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Numero d'incarto:
15.1998.193
Data decisione, Autorità:
14.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00193
15.98.00194
15.98.00195
15.98.00196
Lugano
14 dicembre 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 5 novembre 1998 di
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento degli attestati
di carenza di beni 23 ottobre 1998 emessi nelle esecuzioni n. __________,
__________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
rappr.
dal __________
viste le osservazioni 6 novembre 1998 dell’Ufficio esecuzione di
Lugano;
ritenuto
in fatto
A. Il
__________ procede in via esecutiva contro l’avv. __________ per l’incasso
delle imposte comunali 1987, 1988, 1989 e 1990.
B. Su
richiesta di proseguimento delle esecuzioni, il 23 ottobre 1998 l’UE di Lugano
ha emesso per ciascuna procedura esecutiva un attestato di carenza di beni.
C. Con
ricorsi 5 novembre 1998 l’avv. __________ ha chiesto l’annullamento dei
predetti attestati di carenza di beni, argomentando che gli importi ivi
indicati concernono le imposte comunali per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990
oltre agli interessi al 30 settembre 1997. Secondo l’art. 149 cpv. 4 LEF il
debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su crediti
accertati, come in casu, mediante attestati di carenza di beni emessi
precedentemente. Questa norma è di natura imperativa e va applicata d’ufficio.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano, si dirà , se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
I
quattro ricorsi sono diretti contro quattro attestati di carenza di beni emessi
nell’ambito di quattro esecuzioni promosse dal __________ nei confronti
dell’avv. __________. Le motivazioni sono le stesse per tutti e quattro i
ricorsi, per cui le cause inc. 15.98.193, 15.98.194, 15.98.195 e 15.98.196
possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza.
-
Con
sentenza 4 novembre 1998 (inc. 15.98.159 - 162), rimasta inimpugnata, questa
Camera ha ritenuto che nelle procedura esecutive in esame l’UE di Lugano ha
agito correttamente nell’emettere gli avvisi di pignoramento per gli importi
indicati sui relativi PE, e pertanto sia per il capitale che per gli interessi,
atteso che le opposizioni ai PE sono state rigettate per tali importi con
decisioni pretorili cresciute in giudicato. Di conseguenza, in mancanza di beni
del ricorrente da sottoporre a pignoramento, l’UE di Lugano ha di nuovo operato
correttamente emettendo i quattro attestati di carenza di beni in esami, sia
per il capitale che per gli interessi, l’Ufficio esecuzione dovendosi attenere
alle decisioni pretorili e non potendosi in questa procedura esaminare il
fondamento delle pretese: era dovere dell'escusso tutelarsi correttamente con
l'impugnazione dei giudizi pretorili di rigetto tanto più che il primo giudice
ha rigettato l'opposizione in via definitiva per il titolo di imposte comunali
e non sulla base di attestati di carenza di beni.
-
Resta
riservata, se del caso e ove se ne realizzini i presupposti, l'azione di
ripetizione dell'indebito ex art. 86 LEF, limitatamente agli interessi maturati
sull'ammontare degli ACB dopo la loro emissione.
-
I
ricorsi 5 novembre 1998 dell’avv. __________ vanno quindi respinti.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 149 LEF
pronuncia: 1. Le
cause inc. 15.98.193, 15.98.194, 15.98.195 e 15.98.196 sono dichiarate congiunte.
- Il
ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.193), è respinto.
2.1. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
- Il
ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.194), è respinto.
3.1. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
- Il
ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.195), è respinto.
4.1. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
- Il
ricorso 5 novembre 1998 dell’avv. __________ (inc. 15.98.196), è respinto.
5.1. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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