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Numero d'incarto:
15.1998.46
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00046
Lugano
26 marzo 1998
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 25 febbraio 1998 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento
emessa il 20 febbraio 1998 nell’esecuzione n.__________ promossa contro la ricorrente
da
viste le
osservazioni:
– 9 marzo 1998 del
– 10 marzo 1998
dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Il
__________ procede contro la __________ per l’incasso di un suo credito di Fr.
103’609.60 oltre interessi e spese. Contro il PE n. __________ dell’UE di
Lugano, l’escussa non ha interposto opposizione.
B. In
seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE
di Lugano ha emesso il 20 febbraio 1998 la comminatoria di fallimento che è
stata notificata alla debitrice il 24 febbraio 1998.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ dichiarando
la sua volontà di trovare una soluzione con il creditore. Essa non è in grado
di saldare immediatamente l’intero debito, ma potrebbe versare delle rate mensili.
D. Delle
osservazioni del __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre
Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna
1993, p. 250):
– l’escusso reputa di
non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di
disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
– la decisione (sommaria
o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che
la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione
incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa deve far
valere le sue allegazioni in altro ambito.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 25 febbraio 1998 della __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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