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Numero d'incarto:
15.1998.220
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1998.00220
Lugano
4 gennaio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
20 novembre 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio
contro gli “stati di riparto” 15 novembre 1998 nell’ambito della realizzazione
delle part. __________, __________ e __________ RFD di proprietà di
procedura concernente
anche
e
e
nonché
viste le osservazioni
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei
confronti della Società Anonima __________ e __________ per l'incasso dei loro
crediti.
B. In
data 22 settembre 1998 venivano depositati gli elenchi oneri delle part.
__________, __________ e __________ RFD di __________ di proprietà
dell'escussa.
C. I
fondi venivano realizzati a pubblico incanto il 30 ottobre 1998. Il ricavo dei
singoli immobili risulta essere il seguente:
Part.
__________ RFD di __________ fr. 1'500'000.--
Part.
__________ RFD di __________ fr. 5'840'000.--
Part.
__________ RFD di __________ fr. 1'855'000.--
D. Incassato
il prezzo di vendita e le spese di realizzazione, l’Ufficio ha provveduto ad
allestire e depositare, in data 16 novembre 1998, gli stati di ripartizione.
E. Con
ricorso 20 novembre 1998 lo __________ insorge contro gli stato di
ripartizione, asseverando che l’UEF non avrebbe considerato quali spese di
realizzazione del fondo le imposte federali sull'utile della vendita,
ammontanti a :
Part.
__________ RFD di __________ fr. 31'242.--
Part.
__________ RFD di __________ fr. 120'063.--
Part.
__________ RFD di __________ fr. 35'270.--
F. Con
osservazioni 16 dicembre 1998 l’UEF di Locarno postula la reiezione del gravame
affermando che le imposte in oggetto non sono state considerate in sede di
ripartizione, poiché non inserite negli elenchi oneri dei singoli immobili
G. Delle
osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso,
in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 157 cpv. 2 LEF la somma netta ricavata dalla
realizzazione del pegno viene distribuita ai creditori pignoratizi sino a
concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima
realizzazione e le spese di esecuzione. Se la somma ricavata non basta a
soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e
determina i loro riparti, avuto riguardo all'art. 219 cpv. 2 e 3 LEF (art.
157cpv. 3 LEF). Determinante per stabilire l'ammontare e il rango dei singoli
crediti, è l'elenco oneri (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs -
und Konkursrechts, Berna 1997, § 33 n.36, p.270) Sulla somma ricavata si
prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di
ripartizione (art. 157 cpv. 1 LEF).
- La
costante giurisprudenza del Tribunale federale qualifica le pretese fiscali
derivanti dalla vendita agli incanti di un immobile quali spese di
realizzazione ai sensi dell’art. 157 cpv. 1 LEF da prelevarsi sul prezzo
d'aggiudicazione (cfr. DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso di specie le
imposte notificate dallo Stato sorgono per effetto della realizzazione degli
immobili, in quanto solo in tale occasione è possibile stabilire il prezzo
d'aggiudicazione dei fondi, che serviranno da base di calcolo per le imposte in
oggetto. Di conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito,
le imposte federali utile sulla vendita ammontanti a :
Part.
__________ RFD di __________ fr. 31'242.--
Part.
__________ RFD di __________ fr. 120'063.--
Part.
__________ RFD di __________ fr. 35'270.--
sono
da ritenere quali spese di realizzazione ex art. 157 cpv. 1 LEF, quindi
da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita dei fondi,
sul prezzo di aggiudicazione.
- Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 261
e 262 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 20 novembre 1998 dello __________, è accolto.
- E’
fatto ordine all’UEF di Locarno di rettificare gli stati di ripartizione delle
part. __________, __________ e __________ RFD di __________ ,nel senso che i
rispettivi importi di fr. 31'242.--, 120'063.-- e 35'270.--, relativi
all’imposta federale utile sulla vendita sono da ritenere spese di
realizzazione, da prelevare sul prezzo di aggiudicazione prima della
distribuzione del ricavo della vendita delle part. __________, __________ e
__________ RFD di __________.
2.1. L’UEF
di Locarno procederà inoltre ai necessari adeguamenti alla pregressa rettifica.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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