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Numero d'incarto:
15.1999.115
Data decisione, Autorità:
01.02.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00115
Lugano
1 febbraio
2000 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
Questione penale
in fatto: All'inizio di giugno 1999 l'UEF di Riviera ha segnalato a questa
Camera il caso della moratoria e successivo fallimento di __________, per
l'analisi della problematica dal punto di vista esecutivo e penale.
Con
pronunciato 24 aprile 1997 il Pretore di Riviera ha concesso a __________ un
periodo di moratoria concordataria di 6 mesi, designando quale commissario
__________. Quest'ultimo ha poi chiesto e ottenuto a due riprese dal Pretore la
proroga della moratoria, che si è protratta fino al 24 aprile 1999. Con istanza
16/21 aprile 1999, sottoscritta pure da __________, __________ ha infine
postulato la revoca della moratoria, pronunciata dal Pretore il 27 aprile 1999.
Su istanza di un creditore il primo giudice ha poi decretato, in data 19 maggio
1999, il fallimento di __________ ex art. 309 LEF. Pochi giorni prima (10
maggio 1999) il fallito aveva però venduto la quasi totalità dei macchinari
presenti nella sua falegnameria. __________ ha acquistato gli oggetti per fr.
20'100, pagati in contanti (cfr. contratto di vendita 10 maggio 1999). Con i
soldi ricavati __________ avrebbe pagato diversi debiti (a comprova ha prodotto
le pezze giustificative):
10
maggio 1999 Commissione paritetica falegnami fr. 3'358.25
11
maggio 1999 fatture fornitore fr.
3'868.90
12
maggio 1999 rimborso prestito alla suocera fr. 8'000.--
13
maggio 1999 pagamento salario a dipendente fr. 1'500.--
TOTALE fr.
16'727.15
il
rimanente sarebbe stato speso per i bisogni
correnti
della fam. fr.
3'372.85
fr.
20'100.--
ha provato di aver pagato in data 6 maggio 1999 fr. 8'094.60 a __________ per
gli interessi scaduti su crediti garantiti da ipoteche. A suo dire la suocera
gli avrebbe prestato i soldi che lui avrebbe ritornato pochi giorni dopo (12
maggio 1999).
in
diritto: Possono entrare in considerazione i
reati di cui agli art. 163, 164 e 167 CP.
I
presupposti dell'art. 164 CP non sembrano dati.
Il
prezzo di vendita si è basato su una precedente offerta di una ditta di
__________ (cfr. 2 scritti 22 aprile 1999) e __________ (compratore) ha
dichiarato di aver tentato di tirare il prezzo, senza successo. Non pare vi sia
stata un'alienazione contro una prestazione manifestamente inferiore.
I
presupposti dell'art. 167 CP non sembrano dati.
Non
sembra che __________ abbia pagato debiti non scaduti.
I
presupposti dell'art. 163 non sembrano dati.
ha provato di aver utilizzato la somma ricavata dalla vendita per pagare propri
debiti. Non è chiaro dove sono finiti i fr. 3'372.85, la versione data dal
fallito è però verosimile. Pure il presunto mutuo concesso dalla suocera desta
qualche dubbio, la questione meriterebbe un approfondimento da parte
dell'autorità penale. La versione fornita da __________ è, anche qui, però
verosimile.
Pur
permanendo dei dubbi sulla legalità dell'agire di __________, visto però che
l'autorità inquirente difficilmente investirebbe del tempo per scioglierli, si
giustifica nella fattispecie di archiviare l'incarto senza procedere a denuncia
penale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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