AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.5
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00005
15.1999.00006
Lugano
10 gennaio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 8
gennaio 1999 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UF di Lugano e meglio
contro gli “stati di riparto provvisori” 31 dicembre 1998 del fallimento
procedura concernente
anche
nonché
richiamate le ordinanze presidenziali 15 gennaio 1999, con le quali
ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 29 aprile 1999 dell’UF
di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 12 dicembre 1990 la Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società
__________. Essendo stati rinvenuti quali unici beni gli immobili part.
__________ RFD di , con un valore di stima peritale di fr.
1’050’000.-- gravato da oneri ipotecari per fr. 3’104’807.70, part.
RFD di __________ con un valore di fr. 655'000.-- gravata da oneri ipotecari
per fr. 1'300'000.--, nonché averi bancari e oggetti d'ufficio per un valore
complessivo di fr. 3'289.-- l’UF chiedeva al Giudice del fallimento di
decretare la continuazione della procedura in via sommaria. Le relative
pubblicazioni sono apparse sul FUC del __________ e sul FUSC del __________.
B. La
graduatoria e gli elenchi oneri della part. __________ RFD di __________ e
della part. __________ RFD di __________ sono stati depositati in data 7
ottobre 1996 dando adito ad un ricorso ex art. 17 LEF, sfociato nella sentenza
29 maggio 1998 di questa Camera (inc.15.96.192). Il 17 novembre 1998 ha avuto
luogo l'incanto pubblico della part.__________ RFD di __________, aggiudicata
per fr.880'000.-- e della part. __________ RFD di __________, aggiudicata per
fr. 575'000.--
C. Il
31 dicembre 1998 l'UF di Lugano depositava gli " Stati di riparto
provvisori " relativi alla realizzazione degli immobili in oggetto che
risultavano così composti:
Part.
__________ RFD di __________
I. Attivo
Ricavo
incanto fr.
880'000.--
II. Ripartizione
Spese
di massa
a)
crediti al beneficio del diritto di pegno sugli immobili realizzati
Imposta
federale diretta utile di vendita fr. 46'955.--
Imposta
cantonale 1992/98 fr. 12'720.65
Imposta
comunale 1992/98 fr. 6'364.40
b)
spese di amministrazione del fondo
Tassa
di canalizzazione 1991/98 fr. 536.50
Note
manutenzione giardino fr. 25'186.90
Spese
di realizzazione fr. 4'700.--
Ricavo
netto da ripartire fr. 783'536.55
Liquidazione
Imposta
cantonale 1988/91 fr. 9'953.90
Imposta
comunale 1988/91 fr. 6'130.10
Contrib.
costr. impianto di depurazione fr. 658.85
Tassa
di canalizzazione 1990 fr. 83.45
Cartella
ipotecaria di I rango fr. 766'710.25
Banca
__________ fr. --.--
Totale
distribuito fr. 783'536.55
Part.__________
RFD di __________
I. Attivo
Ricavo
incanto fr. 575'000.--
II. Ripartizione
Spese
di massa
a)
crediti al beneficio del diritto di pegno sugli immobili realizzati
Imposta
federale diretta utile di vendita fr. 31'450.--
Imposta
cantonale 1992/98 fr. 4'460.15
Imposta
comunale 1992/98 fr. 2'548.40
b)
spese di amministrazione del fondo
Tassa
di canalizzazione 1992/97 fr. 1'332.65
Spese
di realizzazione fr. 3'900.--
Ricavo
netto da ripartire fr. 531'308.80
Liquidazione
Imposta
cantonale 1990/91 fr. 1'949.20
Comune
di __________
Imposta
comunale 1990, tassa fognatura 1990, contributi di miglioria, tassa mappa 1989 fr.
2'637.10
Cartella
ipotecaria di I rango fr. 526'722.50
Totale
distribuito fr. 531'308.80
D. Con
ricorsi 8 gennaio 1999 diretti contro gli stati di ripartizione delle part.
__________ RFD di __________ e part. __________ RFD di __________, __________
formula i seguenti petitum:
Part.__________
RFD di __________
"In
via principale
-
Il
ricorso è accolto.
-
Il credito per imposta
cantonale 1992/1998, di fr. 12'720.65 iscritto, come spese di massa, nello
stato di riparto provvisorio depositato il 31.12. 1998 è stralciato.
-
Il credito per imposta
comunale 1992/1998 di fr. 6'364.40 iscritto, come spese di massa, nello stato
di riparto provvisorio depositato il 31. 12. 1998 è stralciato.
-
Il credito per imposta
federale diretta di fr. 46'955.-- iscritto, come spesa di massa, nello stato di
riparto provvisorio depositato il 31. 12. 1998 è stralciato.
-
Conseguentemente il
netto ricavo da ripartire a favore della ricorrente ammonta a fr.
832'750.30."
Part.
__________ RFD di __________
"
In via principale
-
Il
ricorso è accolto.
-
Il credito per imposta
cantonale 1992/1998, di fr. 4'460.15 iscritto, come spese di massa, nello stato
di riparto provvisorio depositato il 31.12. 1998 è stralciato.
-
Il credito per imposta
comunale 1992/1998 di fr. 2'548.40 iscritto, come spese di massa, nello stato
di riparto provvisorio depositato il 31. 12. 1998 è stralciato.
-
Il credito per imposta
federale diretta di fr. 31'450.-- iscritto, come spesa di massa, nello stato di
riparto provvisorio depositato il 31. 12. 1998 è stralciato.
-
Conseguentemente il
netto ricavo da ripartire a favore della ricorrente ammonta a fr.
565'181.05."
La
ricorrente rileva innanzi tutto che, non essendo i crediti per imposta
cantonale e comunale esposti negli elenchi oneri depositati il 10 agosto 1998
e non avendo né lo __________ né i Comuni di __________ e __________ contestato
il contenuto degli elenchi oneri, i suddetti creditori avrebbero perso il
diritto d'iscrivere tali crediti negli stati di riparto oggetto dei ricorsi. La
ricorrente assevera inoltre che l'UF di Lugano inserendo negli stati di riparto
provvisori gli importi relativi alle imposte cantonali e comunali, avrebbe
violato la legge, in quanto non sarebbe lecito inserire nello stato di riparto
provvisorio elementi non contenuti nell'elenco oneri. La Banca sostiene inoltre
che l'IFD sull'utile di vendita non andrebbe considerata un debito di massa.
E. Delle
osservazioni dell'UF di Lugano e delle altre parti coinvolte nella procedura si
dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 8 gennaio 1999 di __________ sono entrambi diretti
contro l’operato dell’UF di Lugano nell’ambito del fallimento della società
__________ in liquidazione. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti
e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione
delle procedure di cui agli inc. 15.99.5. e inc. 15.99.6. Il giudizio di
congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola
sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la
massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato
di ripartizione ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà
atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo
netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in
conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in
base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in
particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte
le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché
dalla formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di
pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui
sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese
d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al
conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei
debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro
tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi
fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
-
ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all'allestimento
dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli
attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno
essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla
determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e
del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art.
83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten-
und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261
LEF). Per l'art. 266 cpv. 1 LEF si possono fare delle ripartizioni provvisorio tostoché
sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria. La ripartizione
provvisoria non deve tuttavia intaccare la ripartizione definitiva, di
conseguenza anche dopo la liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere
coperti i costi e i debiti della massa. (cfr. Staehelin, op. cit., n. 1 ad art.
266 LEF)
-
Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei
confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento
(cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente
non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui
possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi pagati
integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli
attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48 n.2 ss.,
p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss.
p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e
debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di
fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993,
p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere
periodico, cfr. anche Staehelin, op.cit.
n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una pretesa
come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che
dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di
cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262
LEF). Se un debito non è riconosciuto come debito della massa, compete al
creditore che sostiene invece il contrario, promuovere entro un adeguato
termine una causa contro la massa innanzi al giudice civile o all'autorità
amministrativa competente (cfr. DTF 125 III 293 ss.) L’amministrazione del
fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio - in via
pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i
crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere
debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in
graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è
da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi).
Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame
della corretta applicazione da parte dell’amministrazione delle norme di
ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.
-
In
concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di
diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese
fiscali notificate dallo Stato e dai Comuni di __________ e __________,
ritenendole spese di massa da porre a carico del prezzo di aggiudicazione.
Nella
misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “spese di
massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come
visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite alla
realizzazione della part. __________ RFD di __________ e della part. __________
RFD di __________, risultano a un esame prima facie caratterizzarsi più
come debiti della massa , in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di
fallimento. In questo senso il ricorso di __________ deve essere respinto.
L’esame definitivo della qualifica della pretese fatte valere dallo Stato e dai
Comuni di __________ e __________ è tuttavia demandato al giudice del merito
che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum delle
pretese fiscali, anche sulla natura di debito di massa.
- Altra
questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello Stato e
dei Comuni di __________ e __________ quali debiti di massa “ex art. 262
cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “prima della distribuzione del ricavo
della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione”. La dottrina e la
giurisprudenza qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli
incanti di un immobile, sorte dopo la dichiarazione di fallimento, quali spese
di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 da prelevarsi sul prezzo di
aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III
248, 120 III 153). Nel caso di specie le imposte notificate dallo Stato e dai
Comuni di __________ e __________ sono sorte dopo la dichiarazione di
fallimento essendo riferite agli anni 1992/1998 Di conseguenza, con riserva di
diverso parere del giudice del merito, le imposte cantonali 1992/1998, le
imposte comunali 1992/1998 e l'imposta federale diretta sull'utile di vendita
ammontanti a:
Part.
__________ RFD di __________
Imposta
federale diretta utile di vendita fr. 46'955.--
Imposta
cantonale 1992/98 fr. 12'720.65
Imposta
comunale 1992/98 fr. 6'364.40;
Part.__________
RFD di __________
Imposta
federale diretta utile di vendita fr. 31'450.--
Imposta
cantonale 1992/98 fr. 4'460.15
Imposta
comunale 1992/98 fr. 2'548.40,
sono
da ritenere. quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi
da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo,
sul prezzo di aggiudicazione.
- Ne
consegue la reiezione del gravame
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 261
e 262 LEF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.99.5 e 15.99.6 sono dichiarate
congiunte.
2.1 Il
ricorso 8 gennaio 1999 (inc. 15.99.05) __________ è respinto.
2.2 Il ricorso 8 gennaio 1999 (inc. 15.99.06) __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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