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Numero d'incarto:
15.2000.63
Data decisione, Autorità:
15.05.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00063
Lugano
15 maggio
2000/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l’istanza 4 maggio 2000 dell’UEF di Locarno tendente a far
determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
(patr.
dallo Studio legale __________)
nella
società semplice composta dei soci
nell'esecuzione n.
__________ dell’UEF di Locarno promossa dalla
visto il pignoramento 23 giugno 1999 dell'interessenza dell'escusso
nella società semplice __________ e __________, a valere anche per l'esecuzione
n. __________ successivamente estinta per intervenuto pagamento;
richiamata la domanda di vendita 18 ottobre 1999 della creditrice e
la successiva comunicazione della domanda di realizzazione del 19 ottobre 1999
riferita all'esecuzione n. __________;
preso atto che il 1. dicembre 1999 le parti sono state citate per
l'esperimento di conciliazione;
considerato che nel corso dell’esperimento di conciliazione,
tenutosi il 17 gennaio 2000, la precettante ha concesso a __________ una
dilazione di pagamento fino alla fine di febbraio 2000, atteso che "entro
questa data probabilmente verranno trovati degli accordi per il
pagamento";
richiamato l'atto 6 marzo 2000, denominato "Urgente ultima
diffida di pagamento", inviato dall'UEF di Locarno all'escusso con la
comminatoria che, in caso di mancato pagamento dell'importo di "fr.
25'200.-- corrispondente alle quote scadute per il periodo dal 1. giugno 1999
al 29 febbraio 2000", l'organo d'esecuzione forzata avrebbe proceduto agli
adempimenti d'ordine penale in relazione all'art. 169 CP;
preso atto dello scritto 6 marzo 2000 del patrocinatore dell'escusso
all'UEF di Locarno e alla precettante, da cui risulta che il 1. marzo 2000
__________ avrebbe dato un ordine di pagamento per fr. 19'600.-- a favore
dell'UEF di Locarno, importo superiore a quanto richiesto il 1. dicembre 1999
con altra "ultima diffida di pagamento";
rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato dall'UEF di
Locarno con provvedimento 7 marzo 2000 non ha sortito effetto alcuno;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici
incanti, come proposto dall’Ufficio;
reso attento l'escusso della sua possibilità di evitare la
conclusione della vicenda esecutiva con la realizzazione dell'interessenza,
purché faccia fronte con tempestività allo scoperto ancora esistente, atteso
che i tempi tecnici per procedere ai pubblici incanti consentono di fatto
un'ulteriore dilazione;
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
PRONUNCIA
-
È
ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza
spettante a __________ nella società semplice composta dei soci __________ ed
__________, interessenza pignorata nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di
Locarno promossa dalla __________
-
Intimazione
all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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