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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.38
Data decisione, Autorità:
25.07.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00038
Lugano
25 luglio 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 28 febbraio 1997 di
restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
nell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Riviera promossa contro l'istante dalla
viste le
osservazioni 18 marzo 1997 della creditrice procedente;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che la
__________ procede contro __________ per Fr. 1'400.--, "importo prelevato
presso la cassa della __________ in data 4.11.1996 da __________ e __________
";
che il
precetto esecutivo è stato notificato all'escusso, per il tramite di suo padre,
il 7 febbraio 1997;
che con
"istanza di opposizione tardiva (art. 77 LEF)" __________ assevera
che:
-
"attualmente
disoccupato, il 3 febbraio 1997 si è recato nella Svizzera interna alla ricerca
di un posto di lavoro, facendo rientro al suo domicilio il 27 febbraio
1997";
-
durante
la sua assenza, è stato notificato a suo padre il precetto esecutivo che lo
indica come escusso;
-
al
PE non è stata interposta - dal padre dell'escusso - opposizione nel termine di
dieci giorni;
-
l'istante
ritiene che la richiesta di opposizione tardiva sia giustificata in quanto,
senza sua colpa, è stato impedito di fare opposizione;
che con
ordinanza presidenziale 7 marzo 1997 è stato fissato alla precettante un
termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva
dell'escusso;
che con
atto 18 marzo 1997 la __________ si è opposta, rilevando che l'escusso
"agendo in correità con terza persona ha affermato di aver usato la
tessera per prelevare la somma di Fr. 1'400.-- come al rapporto preliminare
della Polizia cantonale di __________ del 26.11.1996";
che ex art.
33 cpv. 4 primo periodo LEF chi è stato impedito ad agire, entro il termine
stabilito, da un ostacolo non imputabile a sua colpa, può chiedere all'autorità
di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
che la
competenza dell'autorità di vigilanza è data quando già non vi sia disputa
giudiziale;
che nel
caso di specie - contrariamente a quanto __________ ha ipotizzato con il
richiamo all'opposizione tardiva ex art. 77 LEF, applicabile solo quando vi è
cambiamento del creditore in corso d'esecuzione - la domanda dell'escusso si
esaurisce nel postulare l'ammissione dell'opposizione benché già siano decorsi
21 giorni dalla notifica del precetto esecutivo a suo padre;
che
pertanto è data, secondo il nuovo diritto, la competenza esclusiva
dell'Autorità cantonale di vigilanza;
che nel
diritto previgente non vi era una disposizione specifica sulla restituzione dei
termini;
che
siffatto istituto è irrinunciabile nel diritto processuale moderno e viene a
colmare una lacuna nella protezione giuridica dei soggetti di diritto (cfr.
Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);
che le
condizioni soggettive della restituzione dei termini ex art. 33 cpv. 4 primo
periodo LEF corrispondono in sostanza a quelle previste dagli art. 35 cpv. 1 OG
e 24 cpv. 1 PA (cfr. Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);
che per l'art.
64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione
o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, ritenuto che in sua
assenza la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o
ad uno dei suoi impiegati;
che nel
caso di specie il precetto esecutivo è stato correttamente notificato al padre
dell'escusso;
che
l'escusso ha omesso per sua colpa di attuare le abituali precauzioni di chi si
assenta per un periodo prolungato (cfr. Jean-François Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 4 ad art. 35
OG, p. 249), non istruendo suo padre come sarebbe stato suo preciso compito;
che la
carente istruzione è tanto più grave nel caso di specie per il fatto che
l'escusso ben sapeva che la __________ avrebbe proceduto nei suoi confronti in
via esecutiva, atteso che __________ era stato arrestato a __________ il 10
novembre 1996 e rilasciato il giorno successivo anche per il titolo di truffa,
"per avere, agendo in correità con __________, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, usando la tessera bancaria sottratta dalla borsetta di
__________, ingannato con astuzia l'impiegato allo sportello della __________
inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio" facendosi consegnare la
somma di Fr. 1'400.--;
che viene pertanto
a mancare il presupposto soggettivo dell'assenza di colpa;
che l'istanza di
restituzione dei termini deve di conseguenza essere respinta;
che non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art.
33 cpv. 4 primo periodo e 64 cpv. 1 LEF,
pronuncia
-
L'istanza
di restituzione del termine 28 febbraio 1997 di __________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello,in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera, Biasca.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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