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Numero d'incarto:
15.1997.188
Data decisione, Autorità:
11.03.1999, CEF
Incarto n.
15.97.00188
Lugano
11 marzo 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 24 ottobre 1997 di
patr.
dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il pignoramento di salario 25
settembre 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa da
patr.
dall’avv. __________
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 29 ottobre 1997 dell’UEF di
Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede
nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 31’250.-- oltre
interessi e spese.
B. Il
25 settembre 1997 l’UEF di Locarno procedeva al pignoramento del salario
dell’escusso sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:
Introiti fr.
4’383.--
Minimo di
esistenza
Importo base fr.
1’025.--
locazione fr.
1’190.--
pulizia
vestiti fr. 280.--
cassa malati fr.
602.--
spese
diverse fr. 110.--
Totale
deduzioni fr. 3’207.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1’176.--
L’Ufficio
ordinava quindi a far tempo da ottobre 1997 la trattenuta di fr. 1’176.--
presso il Comune di __________, datore di lavoro del debitore.
C. Con
ricorso 24 ottobre 1997 __________ insorge contro il pignoramento di salario
asseverando che il calcolo del minimo di esistenza non terrebbe conto della
trattenuta di fr. 450.-- effettuata dal Comune di __________ per imposte
comunali arretrate. L’escusso dovrebbe inoltre versare all’Ufficio cantonale di
esazione l’importo di fr. 388.--, nonché fr. 38.-- mensili per imposte
cantonali arretrate. Il ricorrente postula il riconoscimento del debito
bancario di fr. 280.-- mensili nei confronti della __________, come pure
l’importo di fr. 30.-- mensili per premi assicurativi.
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 93 LEF il reddito dell’escusso può
essere pignorato se, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente
necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a
favore del medesimo creditore o del medesimo gruppo di creditori lo stipendio
dell’escusso può essere pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata
massima di un anno a partire dall’esecuzione del pignoramento rispettivamente a
partire dall’esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). Nel
procedere al pignoramento del reddito l’autorità esecutiva è tenuta ad
accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del
pignoramento, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e
della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le
necessarie indicazioni (cfr. Art. 91 cpv. 1 n.2 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n.31, p. 155 e § 23
n.56, p.176), in particolare sull’ammontare del suo stipendio, se il datore di
lavoro riconosce la pretesa salariale rispettivamente per quale motivo e in
quale misura la contesta (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
un Konkurs, Vol. I, Zurigo 1997, n. 11 ad art. 93 LEF).
Il
pignoramento di salario è in principio eseguito quando il debitore o il suo
rappresentante è informato dall’ufficio che una parte del suo stipendio è
colpito dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul divieto
di disporne senza autorizzazione dell’ufficio, nonché sulle conseguenze penali
ex art. 169 CP in caso d’inosservanza (cfr. Art. 96 LEF). Siffatta
dichiarazione dell’Ufficio (cosiddetta “Pfändungserklärung”, cfr. Amonn/Gasser,
op. cit., § 22 n.53, p. 158 ss. E §23 n. 70, p.180) è infatti elemento
costitutivo dell’atto di pignoramento (cfr. DTF 112 III 15), atteso che perché
vi sia valido pignoramento di salario dovranno essere indicate espressamente le
basi di calcolo della quota pignorabile (cfr. DTF 100 III 13 cons. 2; Amonn/Gasser,
op. cit., § 23 n.70, p. 180; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 76, p. 343). Quale misura
“cautelare” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF) intesa ad assicurare
il mantenimento del substrato esecutivo l’ufficio notificherà inoltre al datore
di lavoro - terzo debitore - l’avvenuto pignoramento di salario avvertendolo ex
art. 99 LEF che l’importo pignorato potrà essere pagato validamente soltanto
all’ufficio, cui dovrà essere versato mensilmente (cfr. formulario Mod. 10; Amonn/Gasser,
op. cit., § 23 n. 71, p. 180).
Non
appena la pretesa salariale è scaduta, l’importo pignorato è di regola
incassato dall’ufficio (cfr. Art. 100 LEF), che provvede poi - dedotte le spese
esecutive - a riversarlo direttamente al creditore pignorante, rispettivamente
a distribuirlo tra i creditori pignoranti appartenenti allo stesso gruppo. A
differenza di quanto avviene con beni di altra natura, l’incasso diretto del
credito salariale scaduto ne rende superflua la realizzazione (cfr. DTF 116 III
59; cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 71, p. 180 e n. 76, p. 181). Ciò vale
tuttavia soltanto quando il credito da salario, sulla cui base è stata
calcolata la quota pignorabile, non contestato dal terzo debitore, è
effettivamente versato alla sua scadenza - nella misura pignorata -
all’ufficio. Qualora invece il datore di lavoro, pur non contestando all’atto
del pignoramento il credito salariale in quanto tale, non consegnasse
all’ufficio alla loro scadenza le quote pignorate, i creditori pignoranti
possono chiederne comunque la realizzazione entro quindici mesi dal
pignoramento (cfr. L’art. 116 cpv. 2 LEF che codifica una radicata
giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.
cit., Vol. I, n. 17 ad art. 116 LEF).
-
Nel
caso concreto la quota pignorabile di fr. 1’176.-- è stata erroneamente
calcolata dall’UEF di Locarno sulla base di un stipendio mensile dell’escusso
di fr. 4’383.--. Il pignoramento dello stipendio è stato notificato al datore
di lavoro (Comune di __________) con atto 2 ottobre 1997. La trattenuta di fr.
450.-- dallo stipendio operata dal Comune di __________ per tutta la durata del
pignoramento, ha di fatto modificato le basi di calcolo della quota
pignorabile, riducendo il reddito dell’escusso a fr. 3’933.--. Siffatta
trattenuta ha gli stessi effetti di una dichiarazione di (parziale) compensazione
espressa dal terzo debitore al momento dell’esecuzione del pignoramento dello
stipendio. Occorre quindi procedere a un nuovo calcolo della quota pignorabile
sulla base dell’ammontare dello stipendio eccedente la compensazione pari a fr.
3’933.--.
-
Nel
calcolo del minimo vitale è stato considerato l’importo mensile di fr. 602.--
per premi della cassa malati. Orbene, considerato che quale assicurazione
malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria
secondo la LaMal, nel calcolo del minimo vitale viene riconosciuto unicamente
l’importo di fr. 250.--, corrispondente al premio base mensile per una persona
rientrante nella fascia d’età del ricorrente.
-
Nella
determinazione del minimo vitale l’UEF di Locarno ha considerato un importo di
fr. 110.-- a titolo di spese diverse senza giustificarne la natura. Non essendo
tale importo riconducibile ad alcuna voce di spesa prevista dalla Tabella dei
minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera e
non essendo possibili deduzioni forfettarie, tale importo va depennato dal
calcolo del minimo di esistenza
-
Il
ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza vengano considerati i
seguenti importi che egli verserebbe mensilmente:
-
Imposte
cantonali fr. 426.--
-
debito
bancario fr. 280.--
-
assicurazione
RC e vita fr. 30.--
Perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha
attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori
sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e
di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla
sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF
112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento
delle imposte cantonali , del debito bancario e dei premi assicurativi non
possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce
dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che
il debitore pretende sia concesso a tali creditori.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui è
chiesta la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
- Il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile si
presenta quindi come segue:
Introiti fr.
3’933.--
Minimo di
esistenza
Minimo base fr.
1’025.--
Locazione fr.
1’190.--
Vestiti fr.
280.--
Cassa malati fr.
250.--
Totale deduzioni fr.
2’745.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1’188.--
Per
il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR la trattenuta
mensile a carico dell’escusso resta fissata in fr. 1’176.-- così come stabilito
dall’UEF di Locarno.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 93 e 116 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 24 ottobre 1997 di __________, è
respinto.
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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