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Numero d'incarto:
15.1998.37
Data decisione, Autorità:
01.07.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00037
Lugano
1° luglio 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13
febbraio 1998 di
patr.
dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UF di
Lugano e meglio contro la decisione 6
febbraio 1998 nel fallimento a carico di
procedura concernente anche
e
patr. dallo studio legale __________
e
richiamata
l’ordinanza presidenziale 2 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni
9 marzo 1998 della __________
12 marzo 1998 dello __________
12 marzo 1998 del __________
17 marzo 1998 dell’UF di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 28 luglio
1992 la Pretura del distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento della
società __________ in liquidazione. La procedura veniva continuata in via
sommaria, così come stabilito dal giudice del fallimento con decisione 29
ottobre 1992.
B. La
graduatoria e l’elenco oneri della part. __________ RFD di __________, di
proprietà della fallita sono stati depositati il 17 luglio 1996. In data 7
agosto 1997 sono state depositate le condizioni d’incanto della part.
__________ RFD di __________. Il fondo è stato aggiudicato durante l’asta
pubblica svoltasi il 1° settembre 1997 per l’importo di fr. 3’860’000.--. In
data 12 dicembre 1997 l’UF di Lugano ha depositato lo stato di riparto
provvisorio relativo al ricavo della realizzazione della part. __________ RFD
di __________. L’Ufficio ha esposto alla voce “ Spese di massa” i seguenti
importi:
Imposta cantonale 1994/96 fr. 42’066.70
Imposta comunale 1994/96 fr. 7’848.15
Tassa cantonale sull’utile immobiliare fr. 195’640.--
Imposta federale diretta utile di vendita fr. 479’318.--
Tale
ripartizione non ha provocato contestazioni.
C. Con
circolare 6 febbraio 1998 l’UF di Lugano ha proposto ai creditori la cessione
ex art. 260 LEF del diritto d’interporre reclamo all’autorità fiscale contro le
notifiche di tassazione relative alla realizzazione della part. __________ RFD
di __________. L’Uffcio ritiene inoltre che gli importi dovuti secondo le
tassazioni notificate all’amministrazione del fallimento vadano considerati
debiti di massa ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF e quindi prelevati dal prezzo
di aggiudicazione prima della distribuzione del ricavo della vendita della
part. __________ RFD di __________.
D. Con
ricorso 13 febbraio 1998 la creditrice __________ insorge contro la circolare 6
febbraio 1998 postulando lo stralcio dalle spese della massa degli importi
relativi all’Imposta cantonale 1995/96/97, Imposta comunale 1995/96/97, tassa
cantonale sull’utile immobiliare e all’imposta federale diretta sull’utile di
vendita. La ricorrente sostiene che tali importi andavano iscritti nella graduatoria
e nell’elenco oneri della part. __________ RFD di __________ e non andrebbero
quindi messi a carico della massa fallimentare, così come prospettato dall’UF
di Lugano.
E. Con
le rispettive osservazioni lo __________ e l’UF di Lugano chiedono la reiezione
del gravame sostenendo che ad elenco oneri possono essere iscritte unicamente
le imposte scadute al momento della dichiarazione di fallimento. Ne
conseguirebbe che le imposte 1995/96/97 essendo nate dopo la dichiarazione di
fallimento costituiscono un debito della massa ex art. 262 cpv. 2 LEF.
F. Delle
osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se
necessario in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma
ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria,
l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale. In
sostanza lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo
credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo deduzione
dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione ricevuta
nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss.
RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo degli
attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione
e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario.
In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’’art.
262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano
soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi
relative. Quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti
(pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.)
e dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e
dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all’allestimemto
dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli
attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno
essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla
determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e
del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art.
83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten-
und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261
LEF).
-
Iscritti
nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito
esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o
costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda
ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai
creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit.,
§48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo
1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti
del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la
dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a
carattere periodico, cfr. anche Staehelin,
op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di
una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una
questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge
al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III
121s.; Amonn/ Gasser, op.cit.,
§42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit.
n.33 ad art. 262 LEF). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo,
comunque esaminare d’ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso
parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in
graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3
in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente
riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto
retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di
cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da
parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art.
261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.
-
In
concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di
diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese
fiscali notificate dallo Stato, qualificandole come “Spese di massa”.
Nella
misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “spese di
massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come
visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite alla
realizzazione della part. __________ RFD di __________, risultano a un esame prima
facie caratterizzarsi più come debiti della massa , in quanto sorte
posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso Il ricorso
della __________ si rivela infondato. L’esame definitivo della qualifica delle
pretese fatte valere dallo Stato è tuttavia demandato al giudice del merito che
se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum della
pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.
-
Altra
questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello Stato
quali debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “prima
della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di
aggiudicazione”. La dottrina e la giurisprudenza qualificano le pretese
fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobile, sorte dopo la
dichiarazione di fallimento, quali spese di realizzazione ai sensi dell’art.
262 cpv. 2 da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit,
n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso di specie le
imposte notificate dallo Stato sorgono in parte per effetto della realizzazione
dell’immobile, in quanto solo in tale occasione è possibile stabilire il prezzo
di aggiudicazione del fondo, che servirà da base di calcolo per le imposte in oggetto,
ed in parte si tratta di pretese fiscali, imposte immobliari, sorte dopo la
dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, con riserva di diverso parere del
giudice del merito, l’imposta cantonale 1995/96/97, l’imposta comunale
1995/96/97, la tassa cantonale sull’utile immobiliare e l’imposta federale
diretta sull’utile di vendita, sono da ritenere quali spese di realizzazione ex
art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del
ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamato l’art. 262 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 13 febbraio 1998 della __________ è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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