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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.90
Data decisione, Autorità:
29.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00090
Lugano
29 gennaio 1999
/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 21 maggio 1998 di
(patr. dall'avv.
__________)
contro l’operato
dell’UEF di __________
nell'esecuzione n.
__________ promossa contro il ricorrente da
in materia di
domanda d'esecuzione;
viste le
osservazioni 17 giugno 1998 dell'UEF di __________
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
__________ procede contro __________ per fr. 46'743.90 oltre accessori per il
titolo di "saldo liquidazione del 7 settembre 1994 per opere da capomastro
al mapp. __________ di __________ ";
che
al precetto esecutivo __________ ha interposto il 12 maggio 1998 tempestiva opposizione;
che
il ricorrente è dell'avviso che il PE n. __________ vada annullato per due
motivi:
a) il PE riguarda un
saldo di liquidazione vantato dalla __________ nei confronti della __________ e
non doveva pertanto essere indirizzato e intimato a __________;
b) il PE sarebbe comunque
dovuto essere intimato a __________ al suo domicilio di __________ e non ad
__________ o __________ dove egli non abita;
che,
sulla censura di inesistenza di un debito di __________ nei confronti della
__________, va ricordato che è principio fondamentale del diritto esecutivo che
la legittimazione materiale, fondata sulla titolarità del diritto materiale
dedotto in giudizio, è sottratta al potere di cognizione dell'organo
d'esecuzione e fallimento, come pure dell'Autorità cantonale di vigilanza,
rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice del rigetto dell'opposizione
o del merito (Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di
reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT 1996 I, p.286, n.
3.1.6.b);
che
__________ è tutelato nei suoi diritti dall'istituto dell'opposizione ex art.
74 LEF, cui è ricorso tempestivamente;
che,
sulla censura di erronea indicazione del domicilio dell'escusso, la domanda
d'esecuzione deve enunciare il nome e il domicilio del debitore (art. 67 cpv.1
n.2 LEF);
che
ex art. 69 cpv.1 LEF l'organo d'esecuzione, ricevuta la domanda, deve stendere
il precetto esecutivo, ritenuto che per l'art. 69 cpv.2 n.1 LEF il precetto
deve contenere le indicazioni della domanda d'esecuzione;
che
l'UEF di __________ si è limitato a stendere e notificare nel senso dell'art.
71 cpv.1 LEF il precetto come alle indicazioni della domanda d'esecuzione e
nelle forme di rito (art. 72 LEF);
che,
secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione della pregressa disciplina,
il precetto esecutivo, pena la nullità dell'esecuzione, deve, in linea di
principio, indicare in modo chiaro e univoco il nome e il domicilio del
debitore;
che
quando, nonostante una indicazione imprecisa o ambigua, il debitore è in grado
di far valere ogni suo diritto procedurale - censurando ad esempio la carente
indicazione del suo domicilio, sito comunque nello stesso circondario
d'esecuzione - non si giustifica l'annullamento dell'esecuzione, ma è
sufficiente una rettifica dell'atto viziato (STF [CEF] 3 aprile 1997 in re W.
K. c. T. T. e G. S. cons.2; DTF 114 III 63 cons.1, 98 III 26; CEF 24 febbraio
1998 in re D. G. c. T. Sagl);
che
__________, __________ e __________ appartengono al medesimo circondario di
esecuzione - l'UEF di __________ - e non si pongono quindi complicanze connesse
al luogo dell'esecuzione ex art. 46 LEF;
che
è pertanto fatto ordine all'UEF di __________ di indicare __________ come domicilio
dell'escusso;
che
il ricorso deve di conseguenza essere respinto;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e art. 61 cpv.2 lett.a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli
art. 17, 46, 67 cpv.1 n.2, 69 cpv.2 n.1 e 74 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 21 maggio 1998 di __________, è respinto.
-
È
fatto ordine all'UEF di __________ di indicare __________ come domicilio dell'escusso
nell'esecuzione n. __________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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