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Numero d'incarto:
15.1999.189
Data decisione, Autorità:
28.02.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00189
Lugano
28 febbraio
2000
FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
19 novembre 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e
meglio contro la comminatoria di fallimento 5/10 novembre 1999 nell'esecuzione
__________ promossa nei confronti della ricorrente da
viste le osservazioni
- 24 dicembre 1999 dell'UEF
di Bellinzona;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
-
che
__________ ha fatto spiccare dall'UEF di Bellinzona il PE n. __________ nei
confronti di __________;
-
che
l'escutente, avendo ricevuto una copia del PE con il timbro "nessuna
opposizione", ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione che è sfociata
nella comminatoria 5/10 novembre 1999;
-
che
contro la comminatoria si è aggravata l'escussa, sostenendo di non aver mai
ricevuto il PE in questione;
-
che
un atto esecutivo destinato ad una società anonima può essere notificato presso
il domicilio di una delle persone indicate all'art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF (cfr.
DTF 125 III 384 ss.);
-
che
la funzionaria postale __________, che aveva sottoscritto il PE attestandone la
consegna all'amministratrice unica __________, sentita quale teste ha
dichiarato di conoscere personalmente la signora __________ e di essere sicura
di averle regolarmente notificato il PE;
-
che
l'amministratrice unica __________, regolarmente citata, non è comparsa davanti
a questa Camera né ha giustificato la sua assenza;
-
che,
vista la regolarità della notifica del PE e del prosieguo della procedura, il
ricorso contro la comminatoria di fallimento si rivela infondato, per non dire
temerario, e deve quindi essere respinto;
-
che
l'attitudine defatigatoria della ricorrente appare chiara e al limite
dell'applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LPR, che prescrive la condanna della
parte che agisce in modo temerario o in mala fede a una multa e al pagamento di
una tassa di giustizia;
Richiamati gli art. 17
e 65 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 novembre 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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