No disciplinary sanction against bankruptcy office officials

15.1999.70Übriges Gericht27.12.1999Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A complaint was brought against the Mendrisio bankruptcy office alleging harmful and improper conduct after the debtor's bankruptcy. The supervisory chamber held that the immediate sealing of the workshop, the inventory, and the debtor interview were proper bankruptcy measures. Although the office was not entitled to make return of the workshop keys dependent on payment of outstanding bankruptcy costs, its conduct was assessed in context and did not justify disciplinary sanctions. The complaint was therefore rejected, and no costs or indemnities were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 14 cpv. 2 LEF; supervisory discipline of bankruptcy-office officials; the supervisory authority may sanction only conduct amounting to a disciplinary breach in the exercise of official functions. Immediate securing measures under Arts. 221 and 223 LEF and the inventory duty are proper where preservation of the bankruptcy estate requires prompt action. A mistaken reliance on a right to retain keys pending payment of costs is unlawful, but no disciplinary measure is warranted where the conduct is contextually understandable, directed to preserving the estate and avoiding unresolved office matters after annulment of the bankruptcy (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.70

Data decisione, Autorità: 27.12.1999, CEF

Incarto n. 15.1999.00070

Lugano 27 dicembre 1999 FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli

statuendo nel procedimento promosso su segnalazione/denuncia 22 aprile 1999 di


contro

l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio

visto l'incarto del fallimento


richiamato il verbale 10 giugno 1999 di audizione di __________, capo-servizio dell'UEF di Mendrisio;

ritenuto

in fatto: A. Con segnalazione 22 aprile 1999 a questa Camera __________ ha indicato di aver subito gravi perdite di natura economica e morale a causa, a suo dire, degli atti di funzionari dell'UEF. Il Pretore di Mendrisio-Nord ha decretato il suo fallimento il 22 marzo 1999. Lo stesso giorno due funzionari UEF hanno chiuso la sua carrozzeria impedendogli di continuare l'attività lavorativa. Successivamente il fallito è stato interrogato ed è stato allestito l'inventario dei beni siti nella carrozzeria e presso il suo domicilio. Il fallimento di __________ è poi stato pubblicato sul FUC. Questi provvedimenti, secondo il denunciante, lo avrebbero danneggiato.

B. Con osservazioni 7 maggio 1999 l'ufficiale __________ ha elencato cronologicamente le varie fasi della procedura fallimentare, indicando che il fallito ha sempre tenuto un atteggiamento minaccioso con i funzionari UEF e che questi ha, in un primo tempo, asportato dei veicoli presenti nella carrozzeria al momento della sostituzione dei cilindri, avvenuta il giorno del fallimento. Su insistenza dell'UEF __________ ha poi riconsegnato i veicoli. La CEF, con decisione 23 aprile 1999, ha annullato il decreto di fallimento del Pretore. Le chiavi della carrozzeria sono state consegnate al segnalante il 27 aprile 1999.

C. Con scritto 11 giugno 1999 __________ ha negato di aver minacciato __________ e ha affermato di aver retrocesso spontaneamente i veicoli ancora in suo possesso. Egli si sarebbe recato presso l'UEF per tre volte chiedendo, senza successo, la consegna delle chiavi della carrozzeria. L'ufficiale __________ avrebbe preteso il pagamento delle spese di procedura scoperte prima di restituire le chiavi.

D. __________, interrogato il 10 giugno 1999, ha confermato l'atteggiamento ostruzionistico del fallito. Dopo l'inoltro dell'appello, __________ si è recato spesso presso l'UEF senza però mai richiedere la restituzione delle chiavi. A seguito dell'annullamento del fallimento il segnalante ne ha preteso la riconsegna. Su ordine dell'ufficiale __________, __________ ha subordinato la restituzione delle chiavi al pagamento delle spese di fallimento rimaste scoperte. __________ ha poi trovato un accordo con il legale di __________ nel senso che le spese sarebbero state in parte coperte tramite versamento diretto da parte dell'avvocato e in parte mediante trasferimento del rimanente dal conto del segnalante presso Banca __________.

E. Con decreto d'accusa 13 agosto 1999, regolarmente cresciuto in giudicato, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a una multa di fr. 200.-- siccome ritenuto colpevole del reato di ingiuria nei confronti di __________.

F. Attualmente sono depositati presso l'UEF in totale fr. 1'818.-- a parziale coperture delle spese del fallimento __________, che ammontano a complessivi fr. 2'600.--. La somma di fr. 800.-- corrisponde all'anticipo versato dal creditore procedente, mentre il legale dell'escusso ha versato fr. 1'018 (cfr. lettera UEF di Mendrisio 6 dicembre 1999). La richiesta alla Banca __________ di versare all'ufficio l'attivo depositato sul conto di __________ (cfr. lettera 27 aprile 1999 UEF - Banca __________) non è stata evasa.

Considerato

in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. La misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.

  1. A norma dell'art. 221 LEF appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. I magazzini, i depositi, le botteghe, ecc. del fallito devono essere immediatamente chiusi a chiave ad opera dell'ufficio se non possono essere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima assemblea dei creditori(cfr. art. 223 LEF). Sia l'allestimento dell'inventario che la chiusura dei locali tendono, tra l'altro, alla conservazione del substrato fallimentare. Affinché quest'ultimo non corra il rischio di essere abusivamente diminuito occorre che l'ufficio si attivi con tempestività (cfr. anche Urs Lustengerger, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 221 LEF e n. 13 ad art. 223 LEF).

L'ufficiale dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria (art. 232 cpv. 1 LEF).

  1. In concreto l'UEF di Mendrisio si è rettamente determinato sostituendo i cilindri dell'officina del fallito, non appena venuto a conoscenza del decreto di fallimento. Si tratta di una misura cautelare affatto appropriata nella fattispecie. Pure l'allestimento dell'inventario e l'interrogatorio del fallito sono atti dovuti dall'amministrazione fallimentare. Visto l'appello di __________ e il suo successivo accoglimento, l'ufficio ha giustamente soprasseduto alla pubblicazione della dichiarazione del fallimento. La pubblicazione cui fa riferimento il segnalante è quella ordinata dall'Ufficio dei registri di Mendrisio, riconducibile all'art. 64 ORC che non rientra nella sfera di competenza di questa Camera.

  2. L'ufficio non era invece legittimato a subordinare la riconsegna delle chiavi della carrozzeria al pagamento da parte di __________ delle spese della procedura fallimentare. Visto l'effetto sospensivo parziale concesso all'appellante (cfr. decreto 29 marzo 1999 del Vicepresidente della CEF), le chiavi sarebbero dovute essere restituite - su richiesta del fallito - subito dopo la ricezione del citato decreto. L'UEF avrebbe dovuto far valere il proprio credito nei confronti del creditore procedente (cfr. art. 68 LEF; DTF 62 III 15 s.; Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 68 LEF, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 14 ad art. 68 LEF), senza avvalersi di un presunto quanto inesistente diritto sui beni del debitore.

Va però rilevato che la giurisprudenza zurighese (ZR 1996, 62) ha già riconosciuto, all'autorità investita del giudizio su un appello contro un decreto fallimentare, la possibilità di subordinare l'esame dell'appello all'anticipo delle spese di procedura fino a quel punto causate. Ciò nel caso in cui nell'appello vengano sollevati fatti successivi alla dichiarazione di fallimento (nova) oppure precedenti ma sconosciuti al primo giudice (pseudonova).

L'UEF di Mendrisio si è avvalso in pratica di una facoltà eventualmente riservata alla seconda istanza in materia di fallimento. Il suo agire, seppur non conforme alla normativa in vigore, deve essere considerato alla luce del comportamento tenuto dal fallito e tenendo presente il fine dell'ufficiale, che era quello di evitare che l'annullamento del fallimento lasciasse delle pendenze presso l'ufficio. A queste condizioni non vi è spazio per alcuna misura disciplinare.

Richiamati gli art. 14 cpv. 2, 221, 223 e 232 LEF e 11 LALEF,

pronuncia: 1. La segnalazione /denuncia 22 aprile/11 giugno 1999 di __________ è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari dell'UEF di Mendrisio.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Comunicazione a:


Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

disciplinary supervisionbankruptcy officeprotective measuresinventoryreturn of keyscostsannulment of bankruptcy

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether disciplinary sanctions should be imposed on officials of the Mendrisio bankruptcy office.

Extrahierter Entscheid

No disciplinary sanction was warranted.

Extrahierte Begründung

The office's immediate sealing of the workshop, inventory, and examination of the debtor were proper protective measures under the bankruptcy rules. Although it was not entitled to withhold the keys pending payment of bankruptcy costs, its conduct was understandable in light of the debtor's behavior and the aim of avoiding unresolved matters after annulment of the bankruptcy.

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