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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.54
Data decisione, Autorità:
02.04.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00054
Lugano
2 aprile 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente
Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 2 marzo 1999 di
contro
__________ nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse
nei confronti dei ricorrenti da
viste le osservazioni 25 marzo 1999 dell’UEF di
Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
contro __________ e __________ sono pendenti presso l’UEF di Bellinzona le
procedure esecutive in via di realizzazione immobiliare n.__________ e
__________ promosse nei loro confronti dal __________;
che
con ricorso 2 marzo 1999 __________ e __________ si aggravano contro l’operato dell’UEF
di Bellinzona senza specificare né il provvedimento impugnato né le presunte
omissioni o violazioni dell’Ufficio;
che
per l’art. 7 cpv.3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una
motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che
consiste la violazione. Benché non si possa essere troppo esigenti sulla
motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla
ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea
di principio, riservato l’intervento d’acchito dell’Autorità cantonale di
vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione,
come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.2. ad art. 7).
che
nel caso di specie __________ e __________ si aggravano contro l’operato dell’UEF
di Bellinzona nell’ambito delle procedure di realizzazione della part.
__________ di __________. Le uniche allegazioni contenute nel gravame sono generiche
affermazioni riguardanti le condizioni del muro di sostegno ubicato sul mappale
in oggetto . L’Ufficio avrebbe quindi dovuto assegnare ai ricorrenti il termine
dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l’atto insufficientemente motivato, non
adempiendo lo stesso i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli
atti vengono quindi retrocessi all’UEF di Bellinzona, affinché assegni ai
ricorrenti un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per
motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso
in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile.
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 marzo 1999 __________ e __________, __________, è evaso nel senso dei
considerandi.
-
Gli
atti vengono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinarsi
come ai considerandi di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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