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Numero d'incarto:
15.1998.97
Data decisione, Autorità:
22.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00097
15.98.00113
Lugano
22 gennaio 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 8 giugno 1998 e 13 luglio 1998 di
contro
l’operato
dell’amministratore speciale del fallimento __________, __________
viste le osservazioni 31 luglio 1998
e 15 settembre 1998 di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 14 novembre 1995 __________ é stato nominato dall’assemblea dei creditori
quale amministratore speciale del fallimento __________.
B. In data 13 maggio
1998 la __________ ha formalmente __________ ad indire la vendita ai pubblici
incanti della part. / RFD di __________. Il 22 maggio 1998
la __________ ha nuovamente sollecitato l’amministratore speciale del
fallimento , senza tuttavia ottenere una presa di posizione in merito.
C. Con ricorso 8 giugno
1998 la __________ chiede, in via principale, che venga revocata la nomina di
__________ ad amministratore del fallimento __________ e che l’amministrazione
venga affidata all’UEF di Locarno, il quale provvederà ad indire immediatamente
la vendita ai pubblici incanti dell’__________ sito sulle part.
/ RFD di __________ e, separatamente, del suo contenuto. In
via subordinata la ricorrente chiede che venga fatto ordine a __________ di
indire immediatamente la vendita ai pubblici incanti dell’__________ sito sulle
part. / RFD di __________ e, separatamente, del suo
contenuto. La ricorrente sostiene inoltre che l’amministratore speciale del fallimento
non avrebbe tutelato a sufficienza gli interessi dei creditori, essendosi, a
suo dire, completamente disinteressato delle questioni riguardanti l’affitto e
la gestione dell’__________ di __________ ed avendo stipulato un contratto di
locazione con un canone sensibilmente inferiore ai valori di mercato. Malgrado
le ripetute richieste della ricorrente, __________ avrebbe omesso di
inventariare i beni rivendicati dalla moglie del fallito, non avrebbe fornito
alla __________ la documentazione concernente tale rivendicazione e non avrebbe
preso alcuna decisione impugnabile ai sensi dell’art. 242 LEF. La __________
deplora inoltre l’affidamento dell’amministrazione dell’__________ alla
__________ di __________, la quale avrebbe avuto rapporti di affari con il
fallito in relazione alla gestione di alcuni immobili nel periodo precedente il
fallimento.
D. Delle osservazioni 31
luglio 1998 di __________, con le quali egli respinge ogni addebito circa
presunte inadempienze nell’espletazione del proprio mandato, si dirà, se del
caso, in seguito.
E. Con ulteriore ricorso
13 luglio 1998 la __________ conferma la richiesta di sostituzione
dell’amministratore speciale del fallimento, il quale avrebbe omesso
d’informare i creditori degli atti di disposizione compiuti da __________ negli
anni precedenti la dichiarazione del fallimento.
F. Con osservazioni 15
settembre 1998 __________ conferma la correttezza del proprio operato e rileva
che le uniche critiche rivoltegli provengono dalla __________, per contro egli
afferma di avere un’ottima collaborazione con la delegazione dei creditori,
della quale pure la ricorrente avrebbe potuto far parte, se il proprio
rappresentante non avesse declinato tale invito rivoltogli nel corso della
seconda assemblea dei creditori.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 8 giugno
1998 e 13 luglio 1998 della __________ sono entrambi diretti contro l’operato
dell’amministratore speciale del fallimento __________, __________. Sono
motivati in sostanza allo stesso modo e si basano sul medesimo complesso di
fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli
inc. 15.98.97. e inc. 15.98.113. Il giudizio di congiunzione, che determina la
definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del
principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere
pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro
individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
Con sentenza 28
luglio 1998 questa Camera (inc. Vig. 15.98.43) si è già espressa sulle
richieste della ricorrente circa la consegna dei documenti attestanti le
donazioni del motoscafo e della barca a vela effettuate dal fallito a favore
della moglie. Inoltre l’asta pubblica delle part. / RFD di
__________, inizialmente fissata per il 9 novembre 1998 è stata annullata a
seguito di un nuovo ricorso della __________ contro le condizioni d’incanto.
L’asta verrà quindi indetta nuovamente nei prossimi mesi. Nella misura in cui
sono diretti contro tali provvedimenti, segnatamente la mancata consegna dei
documenti in oggetto e la fissazione dell’asta, i ricorsi sono divenuti privi
di oggetto.
-
La ricorrente
censura l’operato di __________ in merito alla stipulazione del contratto di
locazione del __________ e la gerenza dell’__________ sito nello stesso
stabile. Per quanto attiene al contratto di locazione relativo al __________,
esso è stato stipulato il 18 novembre 1997 tra l’amministratore speciale del
fallimento ed il signor __________ con durata di cinque anni, rinnovabile per
ulteriori cinque anni. Il canone di locazione di fr. 1’500.-- mensili non può certo
essere ritenuto di favore se si considera che per l’albergo __________ ,
situato nello stesso stabile, viene corrisposto un canone di locazione pari a
fr. 8’000.--. L’alternativa sarebbe stata quella di tenere il locale sfitto in
attesa di reperire un conduttore disposto a corrispondere un canone di
locazione più elevato, con conseguenze facilmente immaginabili a livello di
perdita di clientela e di mantenimento del valore dell’immobile. Pertanto la
soluzione adottata dall’amministratore del fallimento è da considerare adeguata
alle circostanze permettendo di evitare i danni economici derivanti dalla
chiusura di un esercizio pubblico come quello in oggetto.
-
L’amministrazione
del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite
(art. 242 cpv. 1 LEF). Se ritiene infondata la pretesa del terzo,
l’amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per
promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non
osserva questo termine, il diritto è perento (art. 242 cpv. 2 LEF). La
__________ afferma che __________ non avrebbe provveduto ad inventariare i beni
rivendicati dalla moglie del fallito e ad assegnare il termine di cui all’art.
242 LEF. Orbene dai documenti prodotti risulta che la lista dei beni
rivendicati da __________ è stata trasmessa allo studio legale della ricorrente
in data 15 marzo 1998 (cfr. doc. 1A e 1B). Inoltre il 24 marzo 1998
l’amministratore del fallimento ha comunicato alla __________ di non aver
provveduto ad assegnare il termine ex art. 242 LEF avendo ritenuto i beni in
oggetto di esclusiva proprietà di __________. Tale decisione non essendo stata
impugnata dalla ricorrente, è quindi cresciuta in giudicato. L’amministratore
del fallimento ha quindi agito correttamente in conformità a quanto previsto dall’art.
242 LEF.
-
In merito alle
perplessità della ricorrente riguardanti la decisione di __________ di far capo
alla __________ , esse appaiono incomprensibili, se si considera che tale
soluzione era stata suggerita proprio dal rappresentante legale della
ricorrente nel corso della prima assemblea dei creditori (cfr. doc. 17, p. 4 n.
3). Inoltre non risulta che la scelta di tale fiduciaria, quale ausiliaria
dell’amministrazione fallimentare speciale, abbia sinora pregiudicato gli
interessi dei creditori ed in particolare della __________.
-
Nel ricorso 13
luglio 1998 la __________ chiede nuovamente la sostituzione dell’amministratore
speciale del fallimento sostenendo che egli avrebbe omesso d’informare i creditori
delle donazioni effettuate dal debitore negli anni 1990-1992 e non avrebbe
messo a disposizione la relativa documentazione. La ricorrente chiede inoltre
che nell’inventario vengano inseriti i diritti di abitazione e di prelazione
costituiti a favore del fallito su alcuni beni immobili ceduti alla moglie. La
questione relativa alla messa a disposizione della documentazione riguardante
le donazioni delle due imbarcazioni è già stata risolta con sentenza 28 luglio
1998 di questa Camera.
Per l’art. 216b cpv. 1 CO,
salvo convenzione contraria, i diritti di prelazione, di compera e di ricupera
convenzionali sono trasmissibili per successione, ma non cedibili. Il diritto
di prelazione, nel caso in cui non sia stato costituito a favore di un
determinato titolare di un fondo, non è pignorabile (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG, Zurigo 1997, n.13 / 14 ad art. 92).
Il diritto di abitazione
non si può cedere, né trasmettere per successione (cfr. art. 776 cpv. 2 CC). Di
conseguenza essendo tali diritto di natura strettamente personale, non può
essere inserito nell’inventario del fallimento, in quanto impignorabile (cfr. Art.
197 cpv. 1 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
Berna 1997, § 23 n.7, p. 166; Handschin/Hunkeler, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea, Ginevra, Monaco 1998, Vol. II, n.12 ad art. 197, p. 1878 s.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 13 ad art. 92).
L’amministratore speciale
del fallimento ha quindi agito correttamente omettendo d’inventariare tali
diritti, in quanto non di pertinenza del fallimento __________.
- Ne consegue la
reiezione dei gravami.
Non si prelevano spese (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 92, 197 cpv. 1 e 242 LEF
pronuncia: 1. Le procedure inc.
15.98.97. e inc. 15.98.113. sono dichiarate congiunte.
- Il ricorso 8 giugno
1998 della __________, è respinto.
2.1. Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità
2.2. Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
- Il ricorso 13 luglio
1998 __________, è respinto.
3.1. Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità
3.2. Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
- Intimazione a:
Comunicazione a UEF Locarno
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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