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Numero d'incarto:
15.1997.150
Data decisione, Autorità:
24.02.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00150
Lugano
24 febbraio 1998 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 14 agosto 1997 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio
nell'esecuzione
n. __________ promossa contro la ricorrente da
rappr.
da __________
in materia di rappresentanza del
creditore;
viste le osservazioni 9 settembre 1997 dell'UEF
di Mendrisio e 29 agosto 1997 di
patr.
dall'avv. __________
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che
__________, rappr. da __________ "socio fondatore al 50%", procede
contro __________ per fr. 139'025.-- oltre accessori per il titolo di
"prelevamenti di somme non concordate, contrariamente all'art. 17 degli
statuti della Società";
che
al precetto esecutivo __________ ha interposto tempestiva opposizione;
che
la ricorrente è dell'avviso che il PE n. __________ vada annullato, atteso che
__________ è socio della società ma non fondatore ed è privo del diritto di
firma e "non poteva pertanto formulare valida domanda d'esecuzione in nome
e per conto __________ ";
che
il precetto esecutivo "arreca innegabile pregiudizio alla destinataria,
sia materiale, l'esecuzione risultando sull'estratto relativo alla sua
situazione personale e divulgabile quindi a terzi, sia morale, poiché lesivo
del suo onore facendola apparire persona insolvibile (a maggior ragione se si
considera l'assoluta infondatezza della domanda d'esecuzione, e la temerarietà
e l'intento lesivo di chi l'ha formulata)";
che
__________ è dell'avviso di poter validamente rappresentare __________ per le
argomentazioni sviluppate a p.2-5 delle osservazioni con il conforto della
documentazione prodotta, cui si rinvia;
che
la domanda d'esecuzione deve enunciare il nome e il domicilio del creditore e dell'eventuale
suo rappresentante (art. 67 cpv.1 n.1 LEF);
che
ex art. 69 cpv.1 LEF l'organo d'esecuzione, ricevuta la domanda, deve stendere
il precetto esecutivo, ritenuto che per l'art. 69 cpv.2 n.1 LEF il precetto
deve contenere le indicazioni della domanda d'esecuzione;
che
l'UEF di Mendrisio si è limitato a stendere e notificare nel senso dell'art. 71
cpv.1 LEF il precetto come alle indicazioni della domanda d'esecuzione e nelle
forme di rito (art. 72 LEF);
che,
secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione della pregressa
disciplina, il precetto esecutivo, pena la nullità dell'esecuzione, deve, in
linea di principio, indicare in modo chiaro e univoco il nome del creditore;
che
non è ad esempio ammissibile servirsi d'un nome collettivo che non designa
chiaramente un gruppo di persone. Infatti per poter valutare se fare
opposizione o per effettuare eventuali pagamenti, il debitore deve sapere chi
lo escute (DTF 80 III 9-12 cons.2). Tuttavia quando, nonostante una
designazione manchevole, egli può riconoscere facilmente e senza dubbio alcuno
il vero creditore, non si giustifica l'annullamento dell'esecuzione, ma è
sufficiente una rettifica dell'atto viziato (STF [CEF] 3 aprile 1997 in re W.
K. c. T. T. e G. S. cons.2; DTF 114 III 63 cons.1, 98 III 26);
che
la rappresentanza occasionale di una persona è nel Cantone Ticino libera, a
differenza ad esempio di altri Cantoni, come Vaud, dove ex art. 27 cpv.1 LEF è
disciplinata la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento
esecutivo;
che
la legittimazione processuale coincide con la capacità esecutiva di escutere e
di essere escusso, la quale presuppone la capacità di essere parte;
che
è principio fondamentale del diritto esecutivo che la legittimazione materiale,
fondata sulla titolarità del diritto materiale dedotto in giudizio, è sottratta
al potere di cognizione dell'organo d'esecuzione e fallimento, come pure
dell'Autorità cantonale di vigilanza, rientrando nella giurisdizione esclusiva
del giudice del rigetto dell'opposizione o del merito (Flavio Cometta, Brevi
cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento,
in: RDAT 1996 I, p.286, n. 3.1.6.b);
che,
mutatis mutandis, gli stessi principi valgono anche per l'indicazione
dell'eventuale rappresentante;
che
nel caso di specie la domanda d'esecuzione indica quale rappresentante della
__________ "__________, socio fondatore al 50%";
che
in concreto l'indicazione del rappresentante della creditrice è chiara e
univoca, né può darsi ragionevole dubbio sulla sua identità;
che,
come detto, __________ reputa di essere legittimato a rappresentare __________
nella sua veste di socio fondatore e proprietario della società (cfr.
allegazioni da p.2 a 5 in sede di osservazioni e documenti prodotti);
che
la questione se __________ sia legittimato a rappresentare la precettante
concerne il merito della vertenza ed esula in tutta evidenza dalla competenza
dell'Autorità cantonale di vigilanza (STF [CEF] 3 aprile 1997 in re W. K. c. T.
- e G. S. cons.2; STF [I Corte civile] 22 gennaio 1996 in re W. K. c. T. T. e
- S. cons.2 in fine);
che
la ricorrente si è richiamata ad attitudini vessatorie ad opera di __________,
costitutive di abuso di diritto, tali da imporre l'annullamento
dell'esecuzione;
che
la tesi dell'abuso di diritto cui si richiama __________, sviluppata in
particolare da questa Camera con il sostanziale assenso del Tribunale federale
che ha ripetutamente confermato i vari pronunciati cantonali (cfr. sul tema Flavio
Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in:
SJZ 1991, p.297 ss., in particolare p.299-300), risulta ora superata dal nuovo art.
85a LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, che realizza in sostanza l'auspicio
espresso (cfr. loc. cit., p.300, colonna destra, n. 2g e nota 32) e introduce
un'azione di giattanza di diritto federale tale da consentire un significativo
miglioramento della posizione giuridica di chi è stato ingiustamente precettato;
che
le censure della ricorrente possono ora trovare il giusto correttivo
nell'istituto dell'annullamento giudiziale dell'esecuzione in procedura
ordinaria accelerata (art. 85a LEF), cui __________ è rinviata nell'ipotesi che
se ne realizzino i presupposti formali e materiali;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così
stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo
LEF);
richiamati gli art. 67 cpv.1 n.1 e 69
cpv.2 n.1 LEF
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 14 agosto 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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