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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.26
Data decisione, Autorità:
01.03.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00026
Lugano
- marzo 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull'atto 25 maggio 1995 qualificato siccome "Beschwerde" di
contro l'operato dell'Ufficio fallimenti Wiedikon-Zürich
che ha determinato la sentenza del Bezirksgericht Zürich, 6. Abteilung als untere
Aufsichtsbehörde, di data 28 luglio 1995, intimata alla reclamante il 16 agosto
1995 ma pervenuta alla scrivente Camera solo il 15 febbraio 1996;
rilevato che __________ ha trasmesso al "Betreibungsamt
Kreis 3, Zürich" l'atto 25 maggio 1995 denominato "begründeter Rechtsvorschlag
gegen Betreibunng Nr. __________ aus __________, Requisitorialauftrag Nr.
__________, an mich ausgehändigt am 15.5.95";
preso atto che con sentenza 28 luglio 1995 la "Beschwerde"
è stata trasmessa per competenza alla "untere Aufsichtsbehörde über das Betreibungsamt
Mendrisio";
ritenuto che in materia di rogatoria intercantonale
non torna applicabile l'art. 4 cpv.1 LPR che consente la trasmissione d'ufficio
diretta dall'autorità incompetente a quella competente;
impregiudicato il giudizio sulla competenza ratione loci
delle autorità esecutive ticinesi, dopo che sarà noto il contenuto dell'atto 25
maggio 1995 di __________ redatto in lingua tedesca;
accertato che __________ risulta essere terzo
proprietario del pegno immobiliare nell'esecuzione dell'UEF di Mendrisio n.
__________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla
__________ contro __________;
atteso che in materia di rogatoria intercantonale per
i combinati art. 3 e 4 LPR, quest'ultimo solo per analogia, alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità cantonale unica
di vigilanza compete determinarsi, in via preliminare e di grande massima, sul
seguito di procedura nell'ipotesi che omologa autorità di vigilanza declini la
sua giurisdizione nel convincimento che sia data la competenza esclusiva di
autorità esecutiva di altro cantone;
rilevato che ex art. 7 LPR l'atto di reclamo, nel caso
di specie palesemente carente, va presentato secondo forme che l'organo di
esecuzione sarà chiamato a verificare nei termini di rito;
ordina
-
L'atto
25 maggio 1995 di __________, riferito all'esecuzione in via di realizzazione
del pegno immobiliare n. __________ dell'UEF di Mendrisio, è trasmesso
all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per il seguito di procedura.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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