AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.53
Data decisione, Autorità:
20.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00053
Lugano
20 settembre 1999 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 24 marzo 1999 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF
presentata da
nell’esecuzione
n. __________ dell’UEF di Locarno promossa contro l’istante da
richiamata
l’ordinanza presidenziale 29 marzo 1999;
completata
l’istruttoria;
ritenuto
in fatto
A. La
__________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UEF di Locarno
notificato il 12 marzo 1999 alla signora Richner per l'escusso;
B. Con
atto 24 marzo 1999 __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter
far opposizione dichiarando di essere tornato da un viaggio all’estero il 20
marzo 1999 e di avere il giorno stesso ricevuto dalla signora __________ il PE
in esame;
C. Con
ordinanza presidenziale 29 marzo 1999 è stato fissato alla parte precettante un
termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammette l’opposizione tardiva
dell’escusso;
La
__________ ha dichiarato di non ammettere l’opposizione di __________
D. Interrogato
formalmente, l’escusso ha ribadito di essere tornato dall’estero sabato 20
marzo 1999 e di avere ricevuto la stessa sera dalla signora __________, sua
convivente, il PE in oggetto. Il lunedì seguente 22 marzo 1999 ha telefonato all’UEF
di Locarno dichiarando di non accettare la notifica del PE alla signora
__________. Nel contempo ha dichiarato di interporre opposizione.
Il
funzionario dell’UEF gli ha consigliato di presentare istanza di opposizione
tardiva, per cui malgrado avesse dichiarato di interporre opposizione, il 24
marzo 1999 ha inoltrato la predetta istanza.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non
vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua
famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
Di
conseguenza la notificazione del PE in esame alla convivente dell’istante va
considerata corretta.
b) Secondo
l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.
Giusta
l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui
comincia a decorrere, per cui il termine di 10 giorni per interporre
opposizione in casu é venuto a scadere lunedì 22 marzo 1999, il giorno 12 marzo
da cui
ha
cominciato a decorrere non essendo compreso nel termine di 10 giorni;
Interrogato
formalmente sotto la comminatoria delle conseguenze penali di una falsa
dichiarazione (art. 306 CP), __________ ha affermato di avere telefonato lunedì
22 marzo 1999 all’UEF di Locarno e di avere dichiarato di interporre
opposizione. Da parte dell’UEF gli è stato consigliato di presentare istanza di
opposizione tardiva.
Orbene
dalle dichiarazioni dell’istante si evince che all’origine della mancata
iscrizione dell’opposizione nella procedura in oggetto vi é stato un malinteso.
Infatti allorquando il debitore ha telefonato all’UEF di Locarno, il termine
per interporre opposizione non era ancora scaduto, per cui l’opposizione
avrebbe dovuta essere iscritta. L’UEF ha invece consigliato all’istante di
presentare istanza per interporre opposizione tardiva.
L’istanza
di restituzione del termine è respinta, ma nel contempo all’UEF di Locarno va
fatto ordine di iscrivere l’opposizione interposta da __________ siccome
tempestiva.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv.
1 LEF
pronuncia:
-
L'istanza
di restituzione del termine 24 marzo 1999 __________ è respinta.
-
All’UEF
di Locarno è fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta da __________,
nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla __________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster