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Numero d'incarto:
15.1998.42
Data decisione, Autorità:
26.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00042
Lugano
26 gennaio 1999/
FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 26 settembre 1997 di
rappr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’amministrazione speciale del fallimento Eredi __________, e meglio contro il conteggio 16 settembre 1997
allestito nell’ambito della realizzazione immobiliare della part. __________
RFD di __________
viste
le osservazioni 19 febbraio 1998 dell’amministrazione speciale del fallimento
Eredi __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 27 settembre
1994 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha nominato una
amministrazione speciale ex art.237 cpv. 2 LEF così composta:
presidente;
membro
tutti con diritto di firma
collettiva a due.
B. La seconda assemblea
dei creditori, fissata per il 15 gennaio 1997 non ha potuto essere validamente
costituita per mancanza del quorum previsto dalla legge. La situazione
dell’attivo e del passivo può così essere riassunta:
Attivo
vendita mezzi mobiliari di
produzione: fr. 500’100.--
vendita mobilio aziendale: fr.
30’936.--
crediti da incassare: fr.
2’309’859.79
part. __________ RFD di
__________: fr. 2’500’000.--
part. __________ e
__________ RFD di __________: fr. 3’749’725.--
part. __________ RFD di
__________: fr. 1’061’750.--
Totale attivo: fr.10’152’370.--
Passivo
crediti garantiti da pegno
immobiliare: fr. 21’338’054.15
crediti di Ia classe: fr.
163’839.90
crediti di IIa classe: fr.
2’209’196.40
crediti di Va classe: fr.
9’336’596.58
Totale passivo: fr.
33’047’687.03
C. In data 11 aprile
1997 veniva realizzata a pubblico incanto la part. __________ RFD di
__________. L’immobile veniva aggiudicato per l’importo di fr. 1’000’000.--
alla Industria . Con lettera 16 settembre 1997 l’amministrazione
speciale del fallimento ha inviato a __________ la distinta delle spese di
realizzazione poste a carico dell’aggiudicatario per un importo totale di fr.
48’000.--. Ha inoltre comunicato che i proventi della locazione della
part. RFD di __________, ammontanti a fr. 30867.90, sarebbero stati
considerati in sede di stato di ripartizione.
D. Con ricorso 26
settembre 1997, trasmesso a questa Camera dall’Amministrazione fallimentare
speciale solo il 9 marzo 1998, la ITL contesta il mancato rispetto delle
condizioni d’incanto. Infatti al punto 7b esse prevedono che:
“l’aggiudicatario paga a
contanti gli importi seguenti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione:
(.....)
le spese di
amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito e le
spese di realizzazione.”
A mente della ricorrente,
da tale clausola si deduce che queste spese sono comprese nel prezzo di
aggiudicazione e che perciò non dovrebbero più essere accollate all’acquirente.
Inoltre, dalla stessa clausola si evincerebbe che il reddito prodotto dal fondo
serve prioritariamente a coprire le spese di amministrazione del fondo stesso.
La __________ contesta inoltre l’entità dei costi esposti per le prestazioni
dell’amministrazione fallimentare speciale pari a fr. 27379.70, nonché
l’importo di fr. 2’248.30 per spese postali di cancelleria, telefono, ecc.. La
ricorrente chiede quindi l’annullamento del provvedimento e l’allestimento di
un nuovo conteggio relativo alla realizzazione immobiliare della part.
__________ RFD di __________.
E. Con osservazioni 19
febbraio 1998 l’amministrazione fallimentare speciale conferma la correttezza
del proprio operato e chiede la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto:
- La rimunerazione
dell’amministrazione fallimentare ordinaria e di quella speciale ha luogo, in
teoria (art. 43 e 47 OTLEF), secondo gli stessi canoni dedotti dagli art. 44-47
OTLEF. In pratica, l'ufficio dei fallimenti, retribuito dal Cantone, tende ad
applicare le tariffe - definite dell'amministrazione "tasse" -
previste dagli art. 44-46 OTLEF, mentre l'amministrazione fallimentare
speciale, non soggetta alla LORD (Legge sull'ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995, in: RL 2.5.4.1), predilige la
rimunerazione superiore prevista dall'art. 47 OTLEF per le "procedure
complesse".
Siffatto modo di procedere
non appare sempre giustificato.
- Per l'art. 261 LEF,
incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la
graduatoria, l'amministrazione fallimentare compila lo stato di ripartizione e
il conto finale, che deposita per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti
(art. 263 cpv. 1 LEF), dandone notifica a ciascun creditore insieme a un
estratto riguardante il suo riparto (art. 263 cpv. 2 LEF).
Contro il conto finale è
dato ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità cantonale di vigilanza. Ne consegue
che quest'ultima, se non vi è ricorso, non può in linea di principio
intervenire, riservate le competenze dedotte dall'art. 2 OTLEF, che di regola
sono esercitate in sede ispettiva.
- I parametri per la
rimunerazione ordinaria per le procedure normali sono definiti agli art. 44-46
OTLEF in questi termini (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 3.2.4.3 ad art. 1, p. 42 s.):
-
fr.
100.-- all'ora per la determinazione dell'attivo (art. 44 OTLEF);
-
fr.
400.--, se l'attivo non supera il mezzo milione, e fr. 1'000.--, se lo supera,
per la redazione del rapporto destinato all'assemblea dei creditori, per la
presidenza della stessa, compresa la stesura del verbale (art. 45 OTLEF);
-
da
fr. 20.-- a 200.-- per le operazioni previste dall'art. 46 cpv. 1 lett. a-d
OTLEF, riservata una maggiorazione di fr. 100.-- all'ora per le operazioni
eccedenti la durata di un'ora;
-
secondo
modalità particolari per una serie di operazioni partitamente precisate dall'art.
46 cpv. 2 lett. a-d OTLEF;
-
per
ogni ora di seduta fr. 100.-- all'amministrazione del fallimento, aumentati a
fr. 120.-- se funge da segretario della delegazione dei creditori (art. 46 cpv.
3 lett. b seconda parte OTLEF);
-
se
è stata designata la delegazione dei creditori, per ogni ora di seduta sono
riconosciuti fr. 120.-- al presidente e al segretario (art. 46 cpv. 3 lett. a
OTLEF) e fr. 100.-- agli altri membri della delegazione (art. 46 cpv. 3 lett. b
prima parte OTLEF);
-
per
operazioni fuori seduta, l'indennità è di fr. 100.-- all'ora per tutti (Art. 46
cpv. 4 OTLEF).
a) L'art. 47 OTLEF
disciplina la rimunerazione straordinaria per le procedure complesse. Essa
viene fissata dall'Autorità di vigilanza, che per l'art. 2 prima proposizione
OTLEF sorveglia l'applicazione della OTLEF. La determinazione della
rimunerazione ex art. 47 OTLEF rientra nella competenza originaria della CEF,
il cui giudizio - non preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi
d'esecuzione forzata, che si devono limitare all'invio di una proposta di
tassazione (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) - è
impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 LEF (art. 2
seconda proposizione OTLEF).
b) Se la procedura
richiede indagini approfondite della fattispecie o giuridiche, si dovrà tener
conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume
del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per
queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità
dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della
delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
c) Con tempo impiegato
si intende quello che ragionevolmente doveva esserlo, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività
dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto
costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri,
le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché
necessarie.
d) Le funzioni di
amministrazione fallimentare - sia ordinaria che speciale - costituiscono
esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni
connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art.
1.
La rimunerazione non è in
funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa ma costituisce
emolumento di diritto amministrativo volto a procurare solo un equo indennizzo
nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (STF
[CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100
cons. 2; DTF 108 III 69 cons. 2 ["Die Aufsichtsbehörde hat zu beachten, dass
die Gebührenordnung des Tarifs auf sozialen Überlegungen beruht und dass nicht unbegrenzt
hohe Forderungen der Konkursmasse belastet werden dürfen"]; DTF 103 III 68
n. 4 (Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra); CEF 6 maggio 1998 in re Cassa
S. c. Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.; CEF 20 aprile 1988
in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner / Jacques Reymond, La saisie et la
réalisation, in: La LP révisée, Collana CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon
Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971, p. 130-132).
È pertanto ammissibile
restare, ad esempio, sotto il limite inferiore della Tariffa dell'Ordine degli
avvocati del Cantone Ticino. Se il commissario è un avvocato libero
professionista, la sua attività può essere retribuita come nel caso del gratuito
patrocinio nell’assistenza giudiziaria secondo il diritto cantonale (CEF 2
marzo 1995 in re T. P. SA). Lo stesso vale per la tariffa della Camera svizzera
delle società fiduciarie e degli esperti contabili (CEF 12 luglio 1994 quale
autorità cantonale di vigilanza su reclamo S.- u. H. L. in liq. conc. e B. R.
L. e R. s/A. in re F. J. B.).
È un dato della comune
esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare
complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di
regola è opportuno eseguire un calcolo misto.
Si possono considerare i
seguenti criteri (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.):
-
un
collaboratore giuridico, non libero professionista, va remunerato in termini
leggermente inferiori per raffronto all'avvocato;
-
il
collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come
pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
-
le
indicazioni tariffali dovranno considerare che i giudici supplenti del
Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni hanno diritto -
per lo studio di inserti e la stesura di rapporti - a un’indennità oraria di
fr. 140.-- se esercitano una libera professione e di fr. 85.-- negli altri casi
(art. 2 cpv. 1ter dell'Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le
diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni,
in: RS 173.122, nella formulazione come alla modifica del 20 maggio 1998, in
vigore dal 1. luglio 1998, non ancora in RS [cfr. RU 1998, p. 1502]. A titolo
orientativo e mutatis mutandis si consideri che nel Cantone Ticino: a) ai
medici specialisti FMH, membri della Commissione giuridica ex art. 14 LASP
[Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983, in: RL 6.3.2.1],
è riconosciuta un'indennità di fr. 140.-- l'ora più le spese di trasferta (cfr.
risoluzione 7 agosto 1996 del Consiglio di Stato, dispositivo n. 5, in: Foglio
ufficiale cantonale n. 64 del 9 agosto 1996, p. 5143); b) il presidente del
Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli
infortuni riscuote, se libero professionista, un'indennità di fr. 600.-- per
giornata intera - corrispondente a fr. 75.-- per 8 ore lavorative al giorno -
"per le incombenze affidategli, tutto compreso" (cfr. art. 15 cpv. 1
seconda proposizione del Regolamento del Consiglio di Stato del 18 marzo 1998
concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia
di assicurazione contro le malattie e gli infortuni, in: BU 1998, p. 80, con il
solo rilievo che per l'uso del veicolo privato in trasferta sono riconosciuti
fr. 0.55 al km e per il pasto principale fr. 18.-- [cfr. art. 4 e 5 del
Regolamento sulle indennità, in: RL 2.5.4.4.1, cui rinviano gli art. 14 cpv. 2
e 15 cpv. 3 del citato Regolamento 18 marzo 1998]);
-
l'art.
36 LTG (in: RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di
assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC )
un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% di quello previsto dalla tariffa
dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. In questo contesto, il Tribunale
federale [I Corte di diritto pubblico] nella sentenza 31 gennaio 1996 su
ricorso di diritto pubblico in re avv. G. c. Tribunal de première instance du Canton
de Genève si è espresso nel senso che la prestazione professionale di un
avvocato d'ufficio va retribuita in termini di equità tra Fr. 121.60 e Fr.
152.-- all'ora. Per l'art. 10 cpv. 1 TOA (in: RL 3.2.1.1.2) l'onorario minimo
in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--. Il Tribunale federale ha
già avuto modo di stabilire che è ammissibile retribuire gli avvocati nell'ambito
dell'amministrazione di un fallimento come nei casi di un patrocinio d'ufficio
(STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 5; DTF 120 III
101 cons. 3a).
e) In via di grande
massima, avuto riguardo al carattere sociale che de lege lata connota la OTLEF,
riservato l'esame puntuale caso per caso e ammesse eccezioni limitate a
prestazioni di complessità accresciuta, si possono ragionevolmente prospettare
-
per chi opera in funzione di amministrazione fallimentare - valori compresi
tra:
-
fr.
140.--/170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico
(avvocati, economisti, ecc.);
-
fr. 120.--/150.-- per
dipendenti con titolo accademico
-
fr.
110.--/140.-- per i liberi professionisti senza titolo accademico
(fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, periti, ecc.);
-
fr. 100.--/130.-- per
dipendenti senza titolo accademico.
f) Gli amministratori
fallimentari non solo possono, ma anzi devono, delegare a persone ausiliarie di
loro fiducia tutti i compiti di agevole esecuzione, che non richiedono
particolari capacità e conoscenze specifiche. Si tratta segnatamente di
mansioni contabili di semplice routine e di lavori di segretariato. Gli
ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori fallimentari, che
restano i soli responsabili nel rapporto esterno per eventuali carenze
riconducibili all'attività dei loro subalterni. Per la rimunerazione i valori
sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge mansioni contabili e tra fr.
30.--/50.-- per lavori di segretariato.
g) Nel caso in cui gli
amministratori fallimentari ricorrano a persone particolarmente qualificate per
la trattazione di questioni specifiche, la rimunerazione di tali persone
ausiliarie non potrà superare i valori riconosciuti agli amministratori stessi.
Sono riservate ipotesi del tutto eccezionali, per le quali è richiesto il
previo consenso dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dei
combinati art. 2 e 47 OTLEF.
h) La rimunerazione ex art.
47 OTLEF è fissata in linea di principio al termine della liquidazione
fallimentare, in sede di deposito del conto finale che avviene contestualmente
allo stato di ripartizione (art. 261 e 263 LEF). Nel caso di procedure che si
estendono su più anni, in particolare per quelle complesse, si giustifica la
determinazione dell'onorario per i lavori già svolti, per consentire il
versamento di anticipi (CEF 6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons.
1).
i) È irricevibile
perché prematura la domanda volta a far qualificare previamente e in astratto
la procedura di liquidazione fallimentare siccome complessa - in mancanza di
dati numerici concreti e rilevanti, fondati sulle prestazioni già eseguite e
verificabili in termini oggettivi - con contestuale fissazione dei livelli
rimunerativi vincolanti (CEF 27 giugno 1995 in re W. H., 3 marzo 1995 in re C.
S. F. T. SA). È infatti di tutta evidenza l'impossibilità di un serio esame
nella fase iniziale della liquidazione, tanto più che nell'ambito di procedure
complesse ex art. 47 OTLEF non si pongono solo questioni complicate: sono
ipotizzabili importi differenziati in funzione della qualità dell'attività
effettivamente svolta, come pure retribuzioni computate secondo un calcolo
misto e non valutate in base alle tariffe usuali vigenti per le attività della
medesima natura (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S.
cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2).
l) Sono suscettibili
di indurre in errore i dati numerici che la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale (DTF 120 III 100 s. cons. 3 a-d) ha ritenuto non essere
aumentabili, come preteso dall'amministrazione speciale, atteso che non era
oggetto d'esame - e quindi non partecipava della ratio decidendi - se tali dati
fossero da reputare siccome congrui.
m) Dal profilo della
politica del diritto non appare del tutto giustificato il motivo di imporre
tariffe sociali quando i creditori optano deliberatamente per l'amministrazione
fallimentare speciale in luogo di quella ordinaria. De lege ferenda un
ripensamento sarebbe auspicabile, non solo per evitare che vi sia disparità di
trattamento per raffronto a quei Cantoni che, secondo taluni, prescindono dalla
corretta applicazione della OTLEF, ma soprattutto per retribuire correttamente
un'attività che esige alta professionalità. Un correttivo ad eventuali abusi
potrebbe essere trovato nell'imporre una maggioranza qualificata - ad esempio
il 75% dei creditori entranti in linea di conto, rappresentanti almeno il 75%
dell'ammontare complessivo dei crediti - per passare all'amministrazione
speciale retribuita secondo parametri che prescindono dai canoni moderatori
della OTLEF. Siffatto indirizzo si orienta sui principi privatistici espressi
dal New Public Management (sulla nozione, cfr. Paul Richli, Zu den Entfaltungsmöglichkeiten
des New Public Management in der Verwaltungsrechtspflege, in: ZBl 1997, p. 289 ss.;
Dieter Delwing / Hans Windlin, "New Public Management": Kritische Analyse
aus staatsrechtlicher und staatspolitischer Sicht, in: ZBl 1996 p.183 ss.).
- Le tariffe
prospettate dall’amministrazione speciale fallimentare non possono quindi
essere accettate, in quanto in manifesto contrasto con i principi
giurisprudenziali evidenziati nei considerandi precedenti. La rimunerazione
oraria fatturata risulta infatti essere la seguente, senza distinzione tra
attività di natura complessa o straordinaria e semplice o ordinaria, con i
passaggi intermedi:
Il caso sottoposto al
giudizio di questa Camera non presenta particolari difficoltà.
Per quanto riguarda le operazioni svolte da __________ esse sono assimilabili a
lavori di segretariato e di conseguenza vanno retribuite come questi ultimi.
Avuto riguardo al
carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del caso in
esame, le tariffe applicabili sono quindi le seguenti:
-
Il conteggio
allestito dall’amministrazione fallimentare speciale non permette di
determinare con sufficiente chiarezza l’ammontare delle ore di lavoro svolte e
fatturate per le singole realizzazioni immobiliari, in particolare per quella
qui sottoposta ad esame. Si impone quindi l’annullamento del provvedimento
impugnato e l’allestimento del conteggio delle prestazioni effettuate dall’amministrazione
fallimentare speciale, mediante l’applicazione delle tariffe di cui al
considerando 5., per la part. __________ RFD di __________.
-
Giusta l’art. 46
cpv. 1 RFF, applicabile anche alla procedura di fallimento per il rinvio dell’art.
130 cpv. 1 RFF, nelle condizioni d’incanto sarà richiesto il pagamento a
contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti
ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e
le spese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non
siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente
della parte eccedente l’importo totale dei crediti garantiti da pegno. Le
condizioni d’incanto della part. __________ RFD di __________ al punto 7b
prevedono che:
“L’aggiudicatario paga a
contanti gli importi seguenti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione:
b) le
spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito
e le spese di realizzazione;” (cfr. doc. D).
Orbene, nel caso di specie
il reddito della part. __________ RFD di __________ ammonta a fr. 30’867.90
(cfr. allegato al doc. A). Sulla scorta di quanto sancito dall’art. 46 cpv. 1
RFF, nonché dalle condizioni d’incanto, tale reddito è destinato
prioritariamente alla copertura delle spese di amministrazione del fondo.
Solo un eventuale residuo sarà attribuito ai creditori in sede di allestimento
dello stato di ripartizione. L’amministrazione fallimentare speciale dovrà
quindi dedurre le spese di amministrazione della part. __________ RFD di
__________, calcolate con i criteri stabiliti nei considerandi precedenti, dal
reddito conseguito dall’immobile in oggetto.
- Ne consegue
l’accoglimento del ricorso.
Non si prelevano spese ((art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a OTLEF, 46 cpv.
1 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 26 settembre 1997
di __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza è
annullato il conteggio allestito il 16 settembre 1997 dall’Amministrazione
fallimentare speciale del fallimento Eredi __________ relativo alla
realizzazione della part. __________ RFD di __________.
2.1. La rimunerazione
dell’amministrazione fallimentare speciale è determinata secondo i seguenti
parametri di retribuzione oraria:
2.2. E’ fatto ordine
all’amministrazione fallimentare speciale di determinarsi come ai considerandi
5,6 e 7 di questa sentenza.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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