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Numero d'incarto:
15.1997.129
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00129
Lugano
30 ottobre 1997
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 14 agosto 1997 di
patr.
dallo __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento 8
luglio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente
da
rappr.
dalla __________
preso
atto delle osservazioni 27 agosto 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato
che con decreto presidenziale 18 agosto 1997 al ricorso non è stato concesso
effetto sospensivo;
completata
l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per
l’incasso di un credito di Fr. 26’930.-- oltre interessi e Fr. 3’231.60 spese d’incasso.
B. Il
- luglio 1997 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione
C. Con
avviso 8 luglio 1997 l’UE di Lugano ha comunicato alla debitrice che il
pignoramento era fissato per il 19 agosto 1997.
D. Contro
il suddetto avviso si è aggravata __________ sostenendo di non avere mai
ricevuto il PE di cui alla procedura in oggetto. Di ritorno da un soggiorno
all’estero ha appreso dell’avviso di pignoramento. Essa è venuta a conoscenza
dell’esistenza di una procedura esecutiva promossa dalla __________ unicamente
tramite una telefonata dell’UE di Lugano.
E. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
F. Interrogata
formalmente __________ ha affermato di non essersi recata il 4 aprile 1997 all‘UE
di Lugano. In seguito ha ricevuto una telefonata dalla rappresentante della
creditrice, la quale le ha comunicato che era stato emesso un PE nei suoi
confronti. La ricorrente ha dichiarato di avere pertanto contattato il suo
patrocinatore, il quale il 12 giugno 1997 ha scritto una lettera alla
rappresentante della creditrice.
La
funzionaria dell’UE di Lugano __________ ha dichiarato in qualità di teste di
non ricordare se la ricorrente si sia presentata all’UE di Lugano. Essa ha poi
spiegato che nel caso in cui un PE non può essere notificato né tramite posta,
né tramite usciere comunale, l’atto viene ritornato all’UE, il quale tramite
lettera semplice invita il debitore a presentarsi entro 10 giorni presso
l’Ufficio di esecuzione. Se il debitore, dopo un’ultima diffida, non si
presenta l’incarto viene trasmesso alla Polizia cantonale per la notificazione.
Nei casi in cui il debitore telefona e si dichiara d’accordo, il PE gli viene
inviato per posta semplice. In tal caso il funzionario dell’UE sottoscrive sul
PE nell’apposita rubrica che l’atto è stato consegnato al relativo debitore e
inserisce la data della telefonata.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto
esecutivo.
Il
precetto contiene:
-
le
indicazioni della domanda d’esecuzione;
-
l’ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione
o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
-
l’accertamento
che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo
all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto;
-
la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia
opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
L’emissione
del precetto esecutivo costituisce il primo atto esecutivo. Considerata la sua
funzione, di aprire la procedura esecutiva, il suo contenuto riveste
un’importanza decisiva (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, §17 n. 2 e 6 p. 105/106), ritenuto che oltre agli elementi
essenziali sopra indicati risultano essere importanti per l'escusso anche tutte
le indicazioni figuranti a recto e verso (cfr. mod. 3). Orbene, è di tutta
evidenza che per telefono è in linea di principio escluso che possa darsi
corretta notifica nel senso inteso dal legislatore.
b) Ex
art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non
vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua
famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LEF ove non si
trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un
funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. Il PE è atto
esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Gasser, op. cit., § 12 n. 11 p.
91).
Secondo
l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato
dell’ufficio o per posta. All’atto della consegna colui che procede alla
notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno e a chi
la notifica è stata fatta.
La
notificazione rappresenta essenzialmente una forma qualificata della
comunicazione. Essa consiste nella consegna dell’atto esecutivo aperto al
debitore. La consegna viene attestata immediatamente sull’originale e sul
doppio dall’ufficiale o dall’impiegato dell’ufficio che procede alla consegna
oppure, in caso di notificazione per posta, dal portalettere.
Con
la consegna dell’atto la notificazione è completata. Nel caso in cui il
debitore non viene trovato e la notificazione a terze persone come previsto dall’art.
64 cpv. 1 LEF non può venire effettuata, allora si deve procedere ad un nuovo
tentativo di notifica. Tuttavia non è sufficiente l’invio di un PE per via
raccomandata e il deposito, in caso di assenza, di un invito di ritiro nella
buca delle lettere. Infatti anche il funzionario postale deve consegnare l’atto
aperto, affinché il debitore, se del caso, possa interporre immediatamente
opposizione (DTF 120 III 118; Amonn/Gasser, op. cit., § 12 n. 15 p. 91).
c) Contro
la notificazione di un atto esecutivo in una forma contraria alla legge il
debitore può ricorrere all'Autorità di vigilanza e pretenderne l’annullamento.
Una notificazione è nulla solo nel caso in cui la notificazione al debitore
così come l’attestazione di notifica mancano oppure allorquando in seguito a
notificazione errata l’atto non è pervenuto nelle mani del debitore (Amonn/Gasser,
op. cit. § 12 n. 27/28 p. 93).
d) Interrogata
formalmente la ricorrente ha sostenuto di non essersi recata all’UE di Lugano a
ritirare il PE in oggetto. Dal canto suo la funzionaria dell’UE incaricata
della notifica, ha dichiarato, in qualità di teste, di non ricordare se la
ricorrente si sia presentata allo sportello, per cui non può essere affermato
che la consegna sia avvenuta personalmente alla debitrice presso l’UE di Lugano
e nemmeno è dato sapere come è avvenuta effettivamente la notificazione. La
funzionaria dell‘UE ha affermato che in caso di accordo telefonico con il
debitore il PE, con l’indicazione della data del giorno della telefonata quale
data della notifica e la firma del funzionario, viene spedito per lettera
semplice. Dalle precedenti considerazioni si evince tuttavia che la
notificazione di un precetto esecutivo non può avvenire né telefonicamente -trattandosi
del primo atto esecutivo, il cui contenuto, previsto all’art. 69 LEF, riveste
un’importanza decisiva per il proseguimento della procedura come si è detto al
cons. 1a)- né per invio semplice. La lettera 12 giugno 1996 del patrocinatore
della ricorrente in cui viene menzionato il PE in esame, seppur possa essere un
tenue indizio, non è però decisiva nel caso di specie per provare che vi sia
stata corretta notifica. L’UE di Lugano dovrà pertanto procedere ad una nuova
notificazione del PE n. __________ da effettuarsi per il tramite __________,
atteso che la ricorrente per sua stessa amissione "si reca sovente, per
motivi affettivi e professionali, in __________, propria terra d'origine e ivi
soggiorna ininterrottamente per diversi mesi". Di conseguenza l’atto di
pignoramento 19/27 agosto 1997 va annullato.
- Il
ricorso 14 agosto 1997 di __________ va quindi accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 17, 64 e 72 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 14 agosto 1997 di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato l’atto di pignoramento 19/27 agosto 1997 emesso nei
confronti di __________ dall’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________.
1.2. L’UE
di Lugano procederà alla notificazione, per il tramite dello __________, a
__________ del PE n. __________ emesso il 4 aprile 1997.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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