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Numero d'incarto:
15.1996.67
Data decisione, Autorità:
17.12.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00067
Lugano
17 dicembre 1996 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 20 maggio 1996 di
patr. da: avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’attestato di carenza beni
10 maggio 1996 emesso nell’esecuzione n. 469’955 promossa dalla reclamante
contro
viste
le osservazioni 21 maggio 1996 dell’UE di Lugano;
completata
l’istruttoria;
ritenuto
in
fatto
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 43’209.15
interessi e spese compresi.
B. Dal verbale di pignoramento 30 aprile 1996 risulta che
il debitore percepisce Fr. 1’600.-- di media al mese, mentre la moglie non
lavora. Egli riceve inoltre Fr. 1’200.-- dalla Pubblica assistenza. __________
paga mensilmente Fr. 1’800.-- di affitto, Fr. 200.-- per le spese di
riscaldamento e Fr. 350.-- per la cassa malati. L’escusso ha inoltre dichiarato
di non possedere beni. In data 10 maggio 1996 l’UE di Lugano ha emesso un
attestato di carenza di beni per Fr. 43’073.70.
C. Con reclamo 20 maggio 1996 la creditrice si è
aggravata contro l’operato dell’UE di Lugano argomentando in sostanza che il
canone di locazione pagato dal debitore è troppo elevato rispetto alle sua
situazione finanziaria. L’UE avrebbe poi omesso di verificare come sia stato
possibile che la moglie dell’escusso abbia acquistato un’automobile.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del
caso, in seguito.
Ritenuto
in diritto
a) Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
b) L’UE
di Lugano ha calcolato lo stipendio medio mensile percepito da __________ sulla
base dei conteggi salariali allestiti dalla datrice di lavoro del debitore,
__________, per il periodo da gennaio ad aprile 1996. Da questi conteggi
risulta un reddito medio mensile di ca. Fr. 1’600.-- al mese. L’escusso ha poi
affermato di ricevere Fr. 1’200.-- al mese dalla Pubblica assistenza.
Interrogato formalmente ha dichiarato di lavorare dal mese di giugno 1996 per
un’altra società sulla base di provvigioni e di guadagnare una media di Fr.
2’600.-- al mese. Non percepisce più l’indennità di disoccupazione, la chiede
solo in caso di bisogno.
a) Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio
1989 su reclamo S. cons. 5b).
b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di
esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:
tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso
utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III
12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali.
c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr.
1’600.-- e di un importo di Fr. 1’200.-- percepito dalla Pubblica assistenza,
__________ ha preteso il riconoscimento di un canone locatizio di Fr. 1’800.--
più Fr. 200.-- per le spese di riscaldamento. Il contratto di locazione 14
luglio 1993, concluso tra il debitore e __________ prevede un canone di
locazione di Fr. 1’800.-- oltre le spese accessorie. La locazione ha avuto
inizio il 1. agosto 1993 con una durata indeterminata, la disdetta può essere
data con un preavviso di tre mesi alle scadenze annuali, la prima volta il 31
luglio 1994.
d) È di tutta evidenza che Fr. 2’000.-- quale canone di
locazione per una famiglia composta di due adulti ed un bambino, con un
reddito, fino al mese di giugno 1996, di Fr. 1’600.-- oltre a Fr. 1’200.--
ricevuti dalla Pubblica assistenza ed in seguito di Fr. 2’600.--, costituisce
un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come
tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo la prima
possibilità di disdetta del contratto. Per la clausola contrattuale di cui al
punto 3 il termine più prossimo per disdire il contratto è il 31 luglio 1997
con disdetta da formulare con tre mesi di preavviso e pertanto entro il 30
aprile 1997.
Ne consegue che fino al 31 luglio 1997 al debitore devono essere riconosciuti
Fr. 1’800.-- mensili oltre a Fr. 200.-- per le spese accessorie a titolo di
canone locatizio, per cui l’UE di Lugano, dopo aver calcolato il suo minimo di
esistenza e, non risultandone alcuna eccedenza pignorabile, ha correttamente emesso
un attestato di carenza beni.
Va
tuttavia rilevato che nel caso in cui __________ dovesse ulteriormente
procedere in via di pignoramento, a __________, per il calcolo del minimo di
esistenza, verrebbe riconosciuto quale canone locatizio, dal 1. agosto 1997, un
importo mensile di Fr. 1’100.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese,
per la locazione di un appartamento di tre locali a __________ o in un comune
viciniore.
- Durante l’interrogatorio formale il debitore ha
dichiarato di non possedere beni, precisando altresì che tra i coniugi vige il
regime matrimoniale della separazione dei beni. Nel maggio 1994 sua moglie, con
i suoi risparmi, ha acquistato un’automobile del valore di Fr. 4’500.-- . Dopo
circa un anno la vettura è andata distrutta in un incidente e l’assicurazione
ha rimborsato praticamente il valore d’acquisto. In merito all’autovettura la
moglie del debitore, pure interrogata formalmente, ha dichiarato di avere
acquistato, tra luglio e agosto 1996 un’autovettura per sostituire quella
precedente divenuta inutilizzabile dopo un incidente. L’autovettura l’ha
acquistata con i suoi risparmi per un prezzo di ca. Lit. 5’000’000/6’000’000.
Dalle
precedenti dichiarazioni emerge pertanto che l’autovettura è di proprietà della
moglie del debitore.
- Il reclamo 20 maggio 1996 di __________ va quindi
respinto nel senso dei considerandi.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 20 maggio 1996 __________, è respinto nel senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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