ricorso a un perito costituisce la regola in caso di stima di un fondo (Gilliéron, op. cit., p. 173; Robert Joos, Handbuch für die Betreibungsbeamten
der Schweiz, Wädenswil 1964, p. 156), come pure ogniqualvolta l'ufficiale di
esecuzione non possegga le conoscenze speciali richieste (DTF 93 III 22, 51 III
115, 46 III 89 e 41 III 360; Antoine Favre,
Droit des poursuites, Friborgo 1974, p.175);
che
la stima determinerà il valore venale presumibile del fondo, facendo astrazione
dai dati catastali-fiscali e da quelli dell'assicurazione contro gli incendi (art.
9 cpv.1 RFF) siccome reputati inaffidabili (DTF 73 III 55);
che
il valore venale presumibile ex art. 9 cpv.1 RFF coincide con il valore commerciale
e dipende dal valore intrinseco del fondo oltre che dalle condizioni generali del
mercato immobiliare (DTF 73 III 55);
che
non si può invece ammettere dal profilo del diritto esecutivo che vi sia una minusvalenza
in caso di realizzazione forzata, ritenuto che è infatti preciso compito dell'ufficio
esecuzione nonché delle parti interessate nella procedura esecutiva di vegliare
congiuntamente affinché la realizzazione dei fondi avvenga con opportuna pubblicizzazione
e nelle stesse condizioni, mutatis mutandis, di una vendita libera;
che
in siffatta evenienza ne devono logicamente conseguire ricavi equivalenti;
che
nel caso di specie le pregresse valutazioni peritali attestano fluttuazioni di
rilievo, passando da fr. 25'000.-- a fr. 75'000.-- per la part. __________ RFD
di __________ e da fr. 1'100'000.-- a fr. 1'700'000.-- per la part. __________
RFD di __________;
che
con tempestivo atto 13 novembre 1996 __________ ha chiesto per la prima volta
una nuova perizia, producendo la valutazione peritale dell'arch. __________ che
assegna ai due fondi il valore complessivo di fr. 2'800'000.-- e sostenendo che
appare giustificato un valore complessivo superiore in ogni caso a fr.
3'500'000.--;
che
il ricorrente contestando le conclusioni della pregressa perizia, per l'art. 9
cpv.2 RFF l'Autorità cantonale di vigilanza deve ordinare d'ufficio,
prescindendo da ogni esame sul valore dell'ultimo elaborato, che sia esperita,
su mandato dell'UEF di Bellinzona, una nuova perizia ad opera di altro perito
(DTF 110 III 71 cons. 3 e 73 III 55), ritenuto che il richiedente la nuova
perizia versi l'anticipazione per le nuove spese peritali che l'UEF di Bellinzona
avrà cura di determinare;
che
in difetto di siffatta anticipazione, il valore dei fondi messi all'incanto
sarà definitivamente determinato in fr. 75'000.-- per la part. __________ RFD di
__________ e in fr. 1'700'000.-- per la part. __________ RFD di __________;
che
nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima svolge
un ruolo solo secondario (Amonn,
in ZBJV 1976, p. 506), limitato a un semplice orientamento quantitativo destinato
ad eventuali interessati all'incanto (DTF 70 III 17 cons. 3);
che
se la stima secondo le regole dell'arte può essere allestita solo con una spesa
eccessiva, sarà sufficiente per le necessità d'ordine esecutivo una stima anche
sommaria (DTF 101 III 34 cons.1; cfr. anche DTF 110 III 65 ss.), a meno che un
interessato insista - anticipandone le spese - per un'esatta determinazione;
che,
a prescindere da queste premesse, se una parte - anche contro ogni ragionevolezza
materiale e procedurale, oltre che di natura finanziaria - richiede una nuova
stima e ne anticipa le spese, ope legis ex art. 9 cpv. 2 RFF, richiamato l'art.
99 cpv. 2 RFF, si dovrà esperire una nuova perizia;
che
il ricorso 13 novembre 1996 __________ deve pertanto essere accolto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art.
97 cpv.1 e 155 cpv.1 LEF; 9 e 99 cpv. 2 RFF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 13 novembre 1996 __________ è accolto.
1.1 Di
conseguenza l'UEF di Bellinzona ordinerà una nuova perizia sul valore venale
presumibile (corrispondente al valore commerciale) dei fondi part. __________
RFD di __________ e part. __________ RFD di __________, dopo che __________
avrà versato l'anticipazione richiesta per le spese peritali.
1.2 In
difetto di anticipazione delle spese peritali occorrenti, il valore venale presumibile
dei fondi sarà definitivamente determinato in fr. 75'000.-- per la part.
__________ RFD di __________ e in fr. 1'700'000.-- per la part. __________ RFD
di __________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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