AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00201
Data decisione, Autorità:
07.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00201
DOMANDA
DI REVISIONE
Lugano
7 maggio 2001
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale federale (considerato parzialmente quale domanda di revisione alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale Autorità di
vigilanza) 25 aprile 2001 di
contro
la sentenza 6/11 aprile 2001 della Camera di esecuzione e fallimenti
quale Autorità di vigilanza nell’inc. 15.2000.140 su ricorso 2 agosto 1999
contro l’operato dell’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano e
meglio contro lo “stato di riparto provvisorio” 22 luglio 1999 nel fallimento
procedura
concernente anche
nonché
richiamate
le ordinanze presidenziali 29 gennaio 2001,
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 28 luglio 1992 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato
il fallimento della società __________ in liquidazione.
B. Il
4 dicembre 1997 ha avuto luogo l’incanto della part. __________ di Lugano di
proprietà della fallita, aggiudicata per l’importo di fr. 1'498'000.–.
C. In
data 22 luglio 1999 l'UF di Lugano depositava lo "Stato di riparto
provvisorio” del fallimento __________ in liquidazione. Il ricavo a
beneficio dei creditori, risulta così composto:
I. Attivo
Ricavo
incanto fr. 1'498'000.–
Reddito
degli immobili fr. 433'178.10
Totale
attivo fr. 1'931'178.10
II. Riparto
Spese
di massa
a)
Crediti ex art. 262 cpv. 2 LEF
Imposta
cantonale 1993/96 + int. fr. 58’199.95
Imposta
cantonale 1997 fr. 8'412.30
Imposta
comunale 1993/96 + int. fr. 47'559.55
Imposta
comunale 1997 fr. 5'589.30
IFD
utile di vendita fr. 1'923.90
b) Spese
di amministrazione del fondo
Tassa
di canalizzazione 1992 fr. 1'104.65
Totale fr. 122'789.65
Ricavo
netto da ripartire fr. 1'808'388.25
D. Con
sentenza 3 agosto 2000, questa Camera ha respinto il ricorso 2 agosto 1999 di
__________ chiedente lo stralcio dallo stato di ripartizione provvisorio delle
spese e dei debiti di massa, nonché delle spese di amministrazione, iscritti ai
punti II a) e b) per un totale fr. 122'789.65.
E. Tale
sentenza è stata impugnata da __________ davanti al Tribunale federale, il
quale, con decisione 2 ottobre 2000, ha accolto parzialmente il ricorso e
rinviato la causa all’Autorità di vigilanza per completazione degli
accertamenti di fatto e l’emanazione di un nuovo giudizio nel senso dei
considerandi. L’autorità federale, in particolare, ha rinviato la causa a
questa Camera perché essa riesamini se effettivamente le imposte cantonale e
comunale relative al 1993 e la tassa di canalizzazione 1992 siano state
computate due volte nello stato di riparto, sia quali debiti della massa che
quali debiti del fallito.
F. Con
sentenza 6 aprile 2001, questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso 2
agosto 1999 di __________ ordinando:
– all’UF di Lugano lo
stralcio delle voci “Imposta comunale 1997” e “Imposta cantonale 1997” della
cifra II.b). (recte: II.a), nonché la voce “Tassa di canalizzazione 1992” della
cifra II.b),
– allo Stato del Canton
Ticino la restituzione dell’importo di fr. 6'448.––, e
– al Comune di Lugano
la restituzione degli importi di fr. 5'480,80 e fr. 638,25.
G. Contro
questa sentenza, __________ si aggrava con ricorso alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale. Oltre a chiedere lo stralcio
dell’”imposta federale diretta (utile di vendita)” dalla cifra II a), nonché
delle imposte cantonale e comunale 1993 dalla stessa cifra II a), la ricorrente
rileva, al punto II.3. dell’atto di ricorso, un duplice errore di questa
Camera, nell’avere dimenticato, nel dispositivo, di ordinare all’UF lo stralcio
delle imposte cantonale e comunale 1993 e della tassa di canalizzazione 1992 a
pagina 8 dello stato di riparto, nonché di aver, nei motivi della sentenza,
indicato quale importo da stralciare a questo titolo l’importo di fr. 85'112,75
invece di fr. 27'822,30 (fr. 14'060,30 + 12'657,35 + 1'104,65).
Considerando
in diritto: 1. Con
atto 25 aprile 2001 __________ ha formulato ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale
federale contro la sentenza 6 aprile 2001 di questa Camera, facendo valere alcune
censure che già sarebbero potute essere formulate con domanda di revisione in
conformità dell’art. 26 lett. a LPR.
1.1. Il ricorso
di diritto federale ex art. 19 LEF non esclude la domanda di revisione di
diritto cantonale nei Cantoni che, come il Ticino, hanno introdotto siffatto rimedio
di diritto. Nel caso in cui vengano formulati contemporaneamente – sia nello stesso
atto che in gravami distinti – tanto il ricorso dell’art. 19 LEF alla Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quanto la domanda di
revisione all’Autorità cantonale di vigilanza, per i combinati art. 57 cpv. 1 e
81 OG il Tribunale federale sospende l’esame del ricorso fino a che l’autorità
cantonale abbia pronunciato. Nel frattempo resta sospesa la trasmissione degli
atti del procedimento cantonale al Tribunale federale per il tempo tecnico
necessario all’Autorità cantonale per determinarsi sulla domanda di revisione (Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG., vol. I,
Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 51 ad art. 19 LEF; Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, p. 745 s.).
1.2. La
qualificazione del gravame quale domanda di revisione va operata dall’Autorità
cantonale di vigilanza secondo la sua esatta natura giuridica e non solo sulla
base di una formulazione errata o imprecisa del rimedio di diritto. Con
denominazione errata si può anche intendere che il ricorrente ritiene di
doversi aggravare unicamente al Tribunale federale perché indottovi
dall’indicazione in sentenza dei rimedi di diritto – che in virtù dell’art. 20
a cpv.2 n. 4 seconda proposizione LEF si compendiano nel ricorso di diritto federale
ex art. 19 LEF – senza sapere che le stesse argomentazioni, o almeno parte di
esse, possono già essere formulate con la domanda di revisione all’Autorità cantonale
di vigilanza. Ne consegue che il ricorso ex art. 19 LEF formulato da __________
deve essere subito trattato come domanda di revisione di diritto cantonale nel
senso degli art. 25 ss. LPR, ritenuto che – per il principio di celerità e per
evitare che possano darsi sospetti di ritardata giustizia – il giudizio sulla
domanda di revisione dovrà essere pronunciato entro tempi ristretti. Da questo
modus operandi non deriverà comunque alcun pregiudizio alle parti, cui resta
aperta la via del ricorso di diritto federale contro il nuovo giudizio cantonale.
- Il
rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema
procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità
impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie
da parte di chi intende solo perdere tempo (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n.1 e 2 all’art. 27).
Nel
caso di specie è ipotizzabile il motivo di revisione dell’art. 26 lett. a LPR
(errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza).
- L’errore
manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza si realizza quando l’autorità
non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti
o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie. In linea
di principio si tratta di casi facilmente correggibili, gli elementi per
operare un esame conforme agli atti già risultando dagli stessi. Non vi è
motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l’autorità ha
scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata –
espressamente menzionata – ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un
siffatto rifiuto non è questione d’ordine fattuale bensì giuridico (Cometta, op. cit., n.1.1 e 1.2 ad
art. 26 LPR).
3.1. La nozione
di inavvertenza presuppone che il tribunale abbia omesso di considerare un atto
determinato o che l’abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo esatto tenore,
in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399–400, cons. 2a).
L’inavvertenza non concerne l’apprezzamento delle prove e neppure quello
giuridico dei fatti. La revisione non è destinata a correggere eventuali errori
di diritto del giudice – restano comunque riservati i casi in cui l’errore sia
di tutta evidenza e di immediato riscontro – e in linea di principio non può
prendere la forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Cometta, op. cit., n.1.3 e 1.4 ad
art. 26 LPR).
3.2. Chi
sostiene esservi contrasto nel senso dell’art. 26 lett. a LPR con quanto
risulta dagli atti deve cumulativamente:
– indicare in
termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo
sono stati solo parzialmente e in modo impreciso;
– dimostrare
che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.
-
ha evidenziato, al punto 3 del suo atto di ricorso, due inavvertenze manifeste
da parte di questa Camera, in quanto la medesima ha:
– dimenticato, nel
dispositivo, di ordinare all’UF quanto esposto al considerando 6.4 c) della
sentenza, ovvero lo stralcio degli importi figuranti a pagina 8 dello stato di
riparto a titolo di imposte cantonale e comunale 1993 nonché di tassa di canalizzazione
1992;
– indicato, nello
stesso considerando, quale importo da stralciare l’importo di fr. 85'112,75
invece che fr. 27'822,30 (fr. 14'060,30 + 12'657,35 + 1'104,65): si tratta
ovviamente di un errore, in quanto l’importo di fr. 85'112,75 rappresenta il guadagno
complessivo del processo riferito alle imposte cantonali per gli anni 1988–1993
(ossia fr. 46'978,20, cfr. p. 2 dello stato di riparto), alle imposte comunali
per gli anni 1988–1993 (ossia fr. 37'029,90, cfr. p. 3 dello stato di riparto)
nonché alla tassa di canalizzazione 1992 (ossia fr. 1'104,65, cfr. p. 4 dello
stato di riparto); orbene, risulta esplicitamente dallo stesso considerando 6.4
c) della sentenza impugnata che andavano stralciate unicamente le imposte
cantonale e comunale 1993 nonché la tassa di canalizzazione 1992, per gli
importi figuranti nello stato di riparto a p. 2, 3 risp. 4 (nonché, in modo più
dettagliato, nell’elenco oneri, alla voce “ipoteche legali”):
fr.
13'940,30 (cfr. elenco
oneri, p. 1 ad n. 01, “Imposta Cantonale 1993”; non sono stati contabilizzati
interessi, perché la tassazione è stata intimata il 26 giugno 1997 posteriormente
al deposito dell’elenco oneri dell'8 luglio 1996), risp.
fr.
10'288,15 (cfr. elenco
oneri, p. 2 ad n. 02, “Imposta Comunale 1993”; stessa osservazione che sopra),
e
fr.
1'104,65 (cfr. elenco
oneri, p. 2 ad n. 03, “Tassa di canalizzazione” nonché stato di riparto, a p.
4),
per un totale di fr.
25'333,10.
4.1. Di
conseguenza, per i motivi esposti al considerando 6.4 c) della sentenza
impugnata – che vengono qui confermati, malgrado le conclusioni in senso
opposto di __________ –, vanno rettificati tutti gli importi stabiliti alle
pagine 2 e seguenti dello stato di riparto in cui sono stati presi in considerazione
le imposte cantonale o comunale 1993 oppure la tassa di canalizzazione 1992,
nel senso della radiazione di queste imposte e del conseguente mutamenti dei
dati numerici (ciò che avrà per effetto un aumento, pari a fr. 25'333,10, dei riparti
a favore della ricorrente).
4.2. L’UF di
Lugano modificherà pertanto lo stato di riparto come segue:
a) riduzione
a fr. 27'880,60 (41'820,90 – 13'940,30) dell’importo di fr. 41'820,90 figurante
a pagina 2 dello stato di riparto quale “Capitale” delle imposte cantonali
1991–1993;
b) riduzione
a fr. 70'769,30 (84'709,60 – 13'940,30) degli importi di fr. 84'709,60
figuranti a pagina 2 dello stato di riparto quali somma dei crediti fatti
valere dallo Stato nonché somma “da riportare”;
c) riduzione
a fr. 33'037,90 (70'769,30 – 37'731,40) dell’importo di fr. 46'978,20 figurante
a pagina 2 dello stato di riparto quale “Guadagno del processo” a favore di
__________;
d) riduzione
a fr. 35'907,15 (46'195,30 – 10'288,15) dell’importo di fr. 46'195,30 figurante
a pagina 3 dello stato di riparto quale “Capitale” delle imposte comunali
1988–1993;
e) riduzione
a fr. 49'460,15 (59'748,30 – 10'288,15) dell’importo di fr. 59'748,30 figurante
a pagina 3 dello stato di riparto quale somma dei crediti fatti valere dal
Comune;
f) riduzione
a fr. 26'741,75 (49'460,15 – 22'718,40) dell’importo di fr. 37'029,90 figurante
a pagina 3 dello stato di riparto quale “Guadagno del processo” a favore di
__________;
g) riduzione
a fr. 120'229.45 (70'769.30 + 49'460.15) dell'importo di fr. 144'457,90
figurante a pagina 3 dello stato di riparto quale somma “da riportare”;
h) riduzione
a zero degli importi di fr. 1'104,65 figuranti a pagina 4 dello stato di
riparto quale “Tassa di canalizzazione” e “Guadagno del processo” a favore di
__________;
i) correzione,
a pagina 4, dell’importo, tra parentesi, da riportare;
k) rettifica
di tutte le cifre a pagine 5 a 8 in funzione delle modifiche che precedono, in
particolare degli importi figuranti a pagina 8 quale “Guadagno del processo”,
da ridurre a fr. 33'037,90, risp. 26'741,75 e 0, per un totale di fr. 59'779,65
invece di fr. 85'112,75.
-
Le
altre censure proposte dalla ricorrente sono punti fattuali (la qualifica
dell’”imposta federale diretta (utile di vendita)” è fondata, come indicato al
considerando 4.3, sulla tassazione relativa all’imposta federale diretta 1997,
con riferimento in particolare all’allegata motivazione) e giuridici sui quali
questa Camera si è già espressa e non configurano pertanto motivi di revisione.
Per tale ragione, il ricorso di __________ è già stato trasmesso alla Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale con avviso
dell’apertura della procedura di revisione cantonale (con riferimento agli art.
57 cpv. 1 e 81 OG, cfr. supra cons. 1.1). Di conseguenza, la presente sentenza
viene pure comunicata all’Autorità di ricorso superiore.
-
Ne
consegue l'accoglimento del ricorso limitatamente ai pregressi motivi di revisione.
Non
si prelevano spese (art. 16 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR),
perché così è disciplinato per normativa di diritto cantonale.
Richiamati
gli art. 16, 17 e 26 lett. a LPR, 57 cpv. 1 e 81 OG
pronuncia: 1. Il ricorso
25 aprile 2001 di __________, considerato in parte quale domanda di revisione,
è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza il dispositivo della sentenza 6 aprile 2001 di
questa Camera (inc.15.2000.140) viene completato con l’aggiunta di un
considerando 1.1.2 così formulato:
1.1.2. È fatto
ordine all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano di rettificare lo stato
di riparto 21 luglio 1999, depositato il 22 luglio 1999, come al considerando
4.2 della presente decisione.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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