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Numero d'incarto:
15.1997.77
Data decisione, Autorità:
31.07.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00077
Lugano
31 luglio 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'utlimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 23 maggio 1997 di
rappr.
da: __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 7 maggio
1997 concernente l’opposizione interposta al PE emesso nell’esecuzione n.
__________ promossa contro la ricorrente da
__________;
viste le osservazioni 9
giugno 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato che con decreto
presidenziale 27 maggio 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ dell’UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per
l’incasso di Fr. 9’770.-- oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 1997. Sul PE è
indicata quale data di emissione il 27 gennaio 1997 e di notifica il 25 aprile
1997. Il 5 maggio 1997 la __________ ha interposto opposizione.
B. Con
provvedimento 7 maggio 1997 l’UE di Lugano ha comunicato alla ricorrente che
l’opposizione è tardiva. Il PE è stato notificato il 25 aprile 1997, il termine
di 10 giorni è scaduto il 5 maggio 1997, mentre l’opposizione risulta essere
stata spedita il 6 maggio 1997 (data del timbro postale).
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata l’escussa argomentando
che il PE speditole il 25 aprile 1997 per invio postale, le è stato notificato
il 26 aprile 1996.
D. Con
le sue osservazioni l’UE di Lugano ha rilevato che dopo vari tentativi di
notifica, l’escussa il 25 aprile ha telefonato all‘Ufficio, autorizzando la
notifica telefonica e la spedizione della copia del PE.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto
esecutivo.
Il
precetto contiene:
-
le
indicazioni della domanda d’esecuzione;
-
l’ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione
o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
-
l’accertamento
che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo
all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto;
-
la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, nè faccia
opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
L’emissione
del precetto esecutivo costituisce il primo atto esecutivo. Considerata la sua
funzione, di aprire la procedura esecutiva, il suo contenuto riveste un’importanza
decisiva (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, §17 n. 2 e 6 p. 105/106), ritenuto che oltre agli elementi
essenziali sopra indicati risultano essere importanti per l'escusso anche tutte
le indicazioni figuranti a recte e verso (cfr. mod. 3). Orbene, è di tutta
evidenza che per telefono è escluso che possa darsi corretta notifica nel senso
inteso dal legislatore.
b) Giusta
l'art. 65 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona
giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle
medesime, ossia nel caso di una società anonima a qualunque membro
dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o
procuratore. Ove però le citate persone non si trovino in ufficio, la
notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato.
c) Quando
è stabilito che il debitore, nonostante un errore di notificazione, ha ricevuto
il precetto esecutivo, la notificazione e l’atto esecutivo sono validi (Amonn/Gasser,
op. cit. § 12 n. 27 p. 93).
d) Secondo
l’UE di Lugano la notificazione del PE in oggetto sarebbe avvenuta per telefono
il 25 aprile 1997. L’esemplare del PE per il debitore prodotto agli atti reca
infatti quale data di notificazione il 25 aprile 1997. L’UE ha poi dichiarato
di averne spedito la copia lo stesso giorno alla debitrice, la quale ha
confermato di averla ricevuta il 26 aprile 1997. Dalle precedenti
considerazioni si evince tuttavia che la notificazione di un precetto esecutivo
non può avvenire telefonicamente, trattandosi del primo atto esecutivo, il cui
contenuto, previsto all’art.69 LEF, riveste un’importanza decisiva per il
proseguimento della procedura come si è detto al cons. 1a). Di conseguenza, a
prescindere da come sia avvenuta la notificazione, rimasta incontestata,
determinante è in concreto il giorno in cui il PE è effettivamente pervenuto
alla debitrice, ossia il 26 aprile 1997. Pertanto il termine di 10 giorni per
interporre opposizione ha iniziato a decorrere ex art. 31 cpv. 1 LEF il 27
aprile 1997, scadendo il 6 maggio 1997. L’opposizione interposta dalla
__________, datata 5 maggio 1997, e spedita il 6 maggio 1997 (data del timbro
postale) va quindi ritenuta valida.
- Il
ricorso 23 maggio 1997 della __________ va quindi accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 69 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 23 maggio 1997 della __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza l'opposizione interposta il 6 maggio 1997 al PE n. __________ del
27 gennaio 1997 dell'UE di Lugano è dichiarata valida.
1.2. L'UE
di Lugano provvederà alla rettifica della data di notifica da "25 aprile
1997" a "26 aprile 1997".
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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