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Numero d'incarto:
15.1998.135
Data decisione, Autorità:
19.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00135
Lugano
19 novembre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 agosto 1998 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente
nei confronti di
richiamata
l’ordinanza presidenziale 31 agosto 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
- 14 settembre
1998 di __________ - 15 settembre 1998 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
16 luglio 1996 la __________ ha inoltrato all’UE di Lugano la domanda di
esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di
__________ avente per oggetto la part. __________ di __________. Il precetto
esecutivo è stato emesso il giorno stesso e notificato con pubblicazione sul
FUC n. __________ dell’8 aprile 1997. Contro tale precetto la debitrice ha
interposto, il 24 aprile 1997, opposizione totale.
B.
In data 8 maggio 1997 la Banca creditrice ha inoltrato la domanda di realizzazione
avendo la debitrice ritirato l’opposizione al precetto esecutivo. La
comunicazione della domanda di realizzazione è stata notificata alla debitrice
il 13 maggio 1998. L’Ufficio ha pubblicato sul FUSC e sul FUC del 7 luglio 1998
l’avviso d’incanto previsto per il 4 novembre 1998 alle ore 15.00.
C. In
data 7 agosto 1998 l’UE di Lugano ha notificato a tutti gli interessati
l’elenco oneri della part. __________ di __________. Con scritto 19 agosto la
debitrice ha contestato tutte le pretese iscritte nell’elenco oneri della part.
__________ di __________, nonché tutte le menzioni ed annotazioni. Il 21 agosto
1998 l’Ufficio ha assegnato a tutti i creditori, tra cui la __________, il
termine di cui all’art. 107 cpv. 2 LEF per dichiarare se intendono mantenere la
loro notifica di credito.
D. Contro
tale assegnazione di termine si è aggravata con ricorso 28 agosto 1998 la
__________ sostenendo che la procedura ex art. 106-109 LEF avviata dall’Ufficio
sarebbe errata ed andrebbe annullata, in quanto la pretesa contestata sarebbe
già stata riconosciuta dalla debitrice, avendo quest’ultima ritirato
l’opposizione al precetto esecutivo.
E. Delle
osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 140 cpv. 2 LEF l’ufficiale comunica l’elenco oneri agli interessati
impartendo loro un termine di 10 giorni per contestarlo.
Se
la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza
decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n. 39, p.
237/238).
La
giurisprudenza ha stabilito che , se durante l’esecuzione non è stata
interposta un’opposizione o questa è stata rigettata, il debitore non può
rimettere in questione al momento della realizzazione l’esistenza e l’ammontare
del credito con una contestazione dell’elenco degli oneri, negando la
fondatezza del credito e del diritto di pegno immobiliare che lo garantisce
(cfr. DTF 118 III 22).
-
Nel
caso di specie la ricorrente ha prodotto con la domanda di realizzazione la dichiarazione
della debitrice con la quale quest’ultima ha ritirato l’opposizione al precetto
esecutivo e il decreto di stralcio della Pretura del Distretto di Lugano
concernente la causa di rigetto dell’opposizione promossa dalla .
Quindi con il ritiro dell’opposizione il precetto esecutivo n. __________ è
cresciuto in giudicato, con la conseguenza che, l’esistenza e l’ammontare del
credito, nonché il diritto di pegno immobiliare che lo garantisce non possono
più essere messi in discussione (cfr. DTF 118 III 23). Orbene, la pretesa
notificata dalla ricorrente ed iscritta nell’elenco oneri della part.
__________ __________ al punto 3. è la medesima dell’esecuzione n.
__________ di __________. Avendo la debitrice ritirato l’opposizione al PE in
oggetto, tale pretesa non può più essere contestata da __________. Di
conseguenza il termine assegnato alla ricorrente dall’UE di Lugano per avviare
una procedura di appuramento dell’elenco oneri deve essere annullato.
-
Ne
consegue l’accoglimento del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 106-109, 140 LEF, 37-40
RFF
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 agosto 1998 __________ è accolto.
-
L’assegnazione
di termine ex art. 107 cpv. 2 LEF 21 agosto 1998 dell’UE di Lugano alla
__________, è annullata.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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