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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.7
Data decisione, Autorità:
22.01.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00007
Lugano
22 gennaio 1999
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 9 gennaio 1999 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di
fallimento 7 gennaio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro
la ricorrente da
viste le
osservazioni:
– 14 gennaio 1999
della __________
– 15 gennaio 1999
dell’Ufficio esecuzione di Lugano
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 27/28 ottobre 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha
escusso la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 4’030.-- oltre fr.
120.-- per le spese esecutive. L’escussa ha interposto opposizione. Con
decisione 3 novembre 1998 la __________ ha rigettato in via definitiva
l’opposizione per fr. 4’150.--, indicando il rimedio giuridico contro la
predetta decisione, ossia la possibilità di interporre opposizione entro 30
giorni dalla notifica.
B. Con
richiesta 16 dicembre 1998 la __________ ha chiesto all’UE di Lugano di proseguire
l’esecuzione, comunicandogli con scritto 17 dicembre 1998 che la decisione 3
novembre 1998 era cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata dalla debitrice.
Il 7 gennaio 1999 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento,
notificata all’escussa l’8 gennaio 1999.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso
9 gennaio 1999, sostenendo di avere con la creditrice ancora diverse cause in
sospeso, ossia infortuni che non le sono mai stati indennizzati.
D. Delle
osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in
diritto: 1. a) Per ragioni formali vi è la
possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica
della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su
reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger,
Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911,
n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa
di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40
LEF);
– l’esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione
di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
– la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, ricevuta la
decisione 3 novembre 1998 della __________, doveva, se del caso, far valere le
sue ragioni impugnandola.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 1999 gennaio 1999 della __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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