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Numero d'incarto:
15.1999.176
Data decisione, Autorità:
18.04.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00176
Lugano
18 aprile
2000/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
30 settembre 1999 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
contro la decisione 23 settembre 1999 in materia di pignoramento di salario
nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
rappr.
da __________
patr.
dall’avv. __________
viste le osservazioni
- 14 ottobre 1999 dell’UE
di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei
confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti. L’UE di Lugano ha
stabilito in data 22 marzo 1999 il minimo di esistenza del debitore come segue
:
Guadagno: debitore fr.
4’300.-- (54%)
coniuge fr.
3’612.20 (46%)
fr.
7'912.20
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1’370.—
figli
minorenni fr. 400.--
locazione fr.
1’200.--
riscaldamento fr.
150.--
cassa
malati fr. 833.50
pasti
fuori dom. fr. 180.--
trasferte fr.
250.--
totale fr.
4’383.50 fr. 2'367.-- (54%)
B In
data 22 settembre 1999, avendo il debitore provato il versamento dell’importo
mensile di fr. 1'234.-- a titolo di alimenti, l’UE di Lugano procedeva ad un
nuovo calcolo del minimo di esistenza dell’escusso:
importi
di base fr. 1’370.—
figli
minorenni fr. 400.--
locazione fr.
1’200.--
riscaldamento fr.
150.--
cassa
malati fr. 833.50
alimenti fr.
1'234.--
pasti
fuori dom. fr. 180.--
trasferte fr.
250.--
totale fr.
5’617.50 fr. 3’033.45 (54%)
C. Con
scritto 22 settembre 1999 il legale dell’escusso postula un nuovo calcolo del
minimo di esistenza sostenendo che il debito alimentare derivante dal
precedente matrimonio del debitore non debba essere sopportato dal coniuge, il
quale sarebbe tenuto a contribuire unicamente alle spese attuali. Con scritto
23 settembre 1999 l’UE di Lugano ha respinto le richieste dell’escusso
confermando il calcolo del minimo di esistenza allestito in data 22 settembre
1999.
D. Contro
tale decisione si è aggravato in data 30 settembre 1999 __________ sulla base
delle medesime argomentazioni di cui allo scritto 22 settembre 1999. Il
ricorrente postula inoltre il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria.
E. Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell’UE
di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III
13).
-
Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che la decisione
dell’UE di Lugano di considerare il reddito della moglie nel calcolo
dell’eccedenza pignorabile è corretta.
-
Il
ricorrente sostiene che l’importo mensile a titolo di alimenti, nel determinare
l’eccedenza pignorabile, vada sottratto dalla quota del minimo di esistenza a
carico dell’escusso.
Orbene,
il Tribunale federale ha stabilito che appare adeguato, nel determinare la
quota pignorabile, dedurre dal reddito netto dell’escusso il contributo
alimentare che il debitore deve versare ad un figlio nato da un matrimonio
precedente (cfr. DTF 116 III 80/81). Nel caso in esame l’UE di Lugano ha
accertato che il debitore è tenuto a corrispondere l’importo mensile di fr.
1'874.85 quale contributo alimentare per i due figli minorenni. Risulta altresì
che tale importo è stato effettivamente versato per il mese di ottobre 1999
nella misura di fr. 1'834.— (cfr. lettera 5 ottobre 1999 Servizio ricuperi e
anticipi alimenti/UE di Lugano).
- Il
ricorrente ha preteso ed ottenuto il riconoscimento dell’importo mensile di
fr.83350 a titolo di premi della cassa malati. Orbene, dai certificati della
cassa malati __________ e __________ prodotti dal ricorrente si evince che
l’importo riconosciuto dall’UE di Lugano risulta comprensivo delle prestazioni
secondo la LCA. Considerato che quale assicurazione malattia può essere
riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, l’importo in questione
deve essere ridotto a fr. 484.90.
Di
conseguenza sulla scorta delle considerazioni precedenti il calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso si presenta come segue:
Guadagno: debitore fr.
2’466 (4’300.--/1'834.--) (40%)
coniuge fr.
3’612.20 (60%)
fr.
6'078.20
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1’370.—
figli
minorenni fr. 400.--
locazione fr.
1’200.--
riscaldamento fr.
150.--
cassa
malati fr. 484.90
pasti
fuori dom. fr. 180.--
trasferte fr.
250.--
totale fr.
4’034.90 fr. 1'614.-- (40%)
- Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art.
81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF).
A
norma dell’art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF “il
gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell’art. 4 della Costituzione
federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter
sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti
probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di
procedere con atti propri”. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando
il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo
rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere
sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 20a cpv.2
n. 2 LEF, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato
non necessita di patrocinio (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n.2.4.1 ad art. 15a, p. 230; DTF 122 I 10 cons. 2c), come peraltro ammete
esplicitamente __________ (cfr. osservazioni 13 ottobre 1999, p. 9, n. 8). Ne
consegue che, vertendo il gravame sul calcolo del minimo di esistenza
dell’escusso ed essendo l’Autorità di vigilanza tenuta ad accertare d’ufficio i
fatti e ad applicare d’ufficio il diritto, le domande di assistenza giudiziaria
di __________ e __________ devono essere respinte, non rientrando questo caso
tra quelli di particolare impegno.
Richiamati gli art. 17
e 93 LEF, 15a LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 30 settembre 1999 di __________, è parzialmente
accolto.
1.1. Di
conseguenza il minimo di esistenza di __________ è determinato in fr. 1’614.--.
-
L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria di __________ è respinta.
-
L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria di __________, è respinta
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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