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Numero d'incarto:
15.1999.00160
Data decisione, Autorità:
22.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00160
Lugano
22 settembre 1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 8 settembre 1999
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti __________
in
tema di applicazione della OTLEF;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 1° aprile 1999 __________ ha chiesto all’UEF di
__________ informazioni su __________,dalla quale la richiedente aveva ricevuto
un’ordinazione per fornitura di merce;
che
il 7 aprile 1999 l’UEF ha rilasciato alla richiedente un estratto di cinque
pagine (tre pagine relative alle esecuzioni in corso, una pagina relativa agli
attestati di carenza di beni a carico dell’interessata, e un’ultima pagina
contenete soltanto informazioni di carattere generale) dal registro delle
esecuzioni e dei fallimenti relativo a __________;
che
per l’estratto l’UEF ha esposto una fattura di Fr. 41.--;
che
con scritto 3 settembre 1999, a seguito di un sollecito di pagamento della
fattura, __________ ha comunicato all’UEF di __________ di riconoscere soltanto
l’importo base di Fr. 17.-- , chiedendo di giustificare per scritto l’importo
superiore fatturato;
che
con scritto 6 settembre 1999 l’UEF ha specificato di aver fatturato Fr. 17.--
quale “tassa base”, e Fr. 8.-- quale “tassa per ogni pagina supplementare”,
rinviando all’art.9 OTLEF;
che
con atto 8 settembre 1999 __________ si è rivolto direttamente a questa Camera,
rilevando in sostanza che Fr. 8.-- per ogni pagina supplementare, in aggiunta
all’importo base di Fr. 17.--, sarebbe eccessivo atteso:
-
che
in un negozio specializzato per una fotocopia compreso il tempo d’esecuzione si
pagano circa 10 centesimi,
-
che
un impiegato con uno stipendio orario di Fr. 30.-- per cinque fotocopie impiega
circa 10 minuti per un costo quindi di Fr. 5.--;
-
che
nei Fr. 17.-- forfetari sarebbero già inclusi il tempo d’esecuzione e il costo
della carta per una pagina, per cui non si giustificherebbero Fr. 24.-- per
ulteriori tre pagine;
che
l’Autorità cantonale di vigilanza sorveglia l’applicazione dell’Ordinanza sulle
tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (OTLEF) del 23 settembre 1996 (art. 2 OTLEF);
che
per l’art. 12 cpv. 1 primo periodo OTLEF la tassa per la consultazione di atti
o per le informazioni concernenti il loro contenuto è di 9 franchi;
che
se le informazioni sono date per scritto la tassa è aumentata della tassa
prevista nell’art. 9 OTLEF (art. 12 cpv. 3 OTLEF);
che
l’art. 9 cpv. 1 OTLEF stabilisce per la stesura di un atto una tassa di Fr.
8.-- per pagina, fino a 20 esemplari (lett. a) e di Fr. 4.-- per ogni ulteriore
esemplare;
che
in concreto l’UEF ha correttamente applicato l’OTLEF, fatturando in aggiunta
alla tassa base per informazioni di Fr. 9.-- l’importo di Fr. 32.-- pari a Fr.
8.-- x 4, tante quante sono le pagine effettive di dati specifici relativi alla
persona interessata (ossia dalla prima alla quarta pagina), non computando
invece l’ultima pagina in quanto di carattere generale;
che
in particolare non trova applicazione l’art. 9 cpv. 3 OTLEF, non trattandosi
infatti di semplice fotocopia di atti già esistenti, bensì di estratto cartaceo
da banca dati elettronica costantemente aggiornata con il conseguente carico di
costi;
che
pertanto il gravame - che si esaurisce in sostanza nel contestare
l’applicazione della OTLEF - va d’acchito respinto, senza necessità di
ulteriore istruttoria (art. 9 cpv. 2 LPR; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2.2.2.1. ad art. 9 LPR);
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale;
Richiamati gli art. 2, 9, 12 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 8 settembre 1999 __________ (__________), è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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