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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.82
Data decisione, Autorità:
22.02.1999, CEF
Incarto n.
15.97.00082
Lugano
22 febbraio 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 maggio 1997 di
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la richiesta 6 maggio 1997 di
pagamento di fr. 3'968.80 formulata a __________,
nell’esecuzione n.
__________ e __________ promossa da
nei confronti di
interessante pure ____________________
patr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni - 26 maggio
1997 di __________
4 giugno 1997 dell'UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. A
seguito di domanda di vendita del creditore __________, nelle esecuzioni n.
__________ e __________, l'UEF di Bellinzona ha proceduto, il 10 dicembre 1996
alla vendita all'asta delle PPP da __________ a , foglio base
n RFD di __________ Le PPP sono state deliberate in blocco a
__________ e __________, in ragione di ½ ciascuno, per la somma di fr.
950'000.--.
B. Con
decisione 6 maggio 1997, inviata a __________, l'UEF di Bellinzona ha accusato
ricevuta degli interessi relativi al credito di __________ fino al 10 gennaio
1997. L'ufficio ha invitato l'aggiudicatario a versare entro il successivo 15
maggio 1997 fr. 3'968.80 a saldo degli interessi scaduti.
C. Nello
stato di riparto 7 maggio 1997 l'UEF di Bellinzona ha stabilito una spettanza
di fr. 921'786.40 in capitale per __________, creditore ipotecario, oltre a fr.
3'840.80 a titolo di interessi dal 10 dicembre 1996 al 10 gennaio 1997. Sotto
la dicitura "osservazioni" è stato indicato che " la differenza
degli interessi per il periodo dall'11.01.1997 al 10.02.1997 di fr. 3'968.80 è
stata richiamata in data 06.05.1997 agli acquirenti".
D. Contro
la richiesta di pagamento 6 maggio 1997 si sono aggravati __________ e
__________ argomentando che il ritardo nel pagamento del prezzo di
aggiudicazione sarebbe dovuto unicamente all'attitudine di __________, che si
rifiutava di consegnare all'UEF i titoli ipotecari ancora in suo possesso,
subordinando la consegna al pagamento da parte degli aggiudicatari di fr.
5'000.--. Per questo motivo non potrebbero essere richiesti gli interessi.
E. Con
osservazioni 26 maggio 1997 __________ ha riconosciuto di aver chiesto una
somma ai ricorrenti per la cessione dei titoli ipotecari. Egli ritiene che, se
il creditore pignoratizio e l'aggiudicatario non trovano un accordo circa la
cessione del credito garantito da pegno, i titoli ipotecari debbano essere
annullati. L'UEF non avrebbe la possibilità di rimettere motu proprio i titoli
all'aggiudicatario. __________ avrebbe poi consegnato i titoli all'ufficio in
data 8 gennaio 1997, senza mai esserne stato richiesto. Gli aggiudicatari
avrebbero poi dovuto versare il prezzo di aggiudicazione all'UEF e non
direttamente a lui, come hanno fatto l'11 febbraio 1997. Ad ogni modo i titoli
ipotecari pervenuti agli aggiudicatari dovrebbero essere dichiarati nulli.
F. L'UEF
di Bellinzona, nelle sue osservazioni 4 giugno 1997, si è limitato a prendere
posizione sulle osservazioni di __________, senza entrare nel merito del
ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Le
condizioni d'asta devono indicare il modo di pagamento e, in particolare, se
l'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti o dietro concessione di un
termine (cfr. art. 135 e 136 LEF, art. 45 cpv. 1 lett. e RFF). In caso di
concessione di un termine di pagamento l'ufficio può stabilire, nelle
condizioni d'asta, se l'aggiudicatario è tenuto al pagamento di un interesse a
far tempo dal giorno dell'aggiudicazione; la determinazione di un interesse al
5% è la soluzione da preferire, visto che all'aggiudicatario spettano, ex art.
137 LEF, i frutti dell'oggetto realizzato a partire dall'aggiudicazione (cfr. Häusermann/Stöckli/
Feuz, in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 15 ad art. 136 LEF e n.
27 ad art. 135 LEF; vedi anche modulo RFF 13 E, punto 10).
-
Ai
sensi dell'art. 143 cpv. 1 LEF, se il pagamento non è fatto nel termine
prescritto, l'aggiudicazione è revocata. E' però possibile prorogare il termine
di pagamento, con l'accordo - anche implicito - di tutti gli interessati (cfr. Häusermann/Stöckli/
Feuz, op. cit., n. 10 s. ad art. 143 LEF). Una proroga concessa dall'ufficio,
senza essersi preventivamente sincerato dell'accordo degli interessati, costituisce
un provvedimento annullabile, ma non nullo (cfr. per analogia Häusermann/Stöckli/
Feuz, op. cit., n. 4 ad art. 136 LEF).
-
A
norma dell'art. 68 cpv. 1 lett. b RFF (applicabile pure alla realizzazione in
via di realizzazione del pegno ex art. 102 RFF) l'UEF è tenuto a richiedere,
unitamente all'iscrizione del trapasso di proprietà, la cancellazione dal
registro fondiario dei diritti di pegno non imposti all'aggiudicatario. Nella
prassi l'applicazione dell'art. 68 RFF non è però omogenea. Nel Canton Berna,
ad esempio, se l'aggiudicatario lo vuole, i titoli ipotecari gli vengono
consegnati (cfr. IWIR 2/1998, p. 52). La questione non è stata ancora risolta
con chiarezza; la consegna dei titoli all'aggiudica-tario non costituisce
comunque un provvedimento nullo, non violando prescrizioni emanate
nell'interesse pubblico o di persone che non sono parte nel procedimento (cfr. art.
22 cpv. 1 LEF).
Prima
di procedere al riparto l'ufficio deve comunque chiedere la consegna dei titoli
concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto o in parte per
effetto della vendita (art. 69 RFF).
- In
concreto nelle condizioni d'asta depositate il 18 novembre 1996, al punto 10, è
previsto il pagamento in contanti di "fr. 125'000.-- all'atto della
delibera e la differenza entro 30 giorni con il 5% d'interesse". Subito
dopo viene ribadito che "se per il pagamento vien concessa una proroga, la
somma prorogata porta l'interesse del 5%". E' quindi pacifico l'obbligo
per gli aggiudicatari di pagare un interesse al 5% sulla somma prorogata (che
in realtà non si limita a fr. 825'000.--, come previsto dalle condizioni d'asta
ma ammonta a fr. 921'786.40, cfr. lettera 18 dicembre 1996 UEF a __________ e
stato di riparto 7 maggio 1997), che si protrae oltre i 30 giorni stabiliti,
essendo il pagamento avvenuto solo il 10 febbraio 1997.
L'asta
in esame ha avuto luogo il 10 dicembre 1996, __________ ha consegnato i titoli
ipotecari l'8 gennaio 1997 (dall'incarto non risulta se ciò sia avvenuto su
pressione dell'ufficio). Ad ogni buon conto gli aggiudicatari non avevano
nessun diritto di subordinare il pagamento alla consegna dei titoli, visto il
tenore dell'art. 68 cpv. 1 lett. b RFF e ritenuto che, per l'art. 69 RFF, la
consegna dei titoli deve essere richiesta solo prima del riparto. Gli interessi
ancora scoperti, nemmeno contestati nel quantum, devono quindi essere versati e
la richiesta di pagamento impugnata deve essere confermata.
-
Con
le osservazioni al ricorso __________ sostiene che l'UEF avrebbe dovuto
revocare l'aggiudicazione a seguito del ritardo nel pagamento o, perlomeno,
annullare i titoli ipotecari. A prescindere dal fatto che l'osservante non ha
avanzato le sue richieste con formale ricorso, va rilevato che le stesse si
palesano ormai tardive. __________ è sicuramente venuto a conoscenza delle
presunte mancanze dell'UEF di Bellinzona più di 10 giorni prima del 26 maggio
1997, data delle osservazioni. Visto che né la concessione di una proroga per
il pagamento senza il benestare degli interessati, né la consegna dei titoli
ipotecari agli aggiudicatari costituiscono provvedimenti affetti da nullità
assoluta, non compete a questa Camera, almeno in questa sede, chinarsi sulle
due questioni.
-
Il
ricorso 15 maggio 1997 va di conseguenza respinto. Non si prelevano spese (art.
61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF),
perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 235, 136, 137 e 143
LEF, 45, 68 e 69 RFF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 15 maggio 1997 di __________, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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