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Numero d'incarto:
15.1998.00212
Data decisione, Autorità:
11.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00212
Lugano
11 gennaio 1999 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 novembre 1998 di
contro
l'operato dell'UEF di Bellinzona nell'esecuzione in via di realizzazione
del pegno immobiliare n. __________ promossa contro
in materia di
possibilità di ritiro di offerta scritta ai pubblici incanti;
richiamate le
osservazioni 20 novembre 1998 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto:
A. I
pubblici incanti per la vendita del fondo n. __________ RFD di __________ sono
stati fissati per il 29 ottobre 1998.
B. Con
raccomandata 21 ottobre 1998 il __________ ha inviato all'UEF di Bellinzona, in
busta chiusa, un'offerta di fr. 200'000.-- per il fondo messo all'incanto e due
assegni bancari per complessivi fr. 40'000.-- in conformità delle condizioni
d'asta, ritenuto che "pour autant qu'un de nos représentants soit présent
à la vente, l'offre écrite devra être retirée avant la mise aux enchères, ainsi
que toutes les annexes, et ne devra pas être citée à la vente aux enchères".
L'offerente ha indicato nella lettera accompagnatoria che "si une personne
représentant le __________ s'annonce auprès de vous, veuillez lui remettre le pli
fermé ainsi que toutes les annexes y relatives avant le début de la vente. Si
le __________ n'est pas représenté à la vente, nous vous prions de bien vouloir
ouvrir le pli lors de l'ouverture de la vente aux enchères. Vous trouverez dans
ce pli une offre valable du __________ ".
C. Con
provvedimento 23 ottobre 1998 l'UEF di Bellinzona ha retrocesso al __________
l'offerta, siccome ritenuta condizionata nel senso dell'art. 58 cpv. 1 RFF.
D. Il
29 ottobre 1998 è stato realizzato ai pubblici incanti il noto fondo.
E. Con
ricorso 4 novembre 1998 il __________ si è aggravato contro il provvedimento dell'UEF
di Bellinzona, pur non censurando l'intervenuta aggiudicazione. Per il
ricorrente vi è comunque un interesse all'evasione del ricorso con una
decisione materiale, perché anche nell'ambito di future esecuzioni la banca non
potrà mai presentare gravami analoghi con richiesta di effetto sospensivo,
ritenuto che rinviare l'asta sino all'evasione del ricorso risulta per il
creditore ipotecario di notevole pregiudizio finanziario. Ove il gravame fosse
respinto in ordine per carenza di __________, la banca ricorrente si troverebbe
nell'insostenibile situazione di dover sempre accettare per motivi contingenti
dei provvedimenti dell'organo d'esecuzione e fallimento senza avere la
possibilità reale di poterli contestare.
F. Con
osservazioni 20 novembre 1998 l'UEF di Bellinzona si è opposto al ricorso,
ritenendo le prospettate modalità dell'offerta in contrasto con l'art. 58 cpv.
1 RFF e tali da determinare a favore degli offerenti e a carico dello Stato una
prestazione gratuita a titolo fiduciario e con i rischi d'ordine finanziario
che siffatta attività comporta.
Ritenuto
in diritto:
- Per
costante giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine
pratico e attuale di procedura esecutiva (STF 23 agosto 1993 in re Inter Consultant
H.-R. Studer SA, in: JdT 1996 II 21 cons. 3; Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 3.2.1
ad art. 78, p. 729), non ottenibile in altro modo, e non alla semplice constatazione
di un errato comportamento (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998,
n. 2.4. ad art. 7, p. 115 s.). Il requisito si realizza quando vi è un
pregiudizio (gravamen, Beschwer) di natura patrimoniale, non necessariamente
irreparabile.
La
procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e
non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale
azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (DTF 110 III 89 cons. 1b, 105 III
36 s., 91 III 46 s. cons. 7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC
cons. 9 e rif.).
Le
pretese risarcitorie e i relativi presupposti - danno patrimoniale, atto
d'ufficio dell'organo d'esecuzione e fallimento, illiceità, e nesso adeguato di
causalità (trattandosi di responsabilità causale non occorre si dia colpa, art.
5 cpv. 1 LEF) - sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la
parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti,
ricorrere (DTF 80 III 53 e 31 II 342; CEF 27 dicembre 1990 su reclamo R. G.; Kurt
Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
1997, § 5 n. 6-16, p. 32 s.). Anche i tribunali possono determinare la
responsabilità del Cantone ex art. 5 LEF per le loro decisioni quando operano
come veri e propri organi di esecuzione forzata, ad es. come giudici del
fallimento (DTF 120 Ib 249 s.; Cometta, op. cit., n. 2.4. ad art. 7, nota 21,
p.116; Amonn/Gasser, op. cit., § 5 n. 11, p. 33).
-
In
via eccezionale e quando è ipotizzabile una reiterazione di casi analoghi di
portata rilevante, che non sono suscettibili di sfociare in un giudizio di
merito solo perché il potenziale ricorrente prescinde dall'adire l'autorità di
vigilanza (ad es. per non subire dal ritardo un pregiudizio finanziario ancora
maggiore), è data la via del ricorso ex art. 17 LEF anche in mancanza di un
interesse pratico e attuale di procedura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar
zum SchKG, n. 7 ad art. 17). È quanto si realizza nel caso di specie, in cui il
ricorrente ha omesso di impugnare il provvedimento di aggiudicazione per
evitare, nelle inevitabili more di procedura, di ritardare il pagamento del
prezzo di aggiudicazione. Ne consegue la ricevibilità del gravame.
-
Per
l'art. 58 cpv. 1 RFF non possono essere accettate, in sede di pubblico incanto,
le offerte formulate sotto condizione o riserve o indeterminate quanto al loro
importo. Sono possibili offerte in forma scritta, anche in assenza
dell'oblatore, ritenuto che vengano comunicate ai partecipanti all'asta
immediatamente prima dell'inizio della procedura di aggiudicazione e che siano
prese in considerazione alle medesime condizioni delle offerte verbali (art. 58
cpv. 4 RFF; Markus Häusermann/Kurt Stöckli/Andreas Feuz, Basler Kommentar zum SchKG,
n. 39 ad art. 135).
-
Il
__________ è dell'avviso che sia possibile un'offerta scritta di carattere
cautelativo, valida e vincolante solo nell'ipotesi che nessun rappresentante
della banca si fosse presentato all'asta, ad es. a causa di un imprevisto
durante il percorso per raggiungere il luogo del pubblico incanto. Anche
l'ipotesi di ritiro dell'offerta ["pour autant qu'un de nos représentants soit
présent à la vente, l'offre écrite devra être retirée avant la mise aux enchères,
ainsi que toutes les annexes, et ne devra pas être citée à la vente aux enchères"]
non costituirebbe, a mente del __________, una condizione ex art. 58 cpv. 1 RFF
"ritenuto che il ritiro dell'offerta scritta sarebbe avvenuto, se del
caso, prima dell'apertura dell'asta da parte dell'Ufficiale di esecuzione".
a) Nel
sistema dei pubblici incanti, la presenza fisica degli offerenti in sede d'asta
costituisce la regola. La possibilità di formulare offerte scritte nel senso dell'art.
58 cpv. 4 RFF rappresenta un'eccezione al principio e come tale va interpretata
in modo restrittivo secondo il suo peraltro chiaro significato letterale. Ne
consegue che, prima dell'inizio dell'asta, le offerte fatte per iscritto devono
essere comunicate agli astanti e poi considerate esattamente come le offerte
verbali successivamente formulate. È di tutta evidenza in questo contesto che
l'offerta verbale non può più essere ritirata dopo che è stata espressa:
infatti per il chiaro tenore letterale dell'art. 58 cpv. 1 RFF non possono
essere accettate offerte con riserva, ritenuto che l'ipotesi di ritiro equivale
in sostanza a una riserva di ritiro. Non si vede perché l'offerta scritta debba
avere più diritti di quella verbale, tanto più che costituisce l'eccezione
nella disciplina delle modalità di esecuzione dei pubblici incanti. In
conclusione, un'offerta scritta non può più essere ritirata, dopo che è stata
formulata.
b) Il
ricorso va pertanto respinto.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 LEF, 58 cpv. 1 e
4 RFF e 7 LPR,
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 4 novembre 1998 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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