AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.00179
Data decisione, Autorità:
15.05.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00179
Lugano
15 maggio
2000 CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
20 ottobre 1999 di
e meglio contro l’avviso di pignoramento 20 agosto 1999
nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
visto l'incarto
completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________),
richiamata
l'ordinanza presidenziale 21 ottobre 1999, con la quale al ricorso non è stato
concesso l'effetto sospensivo,
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ notificato il 30 dicembre 1998 dall’UE di Lugano, la ditta
__________ ha escusso __________ __________ per il pagamento di fr. 96'000.--,
oltre interessi al 5% dal 14 novembre 1998. L’opposizione è stata rigettata dal
Pretore di Lugano con decisione 16 giugno 1999.
B. Il
20 agosto 1999, l’UE di Lugano ha spedito all’escusso l’avviso di pignoramento
qui impugnato per il giorno 24 settembre 1999. Interrogato formalmente, il
precettato ha dichiarato di averlo ricevuto all’inizio di ottobre, pochi giorni
prima che il suo patrocinatore si recasse presso l’UE di Lugano, il 12 o 13
ottobre.
Non
risulta tuttavia dall’incarto che il pignoramento previsto il 24 settembre 1999
abbia avuto luogo. Anzi, l’escusso è stato diffidato con scritto 6 ottobre 1999
a presentarsi all’UE di Lugano nell’ambito, in particolare, dell’esecuzione qui
in oggetto. __________ __________ si è conformato alla diffida, visto che ha
firmato il “verbale di pignoramento” 14 ottobre 1999 (in realtà si tratta solo
dell’interrogatorio dell’escusso, il pignoramento del salario, secondo il
verbale di pignoramento 20 ottobre 1999 e la notificazione 26 ottobre 1999 al
datore di lavoro, essendo formalmente avvenuto il 20 ottobre 1999). Al gruppo
n. __________ per il quale è stato eseguito il pignoramento partecipa, oltre
alla __________, un altro creditore.
C. Mediante
appello 20 ottobre 1999, __________ __________ ha chiesto l’annullamento della
decisione pretorile di rigetto dell’opposizione, allegando di non avere
ricevuto la citazione all’udienza di discussione. Questa Camera ha accolto
l’appello (inc. __________).
D. Con
il ricorso in esame, __________ __________ chiede l’annullamento dell’avviso di
pignoramento, a motivo che né il precetto esecutivo, né l’istanza di rigetto
dell’opposizione e nemmeno la conseguente sentenza di rigetto gli sarebbero
state notificate. Egli chiede a titolo sussidiario la restituzione del termine
per presentare il ricorso.
E. Nelle
sue osservazioni 29 ottobre 1999, la __________, rileva la tardività del
ricorso e si oppone alla restituzione del termine, i requisiti di cui agli art.
137 ss. CPC non essendo a suo dire adempiuti.
Considerato
in diritto: 1. Gli avvisi di pignoramento 20 agosto
1999 e 6 ottobre 1999, nonché il pignoramento eseguito il 14/20 ottobre 1999 a
favore di __________ vanno considerati nulli ex art. 22 LEF (ciò che rende
inutile l’esame della questione della tempestività del ricorso, art. 22 cpv. 1,
-
periodo LEF), dato che l’opposizione è tuttora pendente, poiché questa
Camera, quale autorità di appello in sede sommaria, ha annullato la sentenza 16
giugno 1999 del Pretore di Lugano che rigettava l’opposizione (inc.
__________). Va precisato che il pignoramento 20 ottobre 1999 rimane valido, ma
la partecipazione di __________ al gruppo n. __________ deve essere stralciata.
-
La
contestazione da parte del ricorrente della notifica del precetto esecutivo è
invece pretestuosa, lo stesso avendo scritto a pagina 2, punto II, dell’atto di
ricorso: “Il ricorrente ha interposto tempestiva opposizione”, ciò che è
d’altronde stato confermato dall’UE di Lugano.
-
Ne
consegue l’accoglimento parziale del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p.
804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17,
25 LEF, 124 CPC nonché 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 20 ottobre 1999 di __________, è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza, l'esecuzione n. __________ è estromessa dal gruppo n. __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Comunicazione: Ufficio
esecuzione di Lugano, con l'ordine di procedere come al dispositivo n. 2.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster