AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.60
Data decisione, Autorità:
12.11.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00060/46/33
Lugano
12 novembre 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 4 aprile 1997 di
rappr.
dallo __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio nella procedura dipendente dal sequestro decretato
contro la reclamante il 17 giugno 1996 dal Pretore di Mendrisio-Sud su istanza
di
rappr.
dall'avv. __________
richiamata la
sentenza 18 febbraio 1997 di questa Camera;
preso
atto della sentenza 4 aprile 1997 della Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale;
RITENUTO IN
FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
con decreto 7 giugno 1996 il Pretore di Mendrisio-Sud ha sequestrato beni
mobili vari di __________ per un credito di "fr. 649'300.-- + fr.
89'770.-- oltre interessi al 10% su fr. 360'000.-- dal 12 ottobre 1993, su fr.
7'300.-- dal 22 ottobre 1993, su fr. 282'000.-- dal 30 marzo 1995 e su fr.
89'770.-- dal 22 marzo 1991";
che
l'UEF di Mendrisio ha eseguito il sequestro il 7 giugno 1996 "per un
importo di fr. 1'700'000.--";
che
con tempestivo reclamo 17 giugno 1996 __________ ha contestato il consistente aumento
dell'importo sequestrato, operato unilateralmente dall'UEF di Mendrisio, come
pure il tasso di interesse del 10%, ritenuto che l'organo di esecuzione e
fallimento è andato ben oltre quanto il giudice del sequestro ha ordinato. La
reclamante ha altresì censurato la carenza di motivazione nel computo
dell'importo sequestrato di fr. 1'700'000.--. In conclusione la debitrice
sequestrata ha chiesto, con protesta di "tasse, spese e ripetibili",
che "il verbale sia dichiarato nullo, subordinatamente che l'opera del
cursore venga dichiarata nulla laddove provoca il blocco di averi non
contemplati dal decreto di sequestro e neppure rivendicati in istanza dal creditore
procedente";
che
con atto integrativo 13 giugno 1996 l'UEF di Mendrisio ha specificato il
quantum nei seguenti termini:
capitale fr.
739'070.--
interessi
calcolati fino al 7.6.2003 fr. 768'876.--
spese
Pretura fr. 320.--
spese
presunte UEF fr. 191'734.--
Totale fr.1'700'000.--;
che
la creditrice sequestrante __________ ha chiesto la reiezione in ordine e nel
merito del gravame, protestate tasse e spese, atteso che:
-
il
computo degli interessi è compito dell'UEF, che li ha correttamente calcolati
fino al 2003 in considerazione della presumibile durata delle vicende
giudiziarie;
-
a
titolo abbondanziale, l'importo quantificato nel verbale di sequestro andrebbe
eventualmente ridotto ma mai annullato;
-
la
reclamante non ha alcun interesse pratico e attuale alla modifica del verbale
di sequestro perché il sequestro è risultato solo "parzialmente
fruttuoso";
che
con osservazioni 8 luglio 1996 l'UEF di Mendrisio ha chiesto la reiezione del
reclamo, ritenuto che "la quantificazione degli interessi, calcolati per 7
anni a contare dalla data del decreto di sequestro, è una valutazione
cautelativa, considerata pure la relativa lentezza della giustizia oberata di
cause": siffatta determinazione sarebbe inoltre conforme alla giurisprudenza
della CEF, con riferimento alla sentenza 22 febbraio 1985 inc. 2/85 Vig.;
che
con sentenza 18 febbraio 1997 questa Camera ha pronunciato:
- Il
reclamo (ora: ricorso) 17 giugno 1996 di __________, vedova __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all'UEF di Mendrisio di eseguire il decreto di
sequestro 7 giugno 1996 del Pretore di Mendrisio-Sud limitatamente al credito
seguente:
"a) fr.
739'070.-- (= fr. 649'300.-- + fr. 89'770.--) oltre interessi al 10% su fr.
360'000.-- dal 12 ottobre 1993 al 7 giugno 1996, su fr. 7'300.-- dal 22 ottobre
1993 al 7 giugno 1996, su fr. 282'000.-- dal 30 marzo 1995 al 7 giugno 1996 e
su fr. 89'770.-- dal 22 marzo 1991 al 7 giugno 1996".
b) fr.
320.-- per spese Pretura + fr. 425.-- per spese UEF".
1.2. È
ordinata la liberazione, a favore della debitrice sequestrata __________,
vedova __________, dell'importo eccedente quanto indicato al punto 1.1;
che
con sentenza 4 aprile 1997 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale ha accolto il ricorso ex art. 19 LEF del 25 febbraio 1997 di
__________, atteso che per l'esecuzione del sequestro la LEF rinvia agli art.
91-109, che concernono il pignoramento (art. 275 LEF sia nel testo previgente
sia in quello in vigore dal 1° gennaio 1997);
che
l'art. 97 cpv.2 LEF, che non ha subito modificazione alcuna con la revisione,
prevede che il pignoramento sia limitato a quanto basti per soddisfare i
crediti dei creditori procedenti in capitale, interessi e spese;
che
l'Ufficio stima le spese e gli interessi fino al momento in cui l'esecuzione
sia normalmente conclusa;
che
i tempi tecnici richiesti per monetizzare i beni pignorati sono in funzione
della natura degli stessi;
che
nel caso di specie il decreto pretorile 7 giugno 1996 indica quali oggetti da
sequestrare "ogni avere in denaro, titoli e metalli, anche eventuali
cassette di sicurezza presso __________ di spettanza della convenuta";
che
si tratta pertanto di beni mobili;
che
gli art. 91-109 LEF concernenti il pignoramento si applicano per analogia
all'esecuzione del sequestro;
che
per l'art. 116 cpv.1 prima proposizione LEF il creditore può domandare la
realizzazione di beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un
mese né più tardi di un anno dal pignoramento;
che
per l'art. 122 cpv.1 LEF i beni mobili e i crediti sono realizzati dall'Ufficio
d'esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento
della domanda di realizzazione;
che
la realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti
precedentemente il luogo, il giorno e l'ora (art. 125 cpv.1 primo periodo LEF);
che
la forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli
incanti sono determinati dall'ufficiale con il maggior riguardo possibile agli
interessi delle parti (art. 125 cpv.1 secondo periodo LEF);
che
non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale (art. 125 cpv.1
terzo periodo LEF);
che
l'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti (art. 129 cpv.1 LEF);
che
tuttavia l'ufficiale può accordare un termine di pagamento non maggiore di
venti giorni (art. 129 cpv.2 prima proposizione LEF);
che
la ripartizione ha luogo quando sono realizzati tutti i beni colpiti da un
medesimo pignoramento (art. 144 cpv.1 LEF);
che
sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di
realizzazione e di ripartizione (art. 144 cpv.3 LEF);
che
la somma netta ricavata viene distribuita al creditore sequestrante sino a
concorrenza del suo credito, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima
realizzazione e le spese d'esecuzione (art. 68 e 144 cpv.4 LEF);
che
l'Ufficio d'esecuzione deve valutare in via equitativa la durata presumibile
tra l'esecuzione del sequestro e la distribuzione al creditore sequestrante
della somma netta ricavata, comprese le spese d'esecuzione e gli interessi
calcolati fino al giorno della realizzazione dei beni sequestrati;
che,
secondo il corso naturale degli eventi e la comune esperienza della vita, il
creditore tenderà ad accelerare, per quanto da esso dipenda, il momento della
realizzazione dei beni sequestrati;
che,
per gli stessi parametri e avuto riguardo alla parificazione dell'esecuzione di
un sequestro con quella di un pignoramento, per l'attivazione dell'Ufficio
d'esecuzione appare equo computare un tempo medio;
che
nel caso di specie, richiamati i pregressi parametri temporali, appare
ragionevole computare fino al 30 settembre 1998 il lasso di tempo ancora
occorrente per poter giungere alla definizione conclusiva dell'esecuzione;
che
il computo delle spese d'esecuzione maturate fino al pregresso giudizio del 18
febbraio 1997 di questa Camera in complessivi fr. 745.-- non è stato motivo di
censura dell'Alta Corte;
che
vanno altresì computate in via equitativa le presumibili spese d'esecuzione
fino al momento della definitiva distribuzione al creditore sequestrante della
somma ricavata;
che
ex art. 9 cpv.1, 19, 20 cpv.1 e 3, 21, 24, 29, 30 e 33 OTLEF le spese d'esecuzione,
in aggiunta a quelle già maturate in fr. 745.--, vanno equitativamente
determinate in fr. 10'000.--;
che
il ricorso di __________ deve pertanto essere parzialmente accolto, nel senso
che gli interessi vanno calcolati al 10% con dies a quo così come partitamente
indicato nel decreto di sequestro e dies ad quem corrispondente al 30 settembre
1998;
che
sono inoltre da sequestrare gli importi di fr. 320.-- per spese di Pretura e
fr. 425.-- per spese UEF fino al pregresso giudizio 18 febbraio 1997 di questa
Camera, come pure fr. 10'000.-- per le presumibili spese d'esecuzione fino al
momento della definitiva distribuzione alla creditrice sequestrante __________
della somma ricavata dalla realizzazione dei beni sequestrati;
che
l'importo eccedente dovrà essere liberato a favore della debitrice sequestrata
__________;
che
questo giudizio rende prive d'oggetto le procedure dipendenti dal ricorso 24
febbraio 1997 di __________, rubricate non solo correttamente sub inc. n.
15.97.33 ma anche per errore sub inc. n. 15.97.46;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), contrariamente alle
domande di entrambe le parti, per espressa normativa di diritto federale;
richiamati gli art. 17 e 275 LEF
PRONUNCIA
- Il
ricorso 17 giugno 1996 di __________, vedova __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all'UEF di Mendrisio di eseguire il decreto di
sequestro 7 giugno 1996 del Pretore di Mendrisio-Sud limitatamente al credito
seguente:
"a) fr.
739'070.-- (= fr. 649'300.-- + fr. 89'770.--) oltre interessi al 10% su fr.
360'000.-- dal 12 ottobre 1993 al 30 settembre 1998, su fr. 7'300.-- dal 22
ottobre 1993 al 30 settembre 1998, su fr. 282'000.-- dal 30 marzo 1995 al 30
settembre 1998 e su fr. 89'770.-- dal 22 marzo 1991 al 30 settembre 1998";
b) fr. 10'745.-- per spese d'esecuzione".
1.2. È
ordinata la liberazione, a favore della debitrice sequestrata __________,
vedova __________, dell'importo eccedente quanto indicato al punto 1.1.
-
È
ordinato lo stralcio dai ruoli delle procedure inc. n. 15.97.33 e n. 15.97.46,
dipendenti dal ricorso 24 febbraio 1997 di __________, divenute prive
d'oggetto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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