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Numero d'incarto:
15.1999.00150
Data decisione, Autorità:
27.04.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00150
Lugano
27 aprile
2000 CJ/fc/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 agosto 1999
contro
e meglio contro le
5 comminatorie di fallimento 2 agosto 1999 emanate nelle esecuzioni n.
__________,promosse contro la ricorrente dalla società
rappr. dall'avv. __________
visto l'incarto completo relativo alla
procedura ricorsuale (inc. __________),
richiamata
l'ordinanza presidenziale 31 agosto 1999, con la quale al ricorso è stato
concesso l'effetto sospensivo,
ritenuto
in fatto: A. Con PE
n. __________ e __________ del 26 aprile 1999, nonché con PE n. __________,
__________, __________ del 30 aprile 1999, notificati dall’UEF di Lugano al
presidente dell’escussa, __________, la società __________ sempre rappresentata
da __________, ha escusso __________ __________ per il pagamento di fr.
9'969,75, risp. fr. 30'000.--, fr. 17'203,40, fr. 578.— e fr. 600.-- oltre
interessi, indicando quali titoli di credito un prestito del 9 gennaio 1998,
risp. un prestito del 30 gennaio 1998, 3 fatture del 23 gennaio 1998, una
fattura del 22 gennaio 1999 ed una fattura del 31 dicembre 1998. L’escussa,
tramite i suoi membri __________ e __________ __________, ha interposto
opposizione a tutte e cinque le esecuzioni con scritto 11 maggio 1999. Con
scritti del 5 e del 9 luglio 1999, il presidente __________ ha ritirato tutte
le opposizioni.
B. Le
5 comminatorie di fallimento 2 agosto 1999 impugnate sono state notificate
all’avv. __________, membro dell’associazione, il 23 agosto 1999.
C. Con
il ricorso in esame, la ricorrente chiede che le comminatorie di fallimento
siano annullate e che le procedure esecutive siano riportate allo stadio
dell’opposizione. Essa argomenta che il presidente __________ che sarebbe stato
“in balia” di __________ __________, rappresentante della resistente, avrebbe
firmato le dichiarazioni di ritiro delle opposizioni in una situazione di
coercizione. L’associazione ricorrente produce a sostegno una dichiarazione 30
agosto 1999 (doc. 2) nella quale il presidente __________ dice di avere
sottoscritto i ritiri “nelle stesse circostanze di coercizione come gli scritti
ed i documenti indicati nella mia dichiarazione 9 luglio 1999 (già prodotta al
Ministero pubblico)”. Egli si riferisce al doc. 5, non firmato, in cui lo
stesso afferma di avere firmato tutti gli atti in vista della convocazione del
comitato del 2 luglio 1999 (in cui sarebbe stata in particolare decisa la
revoca della commissione ad interim, composta dal __________. __________, __________
e __________, a detta della ricorrente incaricata della gestione corrente
dell’associazione), nonché il licenziamento della direttrice, le revoche delle
firme sui conti bancari e postali e l’intimazione di consegnare le chiavi del
__________, in modo contrario alla sua volontà, su pressione di __________,
“temendo ritorsioni e per l’incolumità mia e dei miei stretti familiari”.
Queste decisioni sono del resto state annullate nella seduta 19 luglio 1999 del
comitato, con il benestare del presidente __________ (cfr. doc. 7 della
ricorrente), che lo ha confermato il 27 luglio 1999 davanti al Pretore in sede
di discussione della procedura cautelativa in annullamento delle decisioni
prese durante la riunione di comitato 2 luglio 1999, inoltrata dal __________,
__________ e __________ contro l’associazione, rappresentata nell’occasione,
oltre che dal presidente __________ e dal membro __________, da __________
__________ (doc. 7 della ricorrente).
D. Nelle
sue osservazioni 10 settembre 1999, la resistente insiste sul fatto che il
ricorso sarebbe da respingere in ordine, la controparte non ravvisando errori
e/o inadempienze dell’UEF di Lugano, ma facendo valere motivi di merito non
proponibili con la via del ricorso contro la comminatoria di fallimento. La resistente
osserva che il fatto che il presidente __________ abbia ritirato le opposizioni
in nome e per conto dell’__________ è circostanza che compete unicamente alla
ricorrente. Produce inoltre un documento (doc. 2) da cui risulta che __________
ha chiesto la convocazione del comitato del 2 luglio 1999 in particolare per
discutere della questione dei poteri della commissione ad interim, che egli
contesta e che accusa di volergli “rubare” il __________.
E. L’UE
di Lugano, nelle sue osservazioni 13 settembre 1999, si rimette alla decisione
di questa Camera.
Considerato
in diritto: 1. La validità della comminatoria di fallimento (art. 160 LEF) è
sottoposta a diverse condizioni, tra le quali l’esistenza di un precetto
esecutivo definitivo (rechtskräftig) (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 5
ss., segn. 8 ad § 36; Rudolf Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. II, n. 7 ad art.
159). L’escusso può ricorrere contro la comminatoria quando pretende che la
legge è stata violata, purché non si tratti di contestazioni relative
all’esistenza, l’ammontare o l’esigibilità del credito posto in esecuzione (Ottomann, op. cit., n. 6 ad art. 160).
La via del ricorso è quindi in particolare aperta quando l’escusso contesta il
carattere definitivo del precetto esecutivo (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3a ed., Losanna 1993, p. 252, §1 i.f.), segnatamente
quando egli sostiene che l’opposizione non sia stata validamente rigettata né
ritirata.
- In
effetti, le questioni relative alla validità dell’opposizione (termine,
legittimazione per formulare opposizione, esistenza di un ritiro valido, ecc.)
sono questioni meramente procedurali che competono all’ufficio esecuzione ed
alle autorità di vigilanza (cfr. Antoine Favre,
Droit des poursuites, 3a ed., Friborgo 1974, p. 140, n. VII; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 7 ad art. 74 con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 14-16 ad art. 76), a meno che il ritiro dell’opposizione
sia avvenuto durante la procedura di rigetto dell’opposizione, nel qual caso è
il giudice che è competente per esaminarne la validità (Gilliéron, op. cit., n. 66 ad art. 84, con rif.).
a. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 62 III 127; 75 III 42-43),
l’escusso non può tuttavia fare valere vizi della volontà che inficerebbero la
propria dichiarazione di ritiro dell’opposizione. Gli rimarrebbe solo l’azione
di ripetizione per pagamento indebito, a patto di dimostrare l’inesistenza
dell’asserito debito posto in esecuzione (art. 86 LEF); oggi, l’escusso dispone
pure della possibilità di inoltrare l’azione di annullamento dell’esecuzione ex
art. 85a LEF. Questa giurisprudenza sembra troppo categorica, essendo l’ufficio
esecuzioni competente per esaminare – evidentemente prima facie ‑ la
validità formale dell’opposizione (e del suo ritiro), va ammesso che se esso
acquisisce la certezza che il ritiro è inficiato da un vizio della volontà o
che tale circostanza appare comunque altamente verosimile, deve respingere la
domanda di continuazione dell’esecuzione finché l’escutente non avrà ottenuto
il rigetto dell’opposizione. Tale decisione dell’ufficio, alla stregua della
decisione del giudice del rigetto provvisorio dell’opposizione, non ha del
resto altro effetto se non sulla ripartizione dei ruoli procedurali tra le
parti, ossia statuire se spetta al procedente chiedere il rigetto dell’opposizione
o all’escusso chiedere l’annullamento dell’esecuzione.
b. In
casu, non appare chiaro dagli atti se il presidente __________ è – o è stato ‑
più in “balìa” di __________ (cfr. doc. 2, 5 e 7 della ricorrente) o di
__________, __________ e __________ __________ (cfr. doc. 2 della ricorrente,
firmato dal presidente __________ in presenza dell’avv. __________ e della
signora __________ doc. 5 firmato dal presidente __________ in presenza
dell’avv. __________ – “incaricato di curare i miei interessi” ‑, del
__________ __________ __________ e __________). La questione può tuttavia
rimanere aperta, il ricorso dovendo essere ammesso per un altro motivo formale.
c. Risulta
in effetti dagli estratti del registro di commercio relativi all’associazione
(doc. 1 prodotto dalla resistente; estratto 16 luglio 1999 nell’incarto
dell’UEF) che la stessa può essere vincolata solo con la firma collettiva di
due membri, non essendo peraltro prevista un’eccezione a favore del presidente;
la questione non è del resto litigiosa. I ritiri delle opposizioni del 5 e del
9 luglio 1999 essendo firmati solo dal presidente __________ non sono validi.
Le opposizioni 11 maggio 1999 sono invece valide, siccome sottoscritte dai
membri __________ e __________ __________; esse non sono del resto contestate.
Va difatti osservato che se l’opposizione interposta da una persona non
legittimata a rappresentare l’escusso è di principio ritenuta valida in base
alle regole sulla gestione d’affari senza mandato (art. 419 ss. CO; p. es. Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 74),
il ritiro dell’opposizione espresso da una persona non autorizzata potrà essere
considerato come un caso di gestione nell’interesse dell’escusso ai sensi
dell’art. 422 CO solo in presenza di circostanze particolari (cfr. Bessenich, op. cit., n. 6 ad art. 78).
In casu, il ritiro delle opposizioni appare essere stato fatto solo
nell’interesse di __________ e non della ricorrente.
- Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che ‑ benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art.
81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 74 e 160 LEF,
nonché 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 30 agosto 1999 __________
__________, è accolto.
1.1 Di
conseguenza, le comminatorie di fallimento 2 agosto 1999 emanate nelle
esecuzioni n. __________,promosse contro la ricorrente sono annullate.
1.2 La
validità delle cinque opposizioni 11 maggio 1999 è confermata.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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