AIUTO
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Numero d'incarto:
15.1999.141
Data decisione, Autorità:
02.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00141
Lugano
2 dicembre
1999
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 31 luglio 1999 di
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e
meglio contro il pignoramento di salario 23 luglio 1999 nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
patr. dall’ avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 16 agosto 1999, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr.
55’449.85
B. Il 23
luglio 1999 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento della quota del
salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base
del seguente calcolo:
Reddito
del debitore fr. 8'133.--
Minimo
base fr. 1’370.--
figli
minorenni fr. 300.--
locazione fr.
1’538.--
locazione
__________ fr. 640.--
cassa
malati fr. 556.--
trasferte fr.
200.--
pasti
fuori domicilio fr. 180.--
assicurazioni
diverse fr. 200.--
totale fr.
4’984.--
C. Con ricorso
31 luglio 1999 __________ si aggrava contro tale calcolo postulandone
l’annullamento. Il ricorrente assevera che l’Ufficio nel calcolo del minimo di
esistenza non avrebbe tenuto conto dei seguenti importi:
cassa
malati fr. 370.25
debito
nei confronti della cassa malati fr. 400.--
posteggio
a __________ fr. 90.--
pasti
fuori domicilio fr. 100.--
debito
nei confronti del datore di lavoro fr. 300.--
imposte
comunali fr. 1’500.--
L'escusso
assevera che l'importo di fr. 1'917.-- sarebbe un rimborso spese e non dovrebbe
venire conteggiato nel reddito.
Egli
sostiene inoltre di avere debiti per più di fr. 300’000.-- nei confronti di
diversi istituti bancari. In merito al proprio reddito l’escusso afferma che lo
stesso è irregolare, in quanto le provvigioni non verrebbero corrisposte ogni
mese.
D. Con
osservazioni 19 agosto 1999 __________ postula la reiezione del gravame e la
conferma del calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UEF di Bellinzona.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
- Il ricorrente
chiede che venga tenuto conto dei debiti contratti con il proprio datore di
lavoro, il __________, la cassa malati __________ e le banche.
Perché si
diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma
di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di
redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla
sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF
112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di
tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei
debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del
minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla
giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al __________,
alla cassa malati __________ e alle banche.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
- Ciò non
vale tuttavia per il debito contratto da __________ nei confronti del proprio
datore di lavoro a titolo di rimborso prestito, nonché quale rimborso del
canone leasing per l'autovettura che l'escusso ha affermato essere utilizzata
dalla moglie (cfr. verbale d'interrogatorio formale 9 novembre 1999, p. 2).
Quando il
terzo debitore contesta in tutto o in parte l'ammontare del credito di cui è
chiesto il pignoramento, rispettivamente pone in compensazione proprie pretese
nei confronti dell'escusso, il credito dell'escusso è in principio comunque
pignorato, tuttavia va realizzato come credito contestato, se del caso,
mediante assegnazione ai creditori ex art. 131 LEF (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 27 n.3,
p.215; Jaeger/Walder/Kull/Kottmannn, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 100 LEF; cfr. DTF 120 III 18, 120 III 131).
Ciò vale anche in caso di pignoramento di salario (cfr. Amonn/Gasser, op. cit.,
§ 23 n.76, p. 181; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n.13 ad art. 93 LEF).
Qualora il datore di lavoro contestasse solo in parte l'ammontare dello
stipendio, rispettivamente operasse una compensazione solo parziale,
l'eccedenza pignorabile è costituita dalla quota dello stipendio percepita
dall'escusso ( dedotta la trattenuta effettuata dal datore di lavoro)
eccedente il minimo vitale dell'escusso. Inoltre andrà pignorato quale credito
contestato l'importo mensile pari alla trattenuta operata dal datore di lavoro,
che, se del caso potrà essere realizzata.
Nel caso
di specie l'escusso ha affermato che il proprio datore di lavoro trattiene
dallo stipendio l'importo mensile di fr. 300.-- a titolo di restituzione di un
prestito di fr. 50'000.-- contratto nel gennaio 1990, nonché fr. 1'380.90 per
canoni leasing (cfr. verbale d'interrogatorio formale 9 novembre 1999, p.
2).Tale importo figura anche nel questionario 23 giugno 1999 attestante il
reddito di __________, compilato dalla ditta __________, datrice di lavoro
dell'escusso, alla quale l'UEF di Bellinzona ha notificato il pignoramento di
salario in data 23 luglio 1999. Orbene nel calcolo del minimo di esistenza non
può essere considerato l'intero importo trattenuto dal datore di lavoro a
titolo di canoni leasing, poiché l'autovettura __________, il cui canone
leasing ammonta a fr. 489.90, risulta essere utilizzata dalla moglie
dell'escusso, la quale non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. verbale
d'interrogatorio formale 9 novembre 1999, p. 2). Ne consegue che l'importo di
fr. 1'917 percepito da __________ a titolo di spese di trasferta e comprensivo
del canone leasing di fr. 891.-- per l'autovettura __________ utilizzata per
lavoro, deve essere considerato nel minimo vitale nella misura di fr. 1'026.--,
essendo i canoni leasing dedotti dallo stipendio del ricorrente.
Le
trattenute dallo stipendio degli importi di fr. 300.-- per rimborso del
prestito e di fr. 489.90 per canone leasing, hanno di fatto ridotto il reddito
dell'escusso. Siffatte trattenute hanno gli stessi effetti di una dichiarazione
di (parziale) compensazione espressa dal terzo debitore al momento
dell'esecuzione del pignoramento dello stipendio. Occorre quindi dedurre dallo stipendio
percepito dall'escusso l'importo mensile di fr. 300.--, nonché fr. 489.90.--.
La quota di tale reddito (dedotte le trattenute) eccedente il minimo vitale,
costituisce l'eccedenza pignorabile. Andranno inoltre pignorati a favore dei
creditori partecipanti all'esecuzione, quali crediti contestati, gli importi
mensili di fr. 300.-- e di fr. 489.90.-- pari alle trattenute operate dal
datore di lavoro. I creditori se del caso ne potranno chiedere la realizzazione
ex art. 116 cpv. 2 LEF. Detti crediti dovranno essere iscritti nel verbale di
pignoramento.
-
Il
ricorrente chiede che oltre all'importo di fr. 556.-- a titolo di premi della
cassa malati venga riconosciuto l'importo mensile di fr. 370.25, pari alla
differenza tra il premio mensile effettivamente pagato e quanto riconosciuto
dall'UEF di Bellinzona. Orbene, dal certificato della cassa malati __________
prodotto dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 556.-- riconosciuto
dall’UEF è da ritenere corretto essendo limitato alle prestazioni obbligatorie
secondo la LAMal, atteso che a partire da gennaio 2000 i premi per
l'assicurazione obbligatoria, tenuto conto dell'avvenuto aumento degli stessi,
ammontano a complessivi fr.579.40 Considerato che quale assicurazione malattia
può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo
del minimo di esistenza del debitore non vi è spazio per ulteriori deduzioni
oltre all’importo già riconosciuto dall’UEF di Bellinzona.
-
Il
ricorrente ha affermato di percepire dal proprio datore di lavoro un importo
forfetario di fr. 1'917.-- a titolo di spese di trasferta così suddiviso:
-
fr.
891.-- leasing auto,
-
fr.
1026.-- benzina, vitto, pedaggi, assicurazioni, ecc.
La ditta
__________ paga inoltre il canone di locazione per un appartamento monolocale
che l'escusso occupa a __________, dovendo soggiornare in tale città per
ragioni di lavoro dal lunedì al venerdì (cfr. verbale d'interrogatorio formale
9 novembre 1999). Tale importo deve essere considerato nel minimo vitale, a
titolo di spese di trasferta, solo nella misura di fr. 1'026.--, poiché il
canone leasing viene pagato direttamente dal datore di lavoro. Ciò vale anche
per il canone di locazione per l'appartamento di __________, che deve essere
quindi depennato dal minimo vitale del ricorrente.
Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella),l’importo base di fr.
1’370.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto,
per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha
diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr.
Tabella, punto 2.4.3).
L'UEF di
Bellinzona ha riconosciuto all'escusso i seguenti importi:
trasferte fr.
200.--
pasti
fuori domicilio fr. 180.--
Tali
importi vanno ad aggiungersi ai fr. 1'026.-- versati dal datore di lavoro. Ne
consegue che non potrebbero essere accordate ulteriori deduzioni a titolo di
spese di trasferta, così come effettuato dall'UEF di Bellinzona. Neppure
possono essere accolte le deduzioni prospettate dal ricorrente, segnatamente
fr. 100.-- per pasti fuori domicilio e fr. 90 per spese di posteggio a
__________, essendo tali spese ampiamente coperte dagli importi già riconosciuti.
-
sostiene che il pignoramento di salario non terrebbe conto del fatto che le
provvigioni non costituiscono una parte regolare del reddito. Orbene, in realtà
il pignoramento di salario 23 luglio 1999 dell'UEF di Bellinzona tiene conto di
tale circostanza, stabilendo quale trattenuta mensile la quota del reddito
eccedente il minimo di esistenza dell'escusso, determinato in fr. 4'984.--
mensili. Di conseguenza la censura si rivela priva di fondamento.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso
in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr.
1538.-- per un appartamento di 4.5 locali che l'escusso occupa a __________
unitamente alla moglie ed al figlio. Tale importo risulta essere comprensivo
dei canoni di locazione relativi ad un posteggio interno ed uno esterno per un
totale mensile di fr. 130.-- (cfr. verbale d'interrogatorio formale 9 novembre
1999).
E’ di
tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone
locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze,
tenendo conto del fatto che l'importo riconosciuto risulta essere comprensivo
anche delle spese di posteggio. Di conseguenza il canone locatizio di fr.
1’538.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo
di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va
ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti, dal primo termine utile di
disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone
locatizio un importo mensile di fr. 1'100.-- al massimo, spese di riscaldamento
comprese, per un appartamento di 3,5 locali a __________ o in un comune
viciniore.
- Sulla base
delle considerazioni espresse in precedenza il calcolo dell'eccedenza
pignorabile a carico di __________ è il seguente:
Minimo
base fr. 1’370.--
figlio
minorenne fr. 300.--
locazione fr.
1’538.--
cassa
malati fr. 556.--
trasferte fr.
1'026.--
assicurazioni
diverse fr. 200.--
totale fr.
4’990.--
Inoltre
andrebbero pignorati quali crediti contestati gli importi trattenuti dal datore
di lavoro a titolo di rimborso del prestito e di canone leasing ammontanti,
rispettivamente a fr. 300.-- e fr. 489.90. Tuttavia il calcolo dell'eccedenza
pignorabile non può essere modificato a scapito del ricorrente, ostandovi il
divieto della reformatio in peius espressamente sancito dall'art. 22 LPR. Il
calcolo del minimo di esistenza allestito dall'UEF di Bellinzona deve quindi
essere confermato.
- Ne consegue
la reiezione del gravame.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 93 e 116 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 31 luglio 1999 __________, è respinto.
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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