AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.52
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00052
Rinvio TF
Lugano
2 maggio 2000/FP/fc/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 novembre 1998 di
__________,
rappr. da: __________
Contro
__________ e meglio contro gli “stati di riparto” 15
novembre 1998 nell’ambito della realizzazione delle part. __________,
__________ e __________ di proprietà di
procedura
concernente anche
e
entrambi patr. dall'avv. __________
e
__________ patr.
dall'avv. __________
nonché
patr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni
- 30 novembre 1998 di __________ e __________ - 3
dicembre 1998 di __________ e __________ - 3 dicembre 1998 della __________ -
16 dicembre 1998 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno nei
confronti della __________ e __________ per l'incasso dei loro crediti.
B. In
data 22 settembre 1998 venivano depositati gli elenchi oneri delle part.
__________, __________ e __________ di __________ - Contra di proprietà
dell'escussa.
C. I
fondi venivano realizzati a pubblico incanto il 30 ottobre 1998. Il ricavo dei
singoli immobili risulta essere il seguente:
Part.
__________ di __________ - __________ fr. 1'500'000.--
Part.
__________ di __________ - __________ fr. 5'840'000.--
Part.
__________ di __________ - __________ fr. 1'855'000.--
D. Incassato
il prezzo di vendita e le spese di realizzazione, l’Ufficio ha provveduto ad
allestire e depositare, in data 16 novembre 1998, gli stati di ripartizione.
E. Con
ricorso 20 novembre 1998 lo __________ insorge contro gli stato di
ripartizione, asseverando che l’UEF non avrebbe considerato quali spese di
realizzazione del fondo le imposte federali sull'utile della vendita,
ammontanti a :
Part.
__________ di __________ - __________ fr. 31'242.--
Part.
__________ di __________ - __________ fr. 120'063.--
Part.
__________ di __________ - __________ fr. 35'270.--
F. Con
osservazioni 16 dicembre 1998 l’UEF di __________ postula la reiezione del
gravame affermando che le imposte in oggetto non sono state considerate in sede
di ripartizione, poiché non inserite negli elenchi oneri dei singoli immobili
G. Con
sentenza 4 gennaio 2000 questa Camera ha accolto il ricorso dello __________
ordinando all’UEF di __________ di rettificare gli stati di ripartizione delle
part. __________, __________ e __________ di __________ - __________ a p. 1
,nel senso che i rispettivi importi di fr. 31'242.--, 120'063.-- e 35'270.--,
relativi all’imposta federale utile sulla vendita sono da ritenere spese di
realizzazione, da prelevare sul prezzo di aggiudicazione prima della
distribuzione del ricavo della vendita delle part. __________, __________ e
__________ di __________.
H. Tale
sentenza è stata impugnata da __________ e __________, nonché da __________ e
__________ con ricorsi 21 gennaio 2000 alla Camera delle esecuzioni e
fallimenti del Tribunale federale, la quale il 21 marzo 2000, accogliendo i
gravami, ha annullato il giudizio di prima istanza, rinviando la causa
all’Autorità cantonale di vigilanza per una nuova decisione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 157 cpv. 2 LEF la somma netta ricavata dalla
realizzazione del pegno viene distribuita ai creditori pignoratizi sino a
concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima
realizzazione e le spese di esecuzione. Se la somma ricavata non basta a
soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e
determina i loro riparti, avuto riguardo all'art. 219 cpv. 2 e 3 LEF (art.
157cpv. 3 LEF). Determinante per stabilire l'ammontare e il rango dei singoli
crediti, è l'elenco oneri (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs -
und Konkursrechts, Berna 1997, § 33 n.36, p.270) Sulla somma ricavata si
prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di
ripartizione (art. 157 cpv. 1 LEF).
- La
costante giurisprudenza del Tribunale federale qualifica l’imposta sul maggior
valore immobiliare dovuta a seguito di un’esecuzione in via di realizzazione
del pegno immobiliare quale spesa di realizzazione ai sensi dell’art. 157 cpv.
1 LEF da prelevarsi sul prezzo d'aggiudicazione (cfr. DTF 122 III 246 cons.
5a). Nel caso di specie, l‘imposta federale utile sulla vendita non costituisce
un‘imposta speciale che sorge per effetto della realizzazione dell’immobile,
quale l’imposta sul maggior valore immobiliare. Si tratta per contro della
normale imposta federale diretta, ossia dell’imposta ordinaria, che per le
persone giuridiche viene determinata e riscossa ogni periodo fiscale
sull’intero utile netto conseguito dalla contribuente. Oggetto dell’imposta è
l’utile netto complessivo, vale a dire la differenza tra la sostanza propria
all’inizio e alla fine dell’esercizio annuale, ciò che esclude la possibilità
di considerare il tributo stesso una spesa di realizzazione da detrarre dal
provento della vendita nell'ambito di una procedura di realizzazione del pegno.
Di conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito, le
imposte federali utile sulla vendita ammontanti a :
Part.
__________ di __________ - __________ fr. 31'242.--
Part.
__________ di __________ - __________ fr. 120'063.--
Part.
__________ di __________ - __________ fr. 35'270.--
non sono
da ritenere quali spese di realizzazione ex art. 157 cpv. 1 LEF da
prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita dei fondi, sul
prezzo di aggiudicazione.
- Ne
consegue la reiezione del gravame
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 261 e 262 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 20 novembre 1998 dello __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster