AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.00025
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00025
15.2000.00026
Lugano
10 maggio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
31 gennaio 2000
contro
l’operato dell’UEF di Riviera e meglio
contro gli elenchi oneri delle part. __________ e __________ depositati il 19
gennaio 2000 nell’ambito delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno
n.__________ e n. __________ promosse dal ricorrente nei confronti di
procedura concernente
anche
rappr.
da__________Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
__________ rappr.da__________
richiamate le ordinanze presidenziali 3 febbraio 2000, con le quali
ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
-
14 febbraio 2000
dello __________
-
28 febbraio 2000 del__________
-
29 febbraio 2000
del__________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede in via di
realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ per l’incasso
dei propri crediti.
B. In
data 19 gennaio 2000 venivano depositati gli elenchi oneri delle part.
__________ e __________ di proprietà dell’escusso. Alla voce “ipoteche legali”
l’UEF di __________ ha iscritto i seguenti crediti:
Part.
1.__________
Imposte
cantonali 1995/2000 + interessi fr. 73'326.65
-
Imposte
comunali 1993/2000 + interessi fr. 102'389.--
Part.
-
Imposte
cantonali 1995/2000 + interessi fr. 54'701.80
-
Imposte
comunali 1993/2000 + interessi fr. 72'763.80
C. Con
ricorsi 31 gennaio 2000 diretti contro gli elenchi oneri delle part. __________
e part. __________, formula il seguente petitum:
Part.__________
“1. Il
ricorso è accolto.
2.1. Di conseguenza sono
stralciate dall’elenco oneri relativo alla part. N. __________ del Comune di
__________ sub n. 1, siccome non costituenti oneri iscrivibili, le imposte
cantonali e i relativi interessi per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000.
2.2. Di conseguenza sono
stralciate dall’elenco oneri relativo alla part. N. __________ del Comune di
__________ sub n. 2, siccome non costituenti oneri iscrivibili, le imposte
comunali e i relativi interessi per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 2000.
2.3. Di conseguenza sono
ridotte agli importi inerenti le imposte immobiliari le poste relative alle
imposte comunali per gli anni 1997, 1998, 1999.
2.4. E’ fatto ordine
all’UEF di __________ di procedere allo stralcio e alle modifiche sub. 2.1, 2.2
e 2.3."
Part__________
“1. Il
ricorso è accolto.
2.1. Di conseguenza sono
stralciate dall’elenco oneri relativo alla part. N. __________ del Comune di
__________ sub n. 1, siccome non costituenti oneri iscrivibili, le imposte
cantonali e i relativi interessi per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000.
2.2. Di conseguenza sono
stralciate dall’elenco oneri relativo alla part. N. __________ del Comune di
__________ sub n. 2, siccome non costituenti oneri iscrivibili, le imposte
comunali e i relativi interessi per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 2000.
2.3. Di conseguenza sono
ridotte agli importi inerenti le imposte immobiliari le poste relative alle
imposte comunali per gli anni 1997, 1998, 1999.
2.4. E’ fatto ordine
all’UEF di __________ di procedere allo stralcio e alle modifiche sub. 2.1, 2.2
e 2.3."
La
Banca sostiene che le pretese fiscali notificate dallo __________ e dal Comune
di __________ non possono essere iscritte ad elenco oneri non essendo provata
una relazione particolare con l’immobile. L’iscrizione, a mente del ricorrente,
dovrebbe limitarsi alle imposte immobiliari.
D. Con
osservazioni 14 febbraio 2000 __________ ha dichiarato di aver ritirato la
propria notifica di credito in data 28 gennaio 2000.
E. Delle
osservazioni dell'UEF di __________ e delle altre parti coinvolte nella
procedura si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 31 gennaio 2000 __________ sono entrambi diretti contro
l’operato dell’UEF di __________ nell’ambito delle esecuzioni in via di
realizzazione del pegno immobiliare, promosse nei confronti di __________. I
gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso
modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli
inc. 15.2000.25. e inc. 15.2000.26. Il giudizio di congiunzione, che determina
la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del
principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere
pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro
individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
Per
l’art. 140 cpv.1 LEF, applicabile all’esecuzione in via di realizzazione del
pegno per il rinvio di cui all’art. 156 cpv. 1 LEF, prima dell’incanto
l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto
e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù,
oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati). L’ufficiale
comunica l’elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di
dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli art. da 106 a 109 LEF (art.
140 cpv.2 LEF).
-
Giusta
l’art. 108 cpv. 1 n. 3 LEF il debitore e il creditore possono promuovere nei
confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa
riguarda un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario o se si tratta
di un diritto di pegno valido senza iscrizione (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n.34, p.237).
L’ufficio di esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per
promuovere l’azione (art. 108 cpv. 2 LEF). Se nessuna azione è promossa, la
pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto (art. 108 cpv. 3 LEF).
-
Relativamente
alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di
un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del
pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il
secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di
statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di
conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di ricorso, stabilire se la
pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se
il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito
da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è
rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il
fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117
III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e
consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza
esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3).
Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e
conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione
limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento
(cfr. art.36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso
avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo
punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata
non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che
costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das
Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p.824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels,
Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p.195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto
quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio
di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non
può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di
__________ e del Comune di __________. (inc.n.15.96.114 e n.15.96.118)].
-
L’art.
836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’ iscrizione
nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht),
salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, op.cit., p.197, N.2830d e riferimenti; sulla
distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht,
Vol. II, Basilea, 1990, §8, p.227 ss; Hans
Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen
Sachenrechts, Vol. II, Berna 1986, p.93 ss).
-
L’art.183
LAC riconosce al cpv.1 n.1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art.836 CC “allo
Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e
prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art.183 cpv.2 LAC). Per l’art.229
della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito vLT, applicabile alle
tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995 ex
art.324 cpv.2 LT del 21 giugno 1994 in RL 10.2.1.1, in seguito LT1994) per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca
legale secondo gli art.836 CC e 183 LAC.
-
Nel
caso di specie avendo lo Stato del Cantone Ticino ritirato la propria notifica
di credito in data 28 gennaio 2000, l’oggetto del contendere è limitato alle
pretese fiscali notificate dal Comune di __________ Tali crediti sono stati
iscritti nell’elenco oneri come garantiti da ipoteca legale ex art. 836 CC e
183 LAC, quindi non soggetti ad iscrizione a Registro fondiario. In concreto l’UEF
si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso
da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate
dal Comune di __________ ritenendo che le stesse costituiscano un onere per il
fondo.
L’esame
definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dal Comune è tuttavia
demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere
sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale
- I
crediti per imposte comunali contestati dal ricorrente (varianti da fr.
6'419.-- a fr. 14'342.50) appaiono compresi nella normativa dedotta dai
combinati art. 836 CC, 183 LAC e 229 vLT ( per le imposte fino al 1994
compreso), rispettivamente 252 LT (per le imposte per gli anni successivi): in
particolare sulla scorta delle notifiche di credito 7 gennaio 2000 del Comune
di __________ con i relativi conteggi e tenuto conto dei valori di stima
ufficiale degli immobili, rispettivamente di fr. 1'315’610.—per la part.
__________ e di fr. 989'100.—per la part. __________, nonché fr. 1'845'000.--
(part. __________ e fr. 1'380'000.—(part. __________) di stima peritale, tali
crediti non appaiono all'esame prima facie- il solo possibile in sede di
ricorso ex art. 17 LEF neppure nel quantum sprovvisti del beneficio della
garanzia dell’ipoteca legale diretta, riservato l’eventuale futuro accertamento
del giudice del merito. Di conseguenza l’UEF di __________ ha agito
correttamente iscrivendo ad elenco oneri le pretese fiscali notificate dal
Comune di __________ in quanto costituenti un onere per i fondi in oggetto.
Le
pretese dell’ente pubblico, contestate dal ricorrente, non necessitando per la
loro validità del requisito dell’iscrizione, non risultano a Registro
fondiario. La dottrina e la giurisprudenza prevedono che il ruolo di attore
nell’azione di contestazione vada assegnato a colui che chiede la modificazione
o la cancellazione del diritto o della pretesa contestata (cfr. art. 39 RFF; Amonn/Gasser,
op. cit., § 28 n.34, p.237; DTF 112 III 29, 110 ss.). Pertanto se il creditore
__________ persiste nel contestare le pretese del Comune di __________ l’UEF di
__________ dovrà assegnargli il termine per promuovere l’azione di
contestazione ex art. 108 cpv. 2 LEF.
- L'acquiescenza
dello __________ per le imposte cantonali (cfr. cons. 7) determina il parziale
accoglimento dei gravami
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art.
81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OLEF).
Richiamati gli art.108
e 140LEF, 39 RFF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.2000.25 e 15.2000.26 sono
dichiarate congiunte.
2.1 Il
ricorso 31 gennaio 2000 __________, è parzialmente .accolto.
2.1.1. Dall'elenco
oneri del fondo part. __________ è depennato l'importo di fr. 73'326.65 a
titolo di imposte cantonali 1995/2000 oltre interessi a favore dello __________
2.2 Il
ricorso 31 gennaio 2000 __________, è parzialmente accolto.
2.2.1. Dall'elenco
oneri del fondo part. __________ è depennato l'importo di fr. 54'701.80 a
titolo di imposte cantonali 1995/2000 oltre interessi a favore dello
__________.
-
È
ordinato all'UEF di __________ di procedere alle rettifiche di cui ai
dispositivi n. 2.1.1. e 2.2.1.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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