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Numero d'incarto:
15.2000.48
Data decisione, Autorità:
15.05.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00048
Lugano
15 maggio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso per ritardata giustizia 22 marzo 2000 di
__________ rappr. dall'avv.
contro__________
__________ nell'ambito del fallimento della società
viste le osservazioni
10 maggio 2000 dell’UF di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
il 31 gennaio 1990 veniva dichiarato il fallimento della __________;
che in data 11 aprile 1990 __________ notificava il proprio credito
nel fallimento __________;
che
dall’esame del nutrito scambio di corrispondenza tra il legale della ricorrente
e l’Ufficiale dei fallimenti risulta che quest’ultimo far tempo dal 1993
veniva ripetutamente sollecitato a depositare la graduatoria e convocare la
seconda assemblea dei creditori;
che,
a mente della ricorrente, la procedura sarebbe ferma dal 1997;
che
con ricorso per denegata giustizia ex art. 17 cpv. 3 LEF, datato 22 marzo 2000,
__________ si aggrava contro l’operato dell’UF di Lugano chiedendo che a
quest’ultimo venga ordinato immediatamente di riattivare e portare a compimento
la procedura fallimentare in oggetto;
che
per l’art. 247 cpv.1 LEF entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le
insinuazioni, l’amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione
dei crediti;
che
l’autorità di vigilanza può, all’occorrenza, prorogare questi termini (art. 247
cpv. 4 LEF);
che
nel caso di specie, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla dichiarazione di
fallimento, la procedura si é protratta oltre ogni ragionevolezza;
che
con le proprie osservazioni l’UF di Lugano ha comunicato che a partire dal 17
maggio 2000 verrà depositata la graduatoria del fallimento __________;
che
l’Ufficio ha altresì comunicato che la procedura di liquidazione fallimentare
potrà essere ultimata entro fine anno;
che
per evitare ulteriori interruzioni della procedura, va ordinato all’UF di
Lugano di comunicare a questa Camera ogni elemento che impedisca la conclusione
della liquidazione fallimentare nei termini previsti;
che
sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre
ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto
amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean
- François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato
per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons.
2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 e
247 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 marzo 2000 __________, __________, è evaso nel
senso dei considerandi.
1.1 Di
conseguenza è fatto ordine all’UF di Lugano di comunicare tempestivamente a
questa Camera ogni elemento che impedisca la conclusione della liquidazione del
fallimento __________ entro la fine del corrente anno.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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