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Numero d'incarto:
15.1997.142
Data decisione, Autorità:
24.03.1999, CEF
Incarto n.
15.97.00142
Lugano
24 marzo 1999 /FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 agosto 1997 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro la notifica del precetto esecutivo 7
agosto 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa da
__________ patr.
dall’avv. __________
nei confronti di
richiamata
l’ordinanza presidenziale 1° settembre 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito
di fr. 2’024’853.30
B. In
data 8 agosto 1997 l’UE di Lugano ha notificato alla __________ il precetto
esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla __________.
C. Con
ricorso 29 agosto 1997 __________ nella sua qualità di amministratore unico
della __________ insorge contro le modalità della notifica del precetto
esecutivo n. __________ UE Lugano. Il ricorrente afferma che essendo la
creditrice e la debitrice domiciliate entrambe presso lo studio legale avv.
__________ ed essendo il precetto esecutivo stato notificato alla segretaria
dell’avv. __________, all’insaputa dell’amministratore unico della __________,
quest’ultimo non ha potuto formulare opposizione. Il ricorrente postula quindi
l’annullamento dell’esecuzione n. __________ UE Lugano a seguito di
irregolarità nella notifica del precetto.
D. Con
osservazioni 8 settembre 1997 la __________ chiede la reiezione del ricorso
sostenendo che la notifica del precetto esecutivo sarebbe avvenuta
correttamente in base a quanto pattuito nel contratto di compravendita di
azioni stipulato tra le parti e sul quale si fonderebbe la pretesa posta in
esecuzione.
E. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 65 cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o
contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e
cioè:
per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della
direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore.
Ove
però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà
fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
- Nel
caso in esame, come si evince dalla domanda di esecuzione 6 agosto 1997, la
__________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito
dipendente da un contratto di compravendita di azioni stipulato il 26 aprile
1994 (cfr. doc. 1). Orbene, a pagina 6 di tale contratto le parti hanno
convenuto quanto segue:
“
Le parti eleggono, ad ogni fine legale, in particolare anche ai fini di ogni
procedura esecutiva o di realizzazione del pegno, domicilio a __________,
presso lo Studio dell’avv. __________, Via __________ __________
Di
conseguenza ogni atto di esecuzione sarà validamente intimato se indirizzato
alla controparte presso lo Studio dell’avv. __________.”
Il
contratto in oggetto è stato sottoscritto dal ricorrente in rappresentanza
della . Di conseguenza la notifica del precetto esecutivo
n. UE di Lugano alla segretaria dell’avv. __________, avvenuta in
data 8 agosto 1997, si è svolta correttamente secondo le modalità stabilite
dalle parti con la firma del contratto 16 aprile 1994 e delle quali
__________, in qualità di amministratore della __________, era perfettamente a
conoscenza.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 65 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 agosto 1997 di __________, amministratore unico della __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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