AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.00035
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00035
Lugano
6 marzo 2001/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 febbraio 2000 di
(patr. dall'avv. __________)
contro
contro l'operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse
contro il ricorrente da
(patr. dall'avv. __________)
in
materia di prosecuzione delle tre esecuzioni;
richiamata l'ordinanza presidenziale 15 febbraio 2000 di concessione
dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 21 febbraio 2000 del Comune di __________, 21
febbraio 2000 della Cassa di compensazione AVS __________ e 22 marzo 2000
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
esperita
l'istruttoria;
ritenuto
in fatto: A. La
vicenda trae origine da tre esecuzioni dell'UEF di Bellinzona promosse contro
__________ da
– Comune di
__________ (esecuzione n. __________ del 15 dicembre 1997/26 gennaio 1998 per
fr. 27'844.15 oltre accessori). La domanda 18 novembre 1998 di proseguire
l'esecuzione trova legittimazione nella sentenza 6 novembre 1998 della CEF
(inc. 14.98.63) - su appello 18 giugno 1998 presentato dall'avv. __________ per
l'escusso __________ - che conferma il pronunciato pretorile di rigetto
definitivo dell'opposizione: __________ __________ è indicato in sentenza come
rappresentato dall'avv. __________ __________. Con ulteriore sentenza 21 luglio
1999 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto l'appello 17
maggio 1999 di __________, patrocinato dall'avv. __________, volto alla riforma
del giudizio pretorile che non aveva respinto la domanda dell'escusso di
annullare l'esecuzione n. __________;
– Cassa di
compensazione AVS __________ (esecuzione n. __________ del 1. aprile 1998 per
fr. 36'465.05 oltre accessori). La domanda 11 dicembre 1998 di proseguire
l'esecuzione si fonda sulla sentenza 25 maggio 1998 del Segretario assessore
della Pretura di __________ (inc. EF.__________), cresciuta in giudicato, che
ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso.
__________ è indicato in sentenza come rappresentato dall'avv. __________;
– __________
(esecuzione n. __________ del 10 maggio 1999 per fr. 1'070.-- oltre accessori).
La domanda 23 settembre 1999 di proseguire l'esecuzione si fonda sulla sentenza
20 settembre 1999 del Giudice di pace del Circolo di __________ (inc.
EF.__________ __________), cresciuta in giudicato, che ha rigettato in via
definitiva l'opposizione interposta dall'escusso.
B. L'8
gennaio 1999 l'avv. __________ ha chiesto al Pretore di __________ di determinarsi
sulla domanda cautelare di __________ di sospensione dell'esecuzione n.
__________ (Comune di ______________________________), con il rilievo che
"la richiesta (...) è motivata dal fatto che il Comune di __________ ha
richiesto all'UEF di __________ il proseguimento dell'esecuzione e che il
precitato Ufficio ha indetto per il giorno di lunedì 11 gennaio 1999 (in
mattinata) il pignoramento, e meglio come all'avviso 5 gennaio 1999 di cui le
allego copia, notificato in data odierna direttamente al signor __________
C. In
relazione alla mancata notifica del PE n. __________ (Confederazione Svizzera),
l'Ufficiale d'esecuzione di __________ ha con lettera 28 giugno 1999 invitato
"nuovamente" l'avv__________, dopo aver richiamato lo scritto 10
maggio 1999 rimasto senza risposta, "a voler ritirare entro il 2 luglio
prossimo il PE presso il nostro ufficio e presentare regolare procura del suo
cliente escusso", con la comminatoria che "scaduto infruttuosamente
tale ultimo termine saremo costretti a procedere alle pubblicazioni di
rito".
D. Con
fax 8 luglio 1999 (ore 15.57) __________ rende noto all'UEF di __________ che
l'avv. __________ gli ha segnalato la sollecitatoria del 28 giugno 1999
riferita all'esecuzione n. ____________________. Il ricorrente censura
l'attitudine dell'UEF di Bellinzona di rivolgersi a persona che non lo rappresenta,
violando in tal modo il segreto d'ufficio ["da voi mi preme di sapere con
quale legittimità è stato chiamato il sig. avv. __________, invece di dare a me
la comunicazione e quindi provvedere, magari con mandato allo stesso avv.
__________ "].
E. Con
fax 13 luglio 1999 (ore 10.15), trasmesso in copia anche all'avv. __________
"per la formulazione dell'opposizione__________ __________ ha scritto al
"Capo dell'Ufficio UEF Bellinzona", in relazione all'esecuzione n.
__________ promossa dalla , segnalando di essere stato chiamato
dall'avv. __________ "anche nell'ambito di una PE promossa a mio carico
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per conto di una SA
appartenente a un mio cliente ma che mi vede responsabile". All'escusso
era stata ventilata l'ipotesi di una notifica del precetto esecutivo in via
edittale ["il sig. avv mi dice che il Capo dell'Ufficio se non
ritiro la PE - recte: il precetto esecutivo - provvederà alla
pubblicazione"], che era stata ritenuta da __________ come una minaccia
mossagli dall'Ufficiale d'esecuzione ["certe minacce mi fanno solo
sorridere, di compatimento sia chiaro"]. Nel citato fax __________ ha
conferito procura all'avv. __________ autorizzandolo a farsi trasmettere dall'UEF
di Bellinzona in busta chiusa l'atto esecutivo ["se è vero come è vero che
la presente è da considerarsi anche quale procura per il sig. avv. __________,
al quale il documento va rimesso in busta chiusa per salvaguardare il diritto
alla riservatezza"].
F. Con
lettera 13 luglio 1999 all'UEF di Bellinzona riferita all'esecuzione n.
__________, l'avv. __________ ha reso noto - "con riferimento ai diversi
colloqui telefonici succedutisi nella pratica indicata a margine __________
nonché allo scritto odierno via fax del sig. __________, il quale mi autorizza
formalmente a ritirare presso l'UEF di Bellinzona il PE emesso a carico di
quest'ultimo per conto dell'amministrazione federale delle contribuzioni"
- che prenderà "in consegna detto atto esecutivo nel corso della giornata
di lunedì 19 corrente".
G. Con
doppio invio (raccomandato e per posta semplice) di data 19 luglio 1999, l'UEF
di Bellinzona ha comunicato a __________ in merito alla notifica dei precetti
esecutivi - con copia per conoscenza all'avv. ____________________ e alla CEF
quale Autorità cantonale di vigilanza - che "da diversi anni riscontriamo
notevoli difficoltà nel procedere alla notifica di atti esecutivi spiccati nei
suoi confronti. L'Autorità di vigilanza che ci legge in copia è d'altronde
ampiamente documentata nell'ambito di alcuni ricorsi da lei trattati. Nella
fattispecie prendiamo da lei atto che ha rilasciato una procura all'avv.
__________ per la notifica con relativa opposizione di una procedura esecutiva
emessa per conto dell'amministrazione federale delle contribuzioni. Tale
procura non può quindi valere in caso di eventuali ulteriori procedure esecutive
che dovessero essere rilasciate nei suoi confronti. Conseguentemente procederemo
come in passato a tutte le fasi legali per procedere a regolare notifica (anche
tramite agente di polizia). Scaduti infruttuosamente i tentativi, provvederemo
a regolare pubblicazione sui fogli ufficiali senza preventiva e ulteriore
comunicazione nei suoi confronti. Onde evitarle spiacevoli inconvenienti, le
consigliamo di rilasciare una procura generale al suo legale di fiducia per
rappresentarla nelle procedure esecutive a suo carico".
H. Con
sollecitatoria 30 settembre 1999 la Cassa di compensazione AVS __________
chiede la prosecuzione dell'esecuzione n. __________ già richiesta con atto 11
dicembre 1998, minacciando il ricorso dell'art. 17 LEF all'Autorità cantonale
di vigilanza per denegata o ritardata giustizia nel caso in cui entro il 15 ottobre
1999 non fosse dato seguito alla richiesta.
I. Con
provvedimento 7 ottobre 1999 l'UEF di Bellinzona ha convocato __________ per
l'11 ottobre 1999 per l'allestimento del verbale di pignoramento nelle
esecuzioni n. __________ __________ e n. __________ __________, con la
comminatoria che "in caso di mancata comparsa non giustificata, chiederemo
l'intervento della Polizia cantonale per la sua traduzione forzata, senza darle
altro avviso". Siffatto provvedimento è stato ritrasmesso per fax (9
ottobre 1999, ore 07.29) da __________ al suo patrocinatore __________ e per
conoscenza all'avv. __________ che verosimilmente lo assiste in altra vicenda,
con l'aggiunta seguente: "Signor avv. __________, stamani ricevo questo
documento e non mi è dato di sapere di che si tratta. Visto che i rapporti UEF
sono da lei curati, le comunico che siccome io sono cittadino al 20% delle mie
possibilità per i motivi che lei sa, vale la presa di posizione dell'avv.
__________ nei confronti di PP. In ogni caso, io per tutta la settimana sono
occupato per ben altre cose. Siccome tutto è originato dalla faccenda
__________, l'UEF può porre in atto tutto quanto gli occorre per il tramite del
Presidente dell'Istituto".
L. Con
ulteriore fax del 9 ottobre 1999 (ore 07.57), __________ si è rivolto congiuntamente
agli avv. __________ e __________, con copia per conoscenza all'UEF di
Bellinzona, censurando il provvedimento 7 ottobre 1999 dell'organo d'esecuzione
forzata, atteso che "l'UEF è lo Stato ed io sono creditore dello Stato di
ben più, almeno ipotizzo, di quanto un funzionario maldestro e becero
nell'espressione, chiede. Occorre dire che certe minacce a casa mia, e per i
motivi che vi sono noti, vengono respinte almeno sino a quando lo Stato mi
renderà giustizia a cominciare con il darmi una risposta da parte dell'imbelle
avv. __________ ____________________ che di fronte ad accuse per reati compiuti
da due agenti nemmeno si fa vivo".
M. Con
separate lettere 15 ottobre 1999 di contenuto identico, riferite alle
esecuzioni n. ____________________ e n. __________, l'avv. __________ ha reso
noto all'UEF di Bellinzona - richiamate le convocazioni "7 ottobre
corrente indirizzate direttamente al sig. __________ " - che "le
odierne condizioni psicofisiche del mio assistito non gli consentono in
qualsivoglia maniera di essere interrogato" nell'ambito dei due
procedimenti esecutivi; l'escusso "non esclude a priori la disponibilità a
comparire dinanzi a codesto lodevole Ufficio per essere interrogato. Ciò potrà
comunque ad ogni buon conto avvenire allorquando gli verrà restituita la piena
capacità civile e personale con effetto retroattivo tramite il riconoscimento
dell'ingiustizia commessa nei suoi confronti". Il patrocinatore
dell'escusso si è infine espresso sulla "comminatoria della comparizione
forzata" nel senso che non intende "assumere qualsivoglia
responsabilità in merito alle possibili conseguenze che potrebbero derivare da
un siffatto atto di forza".
N. Con
atto 18 ottobre 1999 ("ordine d'accompagnamento a carico di __________
") l'UEF di Bellinzona ha chiesto l'intervento della forza pubblica
(Polizia cantonale) ex art. 91 cpv. 2 LEF, avendo l'escusso "omesso
ripetutamente e senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento
o di farvisi rappresentare".
O. Con
atto 19 ottobre 1999 - riferito alle esecuzioni n. __________ __________ e n.
____________________ - l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'avv. __________
__________ che gli scritti del 15 ottobre 1999 restano senza effetti "per
assenza di procura che la legittima a rappresentare il debitore".
P. Il
25 ottobre 1999, il Comune di __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione
n. __________ sulla base della sentenza 21 luglio 1999 della II Camera civile
del Tribunale d'appello che aveva rigettato in via definitiva l'opposizione.
Anche in questa esecuzione il pignoramento è stato fissato per il 10 novembre
1999.
Q. Con
lettera 25 ottobre 1999 riferita all'esecuzione n. __________ __________,
l'avv. __________ ha chiesto la sospensione dell'esecuzione sulla base del suo
scritto del 15 ottobre 1999, rilevando di aver patrocinato e di patrocinare
tuttora __________, come si evince dalla sentenza che ha rigettato
l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ ["in questi
termini, non ritengo cosa necessaria attestarle la sussistenza del mandato di
patrocinio a suo tempo conferitomi dal signor __________, essendo la stessa
pacifica e facilmente desumibile dalle circostanze"]. Con altra lettera di
egual data e di medesimo contenuto l'avv. __________ ha formulato identiche
domande nell'esecuzione n. __________.
R. Con
provvedimenti 27 ottobre 1999 l'UEF di Bellinzona, preso atto del mandato di
patrocinio conferito dall'escusso all'avv. __________ nelle esecuzioni n.
__________ __________ e __________, ha respinto le domande di sospensione ex art.
61 LEF e fissato i pignoramenti per il 10 novembre 1999.
S. Il
28 ottobre 1999 l'avv. __________ ha chiesto il rinvio dei pignoramenti nelle
esecuzioni n. __________ e __________.
T. Il
Posto di Bellinzona della Polizia cantonale non ha potuto eseguire l'ordine d'accompagnamento
impartito dall'UEF di Bellinzona il 18 ottobre 1999 per le ragioni di cui al
"rapporto di informazione" 4 novembre 1999, da cui emerge tra l'altro
che:
– "non
ci è stato possibile fermare il citato __________ per accompagnarlo al Vostro
Ufficio";
– "ci
siamo recati due volte presso la sua __________ ma non ci ha risposto al citofono";
– "pure
due volte (...) gli abbiamo telefonato per convincerlo a dar seguito alla
vostra richiesta, ma inutilmente. Ci ha risposto polemicamente, inveendo contro
le nostre istituzioni";
– "per
il momento abbiamo rinunciato all'irruzione nella sua villa con le conseguenze
che ne possono derivare";
– "vi
chiediamo di valutare la possibilità di procedere nei suoi confronti senza la
presenza fisica dello stesso";
– "è
escluso che si possa tradurre ai vostri servizi il __________ senza abbattere
la porta della sua villa".
U. Il
10 novembre 1999 l'UEF di Bellinzona ha confermato all'avv. __________ la citazione
per il 18 novembre 1999 per "l'allestimento del verbale di pignoramento a
carico del suo cliente escusso" nelle esecuzioni n. __________ e
V. Con
fax 19 novembre 1999 (ore 15.42), trasmesso all'avv. ____________________
"per incombenze del caso", __________ ha retrocesso all'UEF di
Bellinzona, anche con invio epistolare pervenuto il 23 novembre 1999,
"l'avviso di pignoramento [16 novembre 1999 per il 29 successivo
nell'esecuzione n. ____________________, di cui alla domanda di prosecuzione
del 23/28 settembre 1999] che ho ricevuto stamani in busta che lascia
trasparire il contenuto il che costituisce offesa al diritto di ciascun
cittadino di riserbo sugli atti che lo concernono (...). Fino a quando questo
Ufficio non risponderà a tutte le mie lettere ed a vario titolo che ho inviato,
nemmeno a questo Ufficio è concesso di svolgere atti di qualsiasi genere e tipo
nei miei riguardi (...). Io dell'arroganza e della supponenza degli imbecilli
ne ho piene le tasche e nei prossimi giorni farò notificare all'Ufficiale UEF
un mio precetto esecutivo che verrà tolto solo quando verrà data risposta a
tutte le mie lettere".
Z. Con
fax 22 novembre 1999 (ore 11.49), inviato anche all'avv. __________, __________
sembra mutare obiettivo e se la prende con l'ispettore d'esecuzione e
fallimento __________, sostenendo che "di fronte alle mie problematiche,
non voglio che __________ s'aggiunga alla lunga lista degli imbecilli che mi
hanno danneggiato in un modo o nell'altro. Ad esempio negandomi risposte cui ho
diritto. __________, secondo costume nello Stato civile, ha proferito minaccia
di denuncia la quale mi lascia indifferente perché significa che lo Stato è composto
di ricattatori e vessatori se s'arriva a tanto".
A1. Con
lettera 24 novembre 1999, inviata per conoscenza anche al suo patrocinato,
l'avv. __________ ha comunicato all'UEF di Bellinzona "di non più
rappresentare il sig. __________. Tale mia decisione è stata comunicata in data
odierna al diretto interessato".
B1. L'11
gennaio 2000 l'avv. __________, patrocinatore del Comune di __________, ha
sollecitato all'UEF di Bellinzona la prosecuzione della vicenda esecutiva.
C1. Dalla
copia per il Comune di __________ della notifica 17 novembre 1997 della
tassazione riferita all'imposta cantonale 1995-96 si evince un reddito
imponibile per __________ di fr. 86'929.--, con i seguenti elementi reddituali:
reddito della sostanza fr. 27'000.--, rendita AVS/AI fr. 29'328.-- e pensioni,
altre rendite fr. 98'301.--.
D1. Il
17 gennaio 2000 l'UEF di Bellinzona ha notificato alla Cassa Pensione
__________, il pignoramento di una rendita per un importo di fr. 3'000.-- al
mese riferita all'escusso __________, cui è stato contestualmente reso noto
dall'organo d'esecuzione forzata "il pignoramento della quota mensile di
pensione in fr. 3'000.-- presso la __________
E1. Il
24 gennaio 2000 la __________ ha comunicato all'UEF di Bellinzona che il pignoramento
deve essere eseguito direttamente presso il "Fondo di previdenza per il
personale della __________ - Assicurazione n. __________ __________ ", trattandosi
di istituzione di previdenza autonoma cui la __________ versa direttamente le
rendite d'invalidità.
F1. Con
provvedimento 4 febbraio 2000 l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'avv.
__________, nuovo patrocinatore dell'escusso, lo status procedurale delle tre
esecuzioni qui entranti in linea di conto, evidenziando di aver proceduto alla
raccolta ex art. 91 cpv. 5 LEF delle informazioni utili per il computo
dell'importo pignorabile, ottenendo dal Comune di __________, principale creditore,
una copia della tassazione 1995/96 "considerata l'impossibilità di poter
interrogare il suo cliente e di poter disporre dei dati necessari
all'allestimento del verbale di pignoramento", ritenuto che "il
debitore non ritira la corrispondenza, rendendo in tal modo impossibile ogni comunicazione
ufficiale".
G1. Con
ricorso 9 febbraio 2000 e integrazione dell'11 successivo, __________ - assistito
dall'avv. __________ - ha chiesto la declaratoria di nullità delle tre
procedure esecutive n. __________, __________ e __________, protestate spese e
ripetibili, perché gli atti procedurali sono stati notificati all'avv.
__________ cui l'escusso mai ha conferito procura.
H1. Con
ordinanza presidenziale 15/16 febbraio 2000 al gravame è stato concesso effetto
sospensivo.
I1. Decisivo
per l'esame del ricorso è l'accertamento della funzione svolta dall'avv.
__________ nella vicenda esecutiva riferita alle tre procedure n. __________,
__________ e __________, con il corollario delle vertenze di merito che ne sono
sottese, ritenuto che:
– il 18
febbraio 2000 l'avv__________ ha comunicato all'UEF di Bellinzona: "tengo
a precisarle che nella mia qualità di precedente patrocinatore del signor
__________ potrò, se del caso, prendere posizione sui contenuti del gravame solamente
previo formale svincolo dal segreto professionale da parte del ricorrente, e
ciò con riferimento agli art. 20 cpv. 2 LPR e 230 lett. c CPC";
– con
lettera 21 febbraio 2000 accompagnante il pregresso scritto dell'avv__________,
l'UEF di Bellinzona ha chiesto all'avv. __________ di "voler svincolare
dal segreto professionale il precedente patrocinatore del suo cliente. Sono
certo che questa richiesta sarà esaudita per permettere la ricerca della verità";
– con
lettera 28 febbraio 2000 l'avv. __________ ha risposto all'UEF di Bellinzona
che "non entra in considerazione lo svincolo dal segreto professionale
dell'avv. __________ nell'ambito dei rapporti di mandato conferitogli dal
signor __________ ", che "__________ non ha mai conferito procura
all'avv. __________, affinché lo rappresentasse all'atto di notificazione dei
precetti esecutivi PE __________, __________ e __________" e che
"appare opportuno che l'UEF accerti e dichiari la nullità delle procedure
esecutive in discussione";
– con atto 3
marzo 2000 l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'avv. __________ che "il
ricorrente non le concede lo svincolo dal segreto professionale".
L1. Con
ordinanza 21 aprile 2000 __________ è stato citato dalla CEF all'udienza del 16
maggio 2000, unitamente a tutte le parti, per essere sentito in sede di
interrogatorio formale quale parte. L'atto menzionava espressamente che
"l'istruttoria dovrà necessariamente estendersi all'audizione quale teste
dell'avv. __________ __________, che dovrà dichiarare se il ricorrente lo aveva
autorizzato a farsi notificare i PE n. __________, __________ e __________
spiccati nei confronti di __________. Viene quindi fissato un termine di dieci
giorni a far tempo dalla notifica di questa ordinanza a __________ per far
pervenire a questo Tribunale una dichiarazione firmata in cui venga svincolato
l'avv. __________ dal segreto professionale solo e unicamente in relazione alla
questione indicata. Nel caso in cui lo svincolo venisse negato, il ricorrente
dovrà indicarne i motivi. Si rendono attente le parti, segnatamente il
ricorrente che, giusta l'art. 19 cpv. 4 LPR, ai fini dell'accertamento della
fattispecie verrà tenuto conto del loro comportamento processuale; ad esempio
il rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande
formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti. In particolare se
__________ non dovesse comparire né svincolare l'avv. __________, impedendo
così di fatto lo svolgimento di una regolare istruttoria, si darà per ammessa
la legittimazione dell'avv. __________ a farsi notificare i PE n. __________,
__________ e __________ a nome e per conto del rappresentato __________ ".
M1. __________
non ha ritirato la raccomandata con cui gli è stata inviata l'ordinanza.
N1. Con
ulteriore ordinanza 11 maggio 2000 __________ è stato nuovamente citato - in
via edittale _________, in ossequio al principio di celerità e per evitare la
reiterazione di atti di cui è già ragionevolmente noto l'esito - a comparire
all'udienza del 16 maggio 2000 per essere sentito in sede di interrogatorio
formale quale parte. La pubblicazione rendeva "attente le parti, segnatamente
il ricorrente, che giusta l'art. 19 cpv. 4 LPR, ai fini dell'accertamento della
fattispecie verrà tenuto conto del loro comportamento processuale; ad esempio
il rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande
formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti".
O1. Con
fax 11 maggio 2000 l'avv. __________ ha reso noto all'ispettore __________
"in merito alla citazione a comparire per il giorno di martedì 16 maggio
alle ore 14.30, notificata per raccomandata al signor __________ e da questi
non ritirata, le confermo che il mio patrocinato effettivamente non ha ritirato
una raccomandata proveniente dal Tribunale d'appello e di conseguenza era
all'oscuro della citazione per essere interrogato".
P1. Il
18 maggio 2000 l'avv. __________ ha chiesto alla CEF "la modifica
dell'ordinanza processuale, con cui il ricorrente è stato citato per essere
sottoposto all'interrogatorio formale, nel senso di considerare nulla e come
non avvenuta la notificazione in via edittale pubblicata sul _______.
Q1. Con
ulteriore ordinanza 24 maggio 2000 la CEF ha ricitato le parti all'udienza del
19 giugno 2000 per l'interrogatorio formale del ricorrente e per l'audizione
del teste avv. __________. La citazione per __________, con le comminatorie
d'ordine istruttorio già indicate nell'ordinanza del 21 aprile 2000, è stata trasmessa
per raccomandata a __________ e all'avv. __________.
R1. __________
non ha ritirato la raccomandata.
S1. Con
fax 26 maggio 2000, inviato all'avv. __________ e in copia alla CEF, __________
annota che "dopo quanto è accaduto nelle ultime settimane ritengo sia
bestiale non ricusare il giudice ed anche l'avv. , il quale - sia
detto chiaro e tondo - mi ha preso in giro per mesi e mesi e che ha l'abitudine
anche di raccontare bugie. È singolare per non dire peggio che solo il mio
intervento del 22.5.2000 sia assunto come denuncia e che tutti i precedenti
siano stati ignorati sia dall'UEF di Bellinzona sia dall'. Già mi
avevi detto di questa opportunità ma vedo che nulla hai fatto, siccome io
invece sono parecchio esigente e non voglio avere a che fare con gente
vendicativa, ti chiedo di disporre per la ricusa dei due personaggi. Inutile
dire che riaffermo ancora la necessità di dover aspettare l'esito dei tuoi interventi,
soprattutto quello al __________. Nei mesi di giugno e luglio, a parte qualche
fugace apparizione a Bellinzona, sarò in vacanza sia a __________ sia a
__________. E non mi scomodo di certo per giudici di certa risma, manipolati,
vendicativi, corrotti e corrosi dalla rabbia. Da libero e svizzero, io son ben
diverso. Ti chiedo di annotare, comunque, che io non varcherò mai quella porta,
siccome tenuto conto delle minacce proferite, temo per la mia incolumità".
T1. Con
fax datato 27 maggio 2000, inviato all'avv. __________ e in copia alla CEF,
__________ dichiara di avere "sotto gli occhi la citazione (forse deriva
da Cita, ossia la figlia di Fantozzi...) relativamente ad una riunione o
udienza che dir si voglia, per la nota faccenda per la quale hai interposto
ricorso ed interventi al CS ed a terzi. Rilevo che la tua lettera è silente per
quanto riguarda quanto mi verrebbe chiesto entro 10 giorni. Ed io non sono giurista".
U1. Con
ulteriore fax datato 27 maggio 2000, inviato all'avv. __________ e in copia
alla CEF, __________ prende atto che "arbitrariamente, abusivamente e
quant'altro ricevi anche tu intimazione e non mi pare che tu sia la persona
giusta e non vedo come tu possa ed in veste di che cosa esser richiesto di
partecipare. Non mi pare nemmeno che tu, nella fattispecie, sia il mio
eventuale rappresentante".
V1. Con
fax 7 giugno 2000 __________ comunica all'ispettore __________ che non sarebbe
comparso all'udienza del 19 giugno 2000 ("non ho motivo di essere presente
all'udienza convocata quasi fosse un missaggio di cose estranee tra loro e che
in concreto costituisce inganno manifesto e che deve essere respinto. È probabile
che io sia a __________ per iniziare un corso di golf e che poi mi trasferisca
a __________ ove ci sarà l'abituale torneo internazionale. In effetti, una
discussione come quella che lei prospetta non porterà a nulla, siccome le
verbalizzazioni non interessano nessuno".
Z1. Con
atto 16 giugno 2000 l'avv. __________, a nome e per conto del suo patrocinato,
ha formulato istanza di ricusa nei confronti del presidente della CEF,
dell'ispettore __________ e dell'Ufficiale d'esecuzione e fallimenti __________
__________, con riferimento allo scritto del 18 maggio 2000 dello stesso avv.
__________, trasmesso "cautelativamente per conoscenza" al Consiglio
della Magistratura, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e al Consiglio di
Stato.
A2. Con
sentenza 13 ottobre 2000 la CEF, statuendo sull'istanza di ricusa, l'ha
qualificata nella misura in cui era ammissibile "siccome infondata".
B2. Con
tre ordinanze 15 novembre 2000 sono stati citati per l'udienza del 12 dicembre
2000 l'avv. __________ quale teste e __________ __________ quale parte per
essere sentito in sede di interrogatorio formale. I tre invii raccomandati - trasmessi
al teste avv. __________, all'escusso e al suo patrocinatore nonché ai
creditori procedenti e all'organo d'esecuzione forzata - non sono stati
ritirati da __________.
C2. Con
fax 30 novembre 2000 (ore 15.47) __________ rende noto alla CEF che "l'avv.
__________ mi ha comunicato che per il giorno 12.12.2000 sono state fissate udienze
presso la Camera per statuire sul merito di tre atti ricorsuali riguardanti procedure
che mi riguarderebbero. Siccome nessuno può escludere, a dipendenza del fatto che
non mi sono state intimate le rispettive comunicazioni per citazioni direttamente
dalla CEF e comunque indicatemi dall'avv. __________, che possa essere attivata
la pubblicizzazione delle citazioni, vi chiedo di inviarmi le stesse per Posta
A oppure sulla mia stazione fax __________. Come detto, la presente è al solo
scopo di ovviare una indebita pubblicità".
D2. Con
fax 1. dicembre 2000 (ore 14.43) e 7 dicembre 2000 (ore 11.39 e 14.23) un
funzionario della CEF ha tentato - senza esito, per fatto non imputabile al
mittente - di inviare a __________, al numero di fax indicato dall'escusso,
quanto da lui richiesto il 30 novembre 2000.
E2. Con
fax 12 dicembre 2000 (ore 7.22) __________ rende noto alla CEF che "alla
mia lettera del 30.11.2000 nessuno ha risposto e pertanto non so che fare.
Prendo atto che i fanatici preferiscono altre misure, piuttosto che dar seguito
ad una lettera. Attendo conferma entro 09.00 di stamane. Con ulteriore fax 12 dicembre
2000 (ore 9.33) l'escusso "tenuto conto che nessuno, per calcolo
comportamentale errato o per indifferenza, dà seguito alle mie richieste,
comunico la mia assenza. Non c'è infatti chi non veda forme di disprezzo
inaudite in simili atteggiamenti (...)".
F2. All'udienza
del pomeriggio del 12 dicembre 2000 __________ è comunque comparso, assistito
dal suo patrocinatore avv. __________. Dopo essere stato reso attento dal
giudice delegato che, nel caso in cui continuasse a non ritirare gli invii a
mezzo raccomandata, le notifiche corrispondenti avverranno nelle forme edittali
e dopo che il suo patrocinatore ebbe a dichiarare di dissentire da siffatto
modus operandi, poiché __________ è domiciliato notoriamente ad __________, ha
un rappresentante legale e non vi è nessun obbligo a carico di nessun cittadino
di ritirare le raccomandate, vi è stata una sospensione dell'udienza su
richiesta dell'escusso e del suo patrocinatore. Ripresa la pubblica udienza,
l'avv. __________ ha formulato a nome del suo assistito la seguente proposta
transattiva nei confronti del creditore Comune di __________
"1. Il
signor __________ __________ si impegna - come ha sempre fatto - a pagare tutte
le imposte comunali arretrate (fino al 1992), compresi gli interessi di mora e
le spese esecutive, secondo le modalità analoghe a quelle stabilite con lo
Stato del Cantone Ticino (UEC, sig. __________), ossia fr. 750.-- al mese dal
1.7.2001.
-
Le
imposte dal 1993 al 1996, compresi gli interessi di mora, saranno solute
totalmente entro il 30 giugno 2001, una volta cresciute in giudicato le
relative tassazioni, in seguito alle prossime sentenze della Camera di diritto
tributario attese a giorni, per le quali si è conclusa l'istruttoria.
-
Il
Comune di __________ ritira il PE n. __________ il 30 giugno 2001, oggetto del
litigio, per cui la presente procedura su questo punto verrebbe ad essere priva
d'oggetto".
Il
patrocinatore del Comune di ________, preso atto della proposta, ha comunicato
che il Municipio si determinerà entro il 19 dicembre 2000, ritenuto che
diversamente la proposta transattiva sarà considerata decaduta.
G2. L'udienza
del 12 dicembre 2000 è poi proseguita con l'audizione testimoniale dell'avv.
__________, da cui è emerso per quanto qui di rilievo che:
– l'avv.
__________ ha patrocinato __________, dal 1994/1995 fino al novembre del 1999,
anche nella vertenza correlata all'esecuzione n. __________ promossa dal Comune
di __________;
– sull'esecuzione
n. __________ promossa dalla Cassa di compensazione AVS : "È
vero che nei confronti di __________ e dell'altro amministratore ()
della __________ è stata promossa nell'autunno 1996 un'azione di risarcimento
secondo l'art. 52 LAVS. Purtroppo il signor __________ non ha ritirato la
decisione della __________ con la quale gli imponeva di versare circa fr.
36'000.--; egli ha lasciato scadere i 30 giorni per interporre opposizione.
Confermo che a quel momento il signor __________ soffriva di disturbi psichici.
Quando __________ mi ha incaricato di oppormi a questa decisione ho sollevato
opposizione alla Cassa AVS __________, che però ha giudicato tardiva questa
opposizione; ho però rappresentato __________ davanti al Tribunale delle
assicurazioni, che ha emesso la propria sentenza il 10 ottobre 1997: ricordo
che il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione da me fatta e non è
entrato nel merito materiale dell'opposizione, respingendola per motivi
formali. Aggiungo che le argomentazioni del signor __________, se ricevibili,
avrebbero potuto scagionarlo, almeno in parte, da queste pretese di
risarcimento danni ex art. 52 LAVS";
– "ricordo
che la stessa __________ aveva indicato nel PE il mio nome quale rappresentante
del signor __________, per il fatto che avevo appunto rappresentato __________
nella procedura dinanzi al TCA, sfociata nella sentenza dell'ottobre 1997: mi
sono ritenuto legittimato a ricevere il PE sulla base di questa indicazione ma
anche della comunicazione 21 gennaio 1998 di __________. Durante la procedura
fallimentare della __________ il signor __________ personalmente e per il mio
tramite si è attivato verso l 'UEF di Bellinzona dando a questi le necessarie
informazioni relative all'effettiva situazione patrimoniale della ditta, in particolar
modo in merito alle concrete possibilità di incasso di crediti esigibili, e ciò
al fine di contenere le passività della ditta e di cercare di salvaguardare i
diritti dei creditori. In quest'ottica __________ aveva proposto che io
entrassi nella delegazione dei creditori, ma questa proposta non venne
accettata".
H2. Sull'esecuzione
n. __________ promossa da __________ per fr. 1'070.-- oltre accessori, a p. 6
in alto del verbale 12 dicembre 2000 si legge che "il signor __________ si
impegna unilateralmente a pagare integralmente l'importo di fr. 1'070.-- oltre
accessori e meglio come da PE n. __________, direttamente al creditore entro il
30 giugno 2001. Il giudice delegato prende atto che non vi sono domande da
formulare al teste avv. __________, il preannunciato pagamento togliendo
l'oggetto del contendere".
I2. Il
19 dicembre 2000 il Comune di __________ ha reso noto al suo patrocinatore di
non accettare la proposta transattiva formulata da __________, rilanciando contestualmente
una nuova proposta nel senso che "le imposte arretrate che verrebbero solute
totalmente entro il 30 giugno 2001 siano quelle fino al 1992 (compreso) comprensive
degli interessi di mora e delle spese esecutive e ripetibili. Per contro le imposte
comunali dal 1993 al 1996 compresi gli interessi di mora potranno essere solute
in ragione di fr. 750.-- mensili dal 1° luglio 2001". Siffatta proposta è
stata fatta proseguire dall'avv. __________ alla CEF con atto di egual data.
Con lettera 8 gennaio 2001 il patrocinatore del Comune di __________
sollecitava la definizione della disputa.
L2. Con
ordinanza intimata il 12 gennaio 2001, erroneamente datata 13 ottobre 2000 per
evidente lapsus machinae, il giudice delegato ha fissato __________, per il
tramite del suo patrocinatore, un termine scadente il 29 gennaio 2001 "per
comunicare se accetta la proposta transattiva così come riformulata dal Comune
di __________ nella lettera 19 dicembre 2000 compiegata in fotocopia".
M2. Con
lettera 22 gennaio 2001 l'avv. __________ ha reso noto alla CEF, con copia al
suo patrocinato, che "il mandato conferitomi dal sig. __________ non si estende
alla notificazione, per mio tramite, delle ordinanze processuali con cui gli
vengono assegnati dei termini per agire. Di conseguenza le chiedo cortesemente
di notificare direttamente al domicilio del sig. __________ __________ o al suo
recapito postale, CP __________ " la citata ordinanza. Il patrocinatore
dell'escusso ha altresì comunicato che "date le circostanze mi riservo la
facoltà, in progresso di procedura, di eventualmente rinunciare al mandato di
patrocinio o meglio di assistenza legale nella misura in cui il signor
__________ intenda agire direttamente in prima persona, senza dover più
ricorrere all'ausilio di un avvocato".
N2. Con
atti 8 e 23 febbraio 2001 il patrocinatore del Comune di __________ ha sollecitato
la definizione della disputa.
Considerato
in diritto: 1. Il
gravame 9 febbraio 2000 di __________ è incentrato sulla pretesa nullità delle
tre procedure esecutive n. __________, __________ e __________ promosse contro
il ricorrente dal Comune di ____________________, dalla Cassa di compensazione
AVS __________ e dalla __________, per il fatto che i tre precetti esecutivi sono
stati notificati all'avv. __________, cui __________ non avrebbe mai conferito
procura. A mente del ricorrente, la conseguenza dell'omessa notificazione dei
precetti esecutivi direttamente al debitore nella sua abitazione ne determinerebbe
la nullità nel senso dell'art. 22 LEF, che può essere accertata in ogni tempo.
a) Per l'art.
22 cpv. 1 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse
pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento (sulla
casistica, cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11-13 all'art. 22). La nullità - ossia
l'assoluta inefficacia di un provvedimento amministrativo, quale ad esempio la
notifica di un precetto esecutivo - costituisce l'eccezione: in linea di
principio già può darsi sanatoria se l'atto inizialmente carente non ha determinato
qualsivoglia danno al soggetto di diritto che se ne prevale (STF [CEF] 12
aprile 2000 in re Banca X., in: BlSchK 2001, p. 5, cons. 2c/aa; Cometta, op.
cit., n. 4 e 8 all'art. 22). Detto altrimenti, se un precetto esecutivo è stato
notificato all'escusso in modo carente, i suoi effetti decorrono solo dal
momento in cui l'interessato ne ha avuto corretta nozione ed è quindi stato in
grado di tutelare i propri diritti (DTF 120 III 116 cons. 3b; 110 III 11 cons.
2; 104 III 12; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, Losanna 1999, n. 26 alle note introduttive agli art. 64-66, p. 966). Nullità
si ha per contro ove l'escusso non abbia mai avuto conoscenza del contenuto del
precetto esecutivo (Paul Angst, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, n. 23
all'art. 64).
b) La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nell'eventualità
di una notifica viziata, il debitore non può pretendere una nuova e regolare
notifica di un atto esecutivo, se la stessa non gli fornirebbe alcun ragguaglio
supplementare sull'esecuzione e i suoi diritti sono salvaguardati malgrado la
notificazione difettosa. Non può infatti essere riconosciuto al ricorrente un
interesse a far unicamente constatare l'irregolarità di una notifica (DTF 112
III 81 cons. 2b e rinvio; Gilliéron, op. cit., n. 60 all'art. 66). Per costante
giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine pratico (STF
23 agosto 1993 in re Inter Consultant H.-R. Studer SA, in: JdT 1996 II 21 cons.
3; Jean-François Poudret
/ Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 3.2.1 all'art. 78,
p. 729) di procedura esecutiva - non ottenibile in altro modo - e non alla
semplice constatazione di un errato comportamento (DTF 97 III 38 cons. 2 e
rif.; Kurt Amonn /
Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 6 n. 2, p. 35; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4 all'art.
7, p. 115 s.). Il requisito si realizza quando vi è un
pregiudizio di natura patrimoniale, non necessariamente irreparabile. Va
ricordato che la procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo
procedurale ben definito nell'esecuzione in corso e non per altri fini (DTF 110
III 89 cons. 1b, 105 III 36 s., 91 III 46 s. cons. 7).
- Nel
caso di specie vi è certezza che i tre precetti esecutivi sono giunti nella
sfera di influenza dell'escusso, atteso che sono state interposte tre
opposizioni - tempestive e ritualmente valide - da parte dell'allora suo
patrocinatore avv. __________, a prescindere dall'esistenza o no di una procura
presso l'UEF di Bellinzona che tanto interesse ha inutilmente suscitato nel
ricorrente come se il rapporto di mandato potesse sorgere solo in forma scritta
e non anche per atti concludenti.
a) È appena il caso di rilevare che l'esecuzione n. __________
promossa dal Comune di __________ per fr. 27'844.15 oltre accessori è iniziata
il 15 dicembre 1997/26 gennaio 1998; la domanda di prosecuzione del 18 novembre
1998 si fonda sulla sentenza 6 novembre 1998 della CEF resa su appello 18
giugno 1998 presentato dall'avv. __________ per l'escusso __________, ritenuto
che il giudizio d'appello ha confermato il pronunciato pretorile di rigetto
definitivo dell'opposizione. In sentenza __________ è indicato come
rappresentato dall'avv. __________. Con ulteriore sentenza 21 luglio 1999 la
seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha poi respinto l'appello 17
maggio 1999 di __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, volto alla
riforma del giudizio pretorile che non aveva respinto la domanda dell'escusso
di annullare l'esecuzione n. __________.
b) Lo stesso può
dirsi per l'esecuzione n. __________ del 1. aprile 1998 per fr. 36'465.05 oltre
accessori con la Cassa di compensazione AVS __________ quale parte creditrice.
La domanda 11 dicembre 1998 di proseguire l'esecuzione si fonda sulla sentenza
25 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, cresciuta
in giudicato, che ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso.
__________ __________ è indicato in sentenza come rappresentato dall'avv.
__________.
c) Quanto
all'esecuzione n. __________ del 10 maggio 1999 per fr. 1'070.-- oltre
accessori promossa dalla __________ __________, la domanda 23 settembre 1999 di
proseguire l'esecuzione si fonda sulla sentenza 20 settembre 1999 del Giudice
di pace del Circolo di Bellinzona, cresciuta in giudicato, che ha rigettato in
via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso.
d) Le
complicanze frapposte da __________ alla corretta notifica di ogni atto esecutivo
connesso con le tre esecuzioni hanno solo consentito un differimento della
conclusione delle procedure, senza comunque metterne in dubbio la legittimità.
All'escusso era infatti ben noto come l'avv. __________ __________ fosse il suo
patrocinatore nel periodo dal 1994/1995 fino al novembre del 1999 (cfr. verbale
12 dicembre 2000). Dalla narrativa fattuale emerge con sufficiente chiarezza, a
prescindere dai reiterati tentativi dell'escusso di contestare l'evidenza, che
i tre precetti esecutivi sono stati notificati correttamente, visto l'esito,
all'avv. __________ che si è poi determinato nell'interesse del suo mandante,
non solo interponendo tempestive opposizioni ma anche seguendone il complesso
iter giudiziario su più ordini di giudizio. Non è ipotizzabile altra logica interpretazione
in connessione al fax 13 luglio 1999 (ore 10.15), trasmesso in copia anche
all'avv. __________ __________ "per la formulazione dell'opposizione".
In siffatta evenienza __________ __________ ha scritto all'UEF di Bellinzona,
in relazione all'esecuzione n. __________, segnalando di essere stato chiamato
dall'avv. __________ __________ "anche nell'ambito di una PE promossa a
mio carico dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per conto di una
SA appartenente a un mio cliente ma che mi vede responsabile". All'escusso
era stata ventilata l'ipotesi di una notifica del precetto esecutivo in via
edittale ["il sig. avv. __________ mi dice che il Capo dell'Ufficio se non
ritiro la PE - recte: il precetto esecutivo - provvederà alla
pubblicazione"], che era stata ritenuta da __________ come una minaccia
mossagli dall'Ufficiale d'esecuzione ["certe minacce mi fanno solo sorridere,
di compatimento sia chiaro"]. Nel citato fax __________ ha conferito
procura all'avv. __________, autorizzandolo a farsi trasmettere dall'UEF di
Bellinzona in busta chiusa l'atto esecutivo ["se è vero come è vero che la
presente è da considerarsi anche quale procura per il sig. avv. __________, al
quale il documento va rimesso in busta chiusa per salvaguardare il diritto alla
riservatezza"].
e) Né si può
dimenticare che con doppio invio (raccomandato e per posta semplice) di data 19
luglio 1999, l'UEF di Bellinzona ha comunicato a __________ in merito alla
notifica dei precetti esecutivi - con copia per conoscenza all'avv. __________
__________ e alla CEF quale Autorità cantonale di vigilanza - che "da
diversi anni riscontriamo notevoli difficoltà nel procedere alla notifica di
atti esecutivi spiccati nei suoi confronti. L'Autorità di vigilanza che ci
legge in copia è d'altronde ampiamente documentata nell'ambito di alcuni
ricorsi da lei trattati. Nella fattispecie prendiamo da lei atto che ha
rilasciato una procura all'avv. __________ per la notifica con relativa
opposizione di una procedura esecutiva emessa per conto dell'amministrazione
federale delle contribuzioni".
f) Il
ricorrente sembra poi non avvedersi che con provvedimento 7 ottobre 1999 l'UEF
di Bellinzona lo aveva convocato per l'11 ottobre 1999 per procedere all'allestimento
del verbale di pignoramento nelle esecuzioni n. __________ ____________________
e n. ____________________, con la comminatoria che "in caso di mancata
comparsa non giustificata, chiederemo l'intervento della Polizia cantonale per
la sua traduzione forzata, senza darle altro avviso". Questo provvedimento
è poi stato ritrasmesso per fax (9 ottobre 1999, ore 07.29) da __________ al
suo patrocinatore avv. __________ e per conoscenza anche all'avv. __________
che verosimilmente lo assisteva in altra procedura, con l'aggiunta seguente:
"Signor avv. __________, stamani ricevo questo documento e non mi è dato
di sapere di che si tratta. Visto che i rapporti UEF sono da lei curati, le
comunico che siccome io sono cittadino al 20% delle mie possibilità per i
motivi che lei sa, vale la presa di posizione dell'avv. __________ nei
confronti di PP. In ogni caso, io per tutta la settimana sono occupato per ben
altre cose. Siccome tutto è originato dalla faccenda __________, l'UEF può
porre in atto tutto quanto gli occorre per il tramite del Presidente dell'Istituto".
g) Con fax 9 ottobre 1999 (ore 07.57), __________ si era poi
rivolto congiuntamente agli avv__________ e __________ __________, con copia
per conoscenza all'UEF di Bellinzona, censurando l'atto 7 ottobre 1999 dell'UEF
di Bellinzona, nel senso che la minaccia di traduzione forzata ad opera della
forza pubblica viene respinta "almeno sino a quando lo Stato mi renderà
giustizia a cominciare con il darmi una risposta da parte (...) del __________,
che di fronte ad accuse per reati compiuti da due agenti nemmeno si fa
vivo".
h) Sollecitato -
a giusta ragione, vista la dilatazione dei tempi incompatibile con il principio
di celerità che informa il diritto esecutivo federale - l'UEF di Bellinzona non
ha potuto far altro che chiedere l'intervento della Polizia cantonale per poter
procedere negli incombenti di pignoramento. Anche questo tentativo non ha però
portato ad alcun risultato, come si evince dal rapporto 4 novembre 1999 descritto
nella narrativa fattuale sub T cui si rinvia.
i) Ne consegue
che non può darsi qualsivoglia spazio all'ipotesi ricorsuale - temeraria - di
nullità della notifica dei tre precetti esecutivi e degli atti successivi. Il
gravame deve pertanto essere respinto, con il rilievo che della temerarietà si
terrà conto nei termini dell'art. 20a cpv. 1 secondo periodo LEF (cfr. infra al
cons. 6).
- a) Le autorità
cantonali di vigilanza non sono solo autorità di ricorso ex art. 17 LEF -
rispettivamente in conformità dell'art. 18 LEF nei nove Cantoni, tra cui non vi
è il Ticino, in cui vige il doppio grado di giurisdizione in materia di ricorso
d'esecuzione forzata (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, n. 2 all'art. 18) - ma anche istanze disciplinari nel
senso dell'art. 14 cpv. 2 LEF e di vigilanza in senso lato (Cometta, op. cit., n. 9 all'art. 17).
In quest'ultima funzione, quando vengono a conoscenza - ad esempio su
segnalazione dell'ispettorato d'esecuzione e fallimento o in connessione con
l'esame di un ricorso - che in un caso concreto si realizzano aritmie di
funzionamento incompatibili con i rigorosi criteri d'ordine temporale che
caratterizzano il diritto esecutivo federale, occorre che le autorità di
vigilanza si attivino con la necessaria tempestività e diano disposizioni
precise affinché venga posto fine allo stato anomalo. Se la questione fosse di
interesse generale, sarebbe anche opportuno che le direttive si materializzassero
in forma di circolare a tutti gli organi di esecuzione e fallimento del Cantone.
b) Nel caso di
specie, dopo le vicende giudiziarie indicate nella narrativa fattuale sub A cui
si rinvia, le tre esecuzioni iniziate il 15 dicembre 1997 (Comune di
__________, esecuzione n. __________), il 1. aprile 1998 (Cassa di compensazione
AVS __________, esecuzione n. ) rispettivamente il 10 maggio 1999
(, esecuzione n. __________) sono giunte allo stadio della domanda di
prosecuzione rispettivamente in data 18 novembre 1998, 11 dicembre 1998 e 23
settembre 1999. Nonostante il notevole impegno profuso dall'UEF di Bellinzona
per procedere negli incombenti di pignoramento - espresso in una serie di atti,
peraltro dovuti, interpretati però dall'escusso in senso contrario all'intento
di palmare evidenza che ne era sotteso - risulta che a distanza di oltre due
anni l'esecuzione dei tre pignoramenti sia ancora ben lungi dall'essere stata
attuata. Sulle difficoltà correlate, si rinvia all'impossibilità pratica di
accedere al domicilio di __________ anche per la forza pubblica (cfr. narrativa
fattuale sub T). A siffatto comportamento illecito si deve porre fine in tempi
brevi.
- a) Per l'art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto, sotto minaccia
di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n.1
CP), come pure a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un
sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in
suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 164 n.1 e 323
n.2 CP).
b) Se il
debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento
o di farvisi rappresentare, l'ufficio d'esecuzione può ordinarne l'accompagnamento
per mezzo della polizia (art. 91 cpv. 2 LEF).
Sulla liceità dei
mezzi coercitivi, cfr. DTF 87 III 87-97 (parere del 6 dicembre 1961 della
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all'Autorità
cantonale di vigilanza del Canton Berna, i cui principi sono stati dichiarati
ancora formalmente in vigore in virtù della Circolare n.37 del Tribunale federale
del 7 novembre 1996 riferita all'elenco aggiornato delle circolari, istruzioni,
lettere e dei pareri, pubblicato in DTF 122 III 332-335).
L'ordine di
accompagnamento per mezzo della polizia non costituisce misura privativa della
libertà e non è quindi lesivo dei principi dedotti dall'art. 5 CEDU (cfr.,
mutatis mutandis, la sentenza 14 agosto 1995 del Kassationsgericht del Canton
Zurigo, in: ZR 1996 n.78 p.242-245).
c) Su richiesta
dell'ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario,
l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia (art. 91 cpv. 3 LEF).
Siffatta normativa
è espressione del principio, del tutto ovvio in uno Stato di diritto, secondo cui
gli organi statali dispongono della forza pubblica per l'attuazione di tutte le
loro funzioni istituzionali: detto altrimenti, il diritto esecutivo federale
impone l'intervento diretto dell'autorità di polizia quando non è ragionevolmente
possibile farne a meno, ad esempio quando chi è parte nel procedimento
esecutivo manifesta attitudini manifestamente contrarie a norme cogenti del diritto
pubblico federale che esigono tempestiva attuazione. Non è infatti possibile,
avuto riguardo al principio di celerità che connota il diritto esecutivo svizzero,
differire nel tempo l'esecuzione delle varie fasi procedurali - ad esempio l'esecuzione
del pignoramento - solo perché l'escusso vi si oppone e la procedura penale
connessa alla violazione degli art. 164 n.1, 323 n.1 e 2 CP, in relazione all'art.
91 cpv. 1, 2 e 3 LEF, può comportare una durata di qualche consistenza
temporale (sulla nozione di tempestività nella prassi, cfr. Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n.
31-33 all'art. 17).
d) L'ufficio
d'esecuzione deve ricordare esplicitamente agli interessati i loro obblighi
come pure le conseguenze penali dell'inosservanza (art. 91 cpv. 6 LEF).
Il pignoramento
impone quindi all'escusso tutta una serie di doveri procedurali, tra cui anche
quello di essere presente o di farsi rappresentare, la cui violazione trae seco
le note conseguenze dal profilo penale, oltre al ricorso alla forza pubblica
previsto dall'art. 91 cpv. 2 e 3 LEF (cfr. Flavio
Cometta, Diritto esecutivo federale e sanzione penale
- Reati nell'esecuzione forzata, in particolare nel concordato, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz
der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,
p. 193 s. [I], p. 197 s. [aa] e p. 211 s. [V]; Hans Wiprächtiger, Das revidierte Vermögensstrafrecht und die
Änderungen im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte, p. 73 s. [III.1], p.
77-81 [III.4], p. 81 s. [III.5] e p. 94 [III.12], in: Diritto penale economico,
Collana CFPG rossa vol. 18, Lugano 1999; Jörg
Rehberg / Niklaus Schmid, Strafrecht III, 6. ediz., Zurigo 1994, p. 257 ss.;
Günter Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, 4. ediz., Berna 1993, p. 394 ss.; Peter Albrecht, Kommentar zum schweizerischen
Strafrecht, Berna 1990, n. 6 all'art. 163 CP; Robert
Hauser, Der Schutz von Schuldbetreibung und Konkurs durch das Strafrecht,
in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 31 ss.; Stefan Trechsel, Schweizerisches StGB, Kurzkommentar,
-
ediz., Zurigo 1997, n. 1 s. all'art. 323 CP; Vital Schwander, FJS 1964, n. 1133 p. 1; DTF 106 IV 281 cons.
3; SJZ 1971, p. 212 s., n. 103).
-
Se
l'organo d'esecuzione non riesce a svolgere con i propri mezzi l'atto
procedurale richiesto, deve ricorrere all'aiuto della forza pubblica.
a) La polizia,
sia essa comunale o cantonale, agisce quale organo ausiliario dell'UEF e deve
eseguire l'ordine impartito senza poterne discutere la legittimità dal profilo
del diritto esecutivo federale: detto altrimenti, se l'UEF chiede alla polizia
per errore di aprire i locali dell'escusso senza che ve ne sia motivo, sarà il
Cantone a risponderne ex art. 5 cpv. 1 LEF, riservato l'esercizio del diritto
di regresso sull'ufficiale in conformità dell'art. 5 cpv. 3 LEF.
b) Se la
richiesta d'aiuto all'autorità di polizia è conforme alla LEF, il modo d'attuazione
dell'intervento rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità della polizia,
nell'ossequio dei fondamenti costituzionali del diritto amministrativo, tenendo
conto dei principi di legalità e di proporzionalità che lo connotano (cfr. Rainer Schweizer, Entwicklungen im Polizeirecht
von Bund und Kantonen, in: AJP 1997, p. 384).
L'intervento di
polizia in materia di pignoramento è misura nota non solo nel nostro
ordinamento (cfr. per la Francia, Modalité d'ouverture forcée des portes à l'occasion
des procédures de saisie. Réglementation, in: La Semaine Juridique [JCP], Éd.
G, n° 9, 1996, p. 33): di regola consiste nell'accompagnamento dell'escusso nei
locali dell'organo d'esecuzione o nel luogo in cui deve essere eseguito materialmente
il pignoramento (art. 91 cpv. 2 LEF) e nell'apertura di locali e ripostigli (art.
91 cpv. 3 LEF), ritenuto che con ripostiglio va inteso qualcosa di chiuso il
cui contenuto sfugge alla vista, ad es. una cassaforte, un cassetto chiuso,
ecc.
c) Nel caso di
specie, i tre pignoramenti vanno eseguiti al domicilio dell'escusso __________
in termini di tempo brevi, dopo che sarà cresciuta in giudicato questa sentenza
e dopo che sarà stato notificato all'escusso l'avviso di pignoramento nelle tre
esecuzioni. Nel computo dei tempi si dovrà tener conto della protrazione di
fatto che potrà darsi nell'ipotesi di una notifica in via edittale. Nonostante
ripetuti tentativi di procedere negli incombenti di pignoramento anche con
l'ausilio della Polizia cantonale (cfr. narrativa fattuale sub T), l'escusso
non aprendo la porta della sua abitazione benché tempestivamente avvisato del pignoramento,
l'UEF di Bellinzona dovrà agire secondo le modalità seguenti (cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 14 n. 1 s., p. 97 s. e § 22
n.29-33, p. 154 s.), tenendo conto del conclamato rifiuto dell'escusso - sin
qui manifestato e dimostrato dalla narrativa fattuale - di ritirare invii
raccomandati e di lasciarsi intimare dalla polizia comunale e cantonale atti
esecutivi e giudiziari, per non parlare dei rapporti conflittuali che talora
hanno connotato il mandato di patrocinio con l'avv. __________, rispettivamente
sono suscettibili di influire su quello con l'avv. __________ (cfr. narrativa
fattuale sub M2):
aa) l'UEF
di Bellinzona dovrà notificare l'avviso di pignoramento nelle tre esecuzioni n.
__________, __________ e __________ a __________, al suo domicilio di
____________________, con invio raccomandato [per ragioni di prova] e
contestuale invio semplice [per la propensione dell'escusso di ritirare e
leggere gli atti di cui può non essere agevole dimostrarne l'invio];
bb) inviare
nel contempo per raccomandata l'avviso di pignoramento nelle tre esecuzioni
anche all'attuale patrocinatore avv. __________, che in questo momento risulta
ancora essere patrocinatore legittimato alla ricezione della sentenza connessa
al gravame inoltrato e agli atti esecutivi che ne derivano, salvo avviso di segno
contrario se ciò non dovesse più essere rispondente ai fatti;
cc) se
l'invio raccomandato non potesse essere notificato a __________ e se l'avv.
__________ dovesse dichiarare di non essere più legittimato a patrocinarlo o comunque
formulasse riserve sui suoi poteri di rappresentanza, l'UEF di Bellinzona
procederà senza indugio alla notifica in via edittale dell'avviso di
pignoramento nelle tre esecuzioni;
dd) notificato
l'avviso di pignoramento, ove l'escusso non dichiarasse espressamente all'UEF
di Bellinzona la sua disponibilità all'esecuzione del pignoramento secondo le
modalità dell'art. 91 LEF, l'organo d'esecuzione forzata chiederà l'immediato
aiuto dell'autorità di polizia cantonale in ordine all'apertura dei locali dell'appartamento
e dei ripostigli ubicati al domicilio di __________, per consentire finalmente
l'esecuzione del pignoramento, ritenuto che lo Stato di diritto esige - per
precisa volontà del legislatore federale - che siffatto pignoramento abbia
luogo senza indugio (cfr. art. 89 LEF).
- Il
ricorso di __________ va respinto.
Non
si assegnano indennità ai creditori procedenti, perché così è imposto dal
diritto federale (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Sulle
spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Tuttavia,
la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede
può essere condannata a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di
tasse e spese. Soggetti a sanzione disciplinare sono tanto il ricorrente e il
suo rappresentante quanto ogni parte interessata al procedimento (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n.
12 ad art. 20a).
Nel
caso sottoposto ad esame, la gravità dell'agire dell'escusso (cfr. cons. 2)
realizza in tutta evidenza i presupposti della temerarietà e della malafede, il
solo intento perseguito con il gravame altro non potendo ragionevolmente essere
che l'ulteriore differimento del momento dell'inevitabile pagamento o comunque
della conclusione della procedura con l'emissione, se del caso e ove ne
ricorrano i presupposti, dell'eventuale attestato di carenza di beni. Date
queste premesse si impone la sanzione ex art. 20a cpv. 1 secondo periodo LEF
della multa di fr. 400.--, cui va aggiunto il pagamento di tassa di giustizia e
spese in complessivi fr. 100.--.
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 66 cpv. 4 n. 2, 89, 90 e 91 LEF; 61
cpv. 2 lett. a OTLEF; 164 n. 1, 323 n.1 e 2 CP,
pronuncia: 1. Il ricorso
9 febbraio 2000 di __________, è respinto.
- È
fatto ordine all'UEF di Bellinzona di notificare l'avviso di pignoramento nelle
tre esecuzioni n. __________ (precettante: il Comune di __________), __________
(precettante: Cassa di compensazione AVS ) e __________ (precettante):
2.1. a __________,
al suo domicilio di __________, con invio raccomandato e contestuale invio
semplice;
2.2. all'avv.
____________________, quale patrocinatore di __________, con l'invito di
comunicare senza indugio all'UEF di Bellinzona se non fosse più legittimato al
patrocinio.
2.3. Ove l'invio
raccomandato non potesse essere notificato a __________ e se l'avv. __________
dichiarasse di non essere più legittimato a patrocinarlo o comunque formulasse
riserve sui suoi poteri di rappresentanza, l'UEF di Bellinzona procederà senza
indugio alla notifica in via edittale dell'avviso di pignoramento nelle tre esecuzioni.
-
Notificato
l'avviso di pignoramento, ove l'escusso non dichiarasse all'UEF di Bellinzona
espressamente entro 10 giorni dalla notifica la sua disponibilità
all'esecuzione del pignoramento secondo le modalità dell'art. 91 LEF, l'organo
d'esecuzione forzata chiederà l'aiuto della Polizia cantonale in ordine
all'apertura dei locali dell'appartamento e dei ripostigli ubicati al domicilio
di __________, per il giorno fissato per l'esecuzione del pignoramento.
-
__________,
è condannato alla multa di fr. 400.--.
-
Tassa
di giustizia e spese in complessivi fr. 100.-- sono a carico di __________.
-
Non
si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione all'Ufficio
esecuzione e fallimenti di ________, con l'ordine di procedere come ai
dispositivi n. 2 e 3.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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