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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.7
Data decisione, Autorità:
16.02.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00007
Lugano
16 febbraio
2000 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12
gennaio 2000 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l'operato dell' Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio
contro l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 nell'esecuzione n. __________
promossa contro il reclamante da
__________ patr. dall'avv.
viste le osservazioni : - 21
gennaio 2000 della __________;
- 13
gennaio e 3 febbraio 2000 dell'UEF di Locarno;
rilevato che con decreto presidenziale 17 gennaio 2000 al ricorso è
stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto
-
che
con PE n. __________ dell'UEF di Locarno la __________ ha escusso __________
per l'incasso di fr. 5'170.65 oltre interessi;
-
che
sul PE destinato alla creditrice appare il timbro indicante "nessuna
opposizione";
-
che
l'escutente, con domanda 16 dicembre 1999, ha chiesto il proseguimento
dell'esecuzione;
-
che
il 3 gennaio 2000 l'UEF di Locarno ha inviato alle parti l'avviso di
pignoramento;
-
che
con ricorso 12 gennaio 2000 __________ si è aggravato contro l'avviso,
sostenendo di avere interposto opposizione al PE al momento della notifica.
Davanti all'agente di polizia del Comune di __________, egli avrebbe apposto di
suo pugno sul PE le parole "faccio opposizione" e la firma autografa;
-
che
per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo
verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione
-
che
l'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente
che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre
opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso
(Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF);
-
che
il debitore ha prodotto l'originale del suo esemplare del PE sul quale appare
l'indicazione "faccio opposizione" scritta a mano dal debitore e in
calce accanto all'indicazione "Firma:" la firma del debitore;
-
che
l'appuntato __________, che aveva proceduto alla notifica del PE, ha
confermato, nel rapporto informativo 26 gennaio 2000 all'attenzione del Comando
di polizia di __________, che __________ in occasione della notifica ha scritto
di proprio pugno l'indicazione "faccio opposizione",
sottoscrivendola;
-
che
la dichiarazione scritta dell'appuntato __________, persona del tutto estranea
alla vicenda, costituisce un mezzo di prova sufficiente per attestare
l'intervenuta tempestiva opposizione del precettato;
-
che
per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la
domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui l'avviso di pignoramento 3
gennaio 2000 va dichiarato nullo;
-
che
il ricorso 12 gennaio 2000 __________ va quindi accolto;
-
che
non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 22,
74 e 78 LEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 gennaio 2000 __________, è accolto.
- L'opposizione
interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno è dichiarata
valida.
2.1. Di
conseguenza è dichiarato nullo l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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