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Numero d'incarto:
15.1999.177
Data decisione, Autorità:
20.10.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00177
Lugano
20 ottobre 1999 /B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 7 ottobre 1999 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di
fallimento emessa il 6 ottobre 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro il ricorrente da
rappr.
dalla __________
viste le osservazioni : - 14 ottobre 1999 della __________
- 15 ottobre 1999
dell’Ufficio esecuzione di Lugano
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per
l’incasso di fr. 1’309.90 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 1999. L’escusso
non ha interposto opposizione.
B. In
seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso la
comminatoria di fallimento, notificata all’escusso il 7 ottobre 1999.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ con ricorso 7
ottobre 1999, sostenendo di avere ritirato l’opposizione dopo essersi accordato
con la rappresentante della creditrice in merito ad una proposta di pagamento
rateale. Dopo l’avvenuto ritiro dell’opposizione la __________ gli ha però
comunicato che la sua cliente non era d’accordo con la proposta di pagamento e
che intendeva proseguire con l’esecuzione. Il ricorrente ha ribadito di volere
giungere ad un accordo con la creditrice al fine di potere pagare il suo debito
a rate.
D. Delle
osservazioni della creditrice e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto 1.
a) Per ragioni formali
vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio
1993 su reclamo A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol
II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n. 3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
– l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di
merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega
unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione
del ricorso. In casu va osservato che l’escusso ha ribadito la volontà di
pagare il suo debito a rate, per cui sussiste la possibilità che le parti si
accordino senza giungere all’inoltro di un’istanza di fallimento.
- Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 ottobre
1999 di __________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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