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Numero d'incarto:
15.1998.232
Data decisione, Autorità:
31.03.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00232
Lugano
31 marzo 1999 /FA/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 29 dicembre 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 9
dicembre 1998 emessa nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro
__________ da
viste le osservazioni 30 dicembre 1998 dell'UEF
di Locarno,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ e
__________ procedono contro __________ per l'incasso di un credito di fr.
2'350.-- oltre accessori, dedotti fr. 500.-- di acconto. Nel formulario per la
domanda di esecuzione sono stati indicati anche i dati della moglie
dell'escusso, __________. L'UEF ha quindi intimato anche a lei una copia del
PE. L'escusso e la moglie hanno, in un primo tempo, interposto opposizione. In
seguito l'hanno ritirata.
B. Il
7 dicembre 1998 gli escutenti hanno fatto domanda di proseguire l'esecuzione
__________ nei confronti __________ e __________. L'UEF ha emesso il 9 dicembre
1998 la comminatoria di fallimento contro __________, notificata all'escusso e
alla moglie il 9 dicembre 1998.
C. Contro
siffatto provvedimento si sono aggravati __________ e __________ con ricorso 29
dicembre 1998, sostenendo che il debito non concerne la ditta __________, né
__________ né i creditori sono poi iscritti a RC, il debito sarebbe stato nel
frattempo quasi completamente saldato.
D. Con
osservazioni 30 dicembre 1998 l'UEF di Locarno ha ribadito la correttezza del
proprio operato.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di
formulare ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della
comminatoria di fallimento ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su
reclamo A. R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all'art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
-
l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF)
-
l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
-
l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa (cfr. Rudolf Ottomann
in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 160 LEF).
- A
norma dell'art. 68a LEF se l'esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in
comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi
devono essere notificati anche all'altro coniuge. Sul modulo relativo alla
domanda di esecuzione (Modulo n. 1), dopo la menzione del coniuge dell'escusso,
vi è un rimando (che per la verità non balza certo all'occhio) ad una nota
posta a retro che spiega che l'intimazione al coniuge è necessaria solo in caso
di comunione dei beni.
Se
il debitore sostiene l'esistenza del regime matrimoniale della comunione dei
beni, l'ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo al coniuge deve
verificare la fondatezza di tale presupposto (cfr. DTF 113 III 55; Sabine Kofmel
Ehrenzeller in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 11 ad art. 68a
LEF).
3.a) In
concreto la questione relativa alla copertura assicurativa e a presunti
pagamenti parziali concerne palesemente il merito e non può essere qui
considerata. Il proseguimento dell'esecuzione tramite comminatoria di
fallimento era del tutto giustificata, ritenuto che l'escusso è titolare della
ditta individuale __________, iscritta a RC (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; vedi
estratto RC). Il fatto poi che i creditori non siano iscritti a RC non ha
influenza alcuna sulla fattispecie in esame.
b) Gli
escutenti non hanno inoltrato osservazioni al ricorso, in particolare non hanno
sostenuto che tra i coniugi __________ viga il regime della comunione dei beni.
Per la verità appare molto verosimile che i signori __________ intendessero
escutere i coniugi __________ quali debitori solidali (la sentenza pretorile 28
settembre 1998 li qualifica come tali), visto poi che nella domanda di
proseguimento sono stati indicati entrambi quali debitori.
Si
impone quindi l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente alla copia
notificata a __________ il 30 ottobre 1998. Resta comunque pienamente operante
la comminatoria di fallimento nei confronti di __________, dalla quale va
unicamente depennata l'indicazione relativa al coniuge.
- Il
ricorso va quindi parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 68a, 159 e 160 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 29 dicembre 1998 di __________ e
__________ è parzialmente accolto.
1.1. E'
quindi annullata la comminatoria di fallimento nell'esecuzione n. __________
promossa da __________ e __________, limitatamente alla copia notificata a
__________ il 30 ottobre 1998. Rimane operante la comminatoria di fallimento
nei confronti di __________, dalla quale va depennata l'indicazione
"coniuge del debitore: __________ ".
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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