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Numero d'incarto:
15.1999.214
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00214
Lugano
8 febbraio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6
dicembre 1999 di
patr. dall'avv.
contro l’operato dell’UEF
di Locarno nel fallimento concernente la società
procedura concernente
anche
rappr.
da __________
rappr. da __________
rappr. dal __________
e
viste le osservazioni:
- 24 dicembre 1999 dell’UEF
di Locarno
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel fallimento di __________,
decretato dal Pretore di Locarno - Campagna il 23 aprile 1998, l’UEF di Locarno
procede alla realizzazione del fondo part. __________ D.S. RFD di __________
Foglio __________, di proprietà della fallita.
B. In
data 5 ottobre 1983 la società __________ e la __________ ( già __________)
hanno stipulato un contratto di locazione avente per oggetto alcuni locali adibitiad
ufficio, parte del magazziono, nonché un piazzale, siti sul fondo part.
__________ D.S. RFD di __________ Foglio __________.
C. Con
scritto 14 ottobre 1999 la __________ nella sua qualità di conduttrice ha
comunicato all'UEF di Locarno che l'ente locato presentava diversi difetti che
ne pregiudicavano l'idoneità all'uso cui il medesimo era destinato, chiedendone
nel contempo l'eliminazione. A seguito di tale scritto l'Ufficio ha ordinato
l'esecuzione degli interventi più urgenti, dandone avviso allaconduttrice con
lettera 2 novembre 1999, comunicando altresì che l'amministrazione del fondo in
oggetto sarebbe terminata il 30 novembre 1999, data dell'incanto della part.
__________ D.S. RFD di __________ Foglio __________. Tale incanto è stato
sospeso a seguito di un ricorso inoltrato presso questa Camera in data 2
novembre 1999.
D. In
considerazione di tale sospensione la __________,
con
scritto 22 novembre 1999, ha chiesto all'UEF di Locarno di comunicarle entro il
29 novembre se intendesse eseguire gli interventi di riparazione anche degli
altri difetti segnalati, come pure di comunicarle se esso accettava la propria
domanda di riduzione proporzionale del canone locatizio a partire dalla
notifica dei menzionati difetti sino alla loro totale eliminazione. Con
decisione 23 novembre 1999 l'UEF di Locarno comunicava alla conduttrice di non
poter dar seguito alle sue richieste, poiché la competenza dell'Ufficio sarebbe
limitata esclusivamente all'adozione di provvedimenti di carattere urgente, i
quali sarebbero stati prontamente adottati.
E. Con
ricorso 6 dicembre 1999 la __________ postula l'annullamento della decisione 23
novembre 1999 dell'UEF di Locarno e l'eliminazione di tutti i difetti
sopravvenuti nell'ente locato di proprietà della fallita __________. La
ricorrente sostiene che l'UEF sarebbe competente, contrariamente a quanto
sostenuto da quest'ultimo, anche per l'adozione di provvedimenti ritenuti non
urgenti.
F. Delle
osservazioni dell'UEF di Locarno e delle altre parti coinvolte nella procedura
si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Secondo
giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un
presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi
interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione
forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale. Vi è carenza di
legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona
completamente estranea all'esecuzione ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).
-
Nel
caso di specie, questa Camera ha appurato presso l'UEF di Locarno che la
ricorrente non risulta creditrice nel fallimento __________, bensì unicamente
conduttrice dell'immobile di proprietà della fallita. Di conseguenza essendo
estranea alla procedura fallimentare in oggetto, la __________ difetta della
legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF.
-
Si
rileva inoltre che, a prescindere dalla legittimazione ricorsuale della
__________, il gravame deve essere dichiarato irricevibile anche per il fatto
che lo stesso solleva questioni di merito concernenti il diritto della
locazione e quindi sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di
vigilanza.
-
Ne
consegue l'irricevibilità del gravame.
Sulle
spese, protestate __________, occorre ricordare a futura memoria che - benché
la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette
Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol.
II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17
LEF e 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 6 dicembre 1999 di __________,
è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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