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Numero d'incarto:
15.1998.141
Data decisione, Autorità:
15.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00141
Lugano
15 dicembre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 luglio 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento 8 luglio 1998
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse
nei confronti del ricorrente da
e
da
patr. __________
viste le osservazioni 14 settembre 1998 dell’UEF di
Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ e
__________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro
crediti.
B. L’8
luglio 1998 l’UEF di Bellinzona ha pignorato presso la Fondazione Previdenza
Professionale dell’UBS la rendita percepita dall’escusso sulla base del
seguente calcolo:
Introito fr.
5’406.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 925.--
affitto fr.
500.--
riscaldamento fr
100.--
AVS fr.
60.--
cassa
malati fr. 258.--
alimenti fr.
2’716.--
spese
supplementari figlie fr. 502.--
spese
diverse fr. 100.--
Totale fr.
5’161.--
Eccedenza
pignorabile fr. 245.--
C. Contro
tale provvedimento si è aggravato l’11 luglio 1998 __________ postulando il
riconoscimento, alla voce “ spese supplementari per figlie”, dell’importo di
fr. 1’388.80, subordinatamente dell’importo di fr. 777,85. Di conseguenza il
pignoramento della rendita percepita dall’escusso andrebbe annullato. Il
ricorrente sostiene che le maggiori spese sarebbero causate dal soggiorno delle
figlie presso il proprio domicilio durante 10/12 giorni al mese.
D. Con
osservazioni 14 settembre 1998 l’UEF di Bellinzona si è rimesso al giudizio di
questa Camera. Il 22 settembre 1998 l’Ufficio ha inoltre comunicato che, a
partire dal 1° ottobre 1998 l’escusso non vivrà più con i genitori. Di
conseguenza il calcolo del minimo di esistenza è stato modificato come segue:
Introito fr.
5’406.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1’025.--
affitto fr.
770.--
riscaldamento fr
70.--
cassa
malati fr. 258.--
alimenti fr.
2’716.--
spese
supplementari figlie fr. 502.--
spese
diverse fr. 100.--
Totale fr.
5’441.--
Eccedenza
pignorabile fr. 0.00
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Il
ricorrente pretende il riconoscimento dei maggiori costi causati dal soggiorno
delle figlie presso il proprio domicilio per 10/12 giorni al mese. L’Ufficio ha
già riconosciuto, alla voce spese supplementari figlie, l’importo mensile di
fr. 502.--. Orbene, il punto 1.2.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera prevede, quale supplemento
all’importo base mensile, fr. 500 per la figlia __________ e fr. 400.-- per la
figlia __________. Quindi in totale al ricorrente potrebbero venire
riconosciuti fr. 900.-- mensili, ma solo nell’ipotesi che le figlie vivano
sempre con il padre. Nel caso di specie il ricorrente afferma di doversi
occupare delle figlie unicamente per 10/12 giorni al mese. Quindi egli avrebbe
diritto ad un supplemento dell’importo base mensile pari a fr. 360.-- =(fr.
30.-- x 12 giorni). Avendo l’UEF di Bellinzona già riconosciuto per tali spese
l’importo di fr. 502.--, non esiste la possibilità di operare ulteriori
deduzioni. Abbondanzialmente va rilevato che il ricorrente fonda la propria
pretesa unicamente sul calcolo effettuato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali nella determinazione della rendita complementare AVS (doc.E) senza
dimostrare che gli importi di cui è chiesta la deduzione vengano effettivamente
pagati, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 121 III 20).
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 11 luglio 1998 di __________ è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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