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Numero d'incarto:
15.1997.195
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00195
Lugano
18 dicembre 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 24 ottobre 1997 di
(patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell'esecuzione n. __________ promossa contro la
ricorrente da
in materia di
annullamento dell'esecuzione;
preso atto della
domanda di effetto sospensivo 27 ottobre 1997 della ricorrente;
richiamata
l'ordinanza presidenziale 6 novembre 1997 di non concessione dell'effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 6 dicembre 1997 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
__________ procede per fr. 8'020.-- oltre accessori contro __________ con
precetto esecutivo n. __________ notificato il 23 gennaio 1997, cui l'escussa
ha interposto tempestiva opposizione;
che
il 3 ottobre 1997 l'escussa, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto
in sostanza all'UEF di Bellinzona di annullare l'esecuzione n. __________ con
riferimento alla sentenza 30 settembre 1996 del Segretario assessore della
Pretura di Bellinzona in materia di rigetto dell'opposizione;
che
il citato giudizio ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al
PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona limitatamente alla somma di fr.
6'520.-- oltre interessi al 5% dal 21 agosto 1996, caricando a __________ la
tassa di giustizia in fr. 110.-- e indennità di fr. 100.-- alla controparte;
che
con provvedimento 15 ottobre 1997 l'UEF di Bellinzona ha respinto la domanda di
annullamento dell'esecuzione n. __________, evidenziando che si può accedere
alla richiesta "unicamente su esplicita istanza da parte del creditore
procedente oppure in ossequio dell'art. 85 oppure 85a LEF";
che
con tempestivo ricorso 24 ottobre 1997 __________ ha chiesto "la
cancellazione della procedura esecutiva n. __________ limitatamente alla
compensazione avvenuta con la sentenza __________ ";
che
la ricorrente sviluppa considerazioni di merito a sostegno dell'assunto secondo
cui "quello che conta è dimostrare che gli importi del PE n. __________
sono i medesimi di cui all'attestato di carenza di beni di cui alla
compensazione della sentenza __________ ";
che
l'attestato di carenza di beni per fr. 7'236.85 è stato emesso dall'UEF di
Bellinzona il 25 gennaio 1994 nell'esecuzione n. __________ promossa da
__________ contro __________;
che
la citata sentenza 24 giugno 1997 della Pretore del Distretto di Lugano ha
rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al PE n.
__________ dell'UE di Lugano, emesso su domanda di __________, limitatamente a
"fr. 878.15 oltre interessi al 5% dal 25.11.1996 al 5.2.1997 su fr.
8'115.-- e dal 6.2.1997 su fr. 878.15", con tassa di giustizia in fr.
160.-- a carico metà per parte;
che
il pregresso giudizio pretorile ha ammesso l'eccezione di compensazione
sollevata da __________ limitatamente a fr. 7'236.85;
che
__________ postula all'UEF di Bellinzona l'annullamento dell'esecuzione n. __________,
sostenendo che il credito per cui __________ procede è già stato estinto con
riferimento alle varie procedure che hanno interessato le esecuzioni n.
__________ e __________;
che
la disciplina dell'istituto dell'annullamento dell'esecuzione per intervenuta
estinzione del debito con i relativi interessi e le spese è retta dagli art. 85
e 85a LEF, come correttamente evidenziato dall'UEF di Bellinzona;
che
sfugge in tutta evidenza al potere di cognizione degli organi d'esecuzione e
fallimento, Autorità cantonale di vigilanza compresa, determinarsi sulla
conclamata intervenuta estinzione del debito in connessione con due giudizi
pretorili;
che
diversa sarebbe stata la situazione nell'ipotesi - qui ben lungi dal
realizzarsi - che il versamento estintivo del credito e accessori portati
dall'esecuzione in corso fosse stato effettuato direttamente all'organo
d'esecuzione competente;
che
in siffatta evenienza l'estinzione dell'esecuzione avrebbe determinato
l'apposizione della lettera E nel registro delle esecuzioni in corrispondenza
della procedura topica, atteso che in tale registro vanno iscritte tutte le
esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico
e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali e che la lettera E
significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i
registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità,
del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
che
è qui opportuno ricordare a futura memoria che - benché gli uffici d'esecuzione
non possano dare notizia a terzi di procedimenti esecutivi che rientrano nella
previsione legislativa ex art. 8a cpv.3 LEF e avuto riguardo ai limiti
temporali dell'art. 8a cpv.4 LEF - le iscrizioni nel registro delle esecuzioni
non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach vernichtet",
cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6. ed., Berna 1997, §4 n.24, p.18) ma vanno completate con le note indicazioni
letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere conservati secondo le
modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi
alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc, in: RS 281.33);
che
resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle
esecuzioni, la nullità o l'annullamento avendo quale effetto diretto solo che
non si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla o
annullata (DTF 115 III 26 cons.1; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997,
n.8 ad art. 22 LEF, p.105);
che
non si può pertanto accedere all'annullamento dell'esecuzione n. __________
così come richiesto dalla ricorrente (recte: all'apposizione delle lettera E a
valere quale estinzione dell'esecuzione, con la conseguenza che l'organo
d'esecuzione non può più dare notizia a terzi della procedura estinta [art. 8a
cpv.3], salvo l'eccezione prevista all'art. 8 cpv.4 secondo periodo LEF);
che
il ricorso deve essere respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art.
8a e 85a LEF,
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 24 ottobre 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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