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Numero d'incarto:
15.2001.00252
Data decisione, Autorità:
05.09.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00252
Lugano
5 settembre
2001
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 agosto 2001 di
rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, e meglio contro l’emissione del precetto esecutivo n.
__________ contro il ricorrente ad istanza di:
__________ rappr. da __________
viste le istanze
22 agosto 2001 di concessione dell’effetto sospensivo nonché di gratuito
patrocinio;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario;
che
tale disposizione va intesa in realtà in un senso più largo corrispondente a
quanto disposto dall’art. 36a OG, il quale, oltre a permettere all’organo
giudicante di dichiarare irricevibili i ricorsi e azioni fondati su modi di
procedere da querulomani o altrimenti abusivi (cpv. 2), autorizza pure la
reiezione senza deliberazione pubblica di ricorsi manifestamente infondati
(cpv. 1 lett. b);
che
il ricorso in esame, a prescindere dalla questione di sapere se non sia già
irricevibile nella misura in cui il ricorrente non fa valere interessi
personali (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 143 ad art. 17) bensì di terzi (parti civili nel
processo penale diretto contro il ricorrente), è manifestamente infondato, di
modo che si può prescindere dal notificarlo alla procedente ed alle parti civili;
che
infatti, la particella n. __________, in quanto è stata ritenuta non costituire
un prodotto del reato, non è stata confiscata, né a favore dello Stato (cfr.
art. 59 n. 1 CP) e nemmeno delle parti civili (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b CP),
di modo che è tuttora di proprietà del ricorrente;
che
ne è invece soltanto stato ordinato il sequestro conservativo ex art. 59 n. 2
cpv. 3 CP in vista dell’esecuzione dei risarcimenti spettanti alle vittime del
ricorrente (cfr. cons. 12 a p. 41-42 e dispositivi 7 e 7.8 della sentenza 9
giugno 2000 della Corte delle Assise criminali [inc. 72.00.81], doc. C);
che
l’art. 59 n. 2 cpv. 3 CP dispone in modo esplicito che “il sequestro
[conservativo] non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in
occasione dell’esecuzione forzata”;
che
non vi sono motivi per ritenere inapplicabile siffatta disposizione al
sequestro conservativo pronunciato a favore delle parti lese, dato che tale
norma è pure applicabile quando il credito compensativo dello Stato viene
assegnato alla vittima ex art. 60 lett. c CP (cfr. STF [7B.94/1997] del
10 giugno 1997, cons. 3a, p. 6, con rif. al succitato Messaggio, in: FF
1993 III 222; Charles Jaques,
Le “rang” des créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de
créance (postpositions), tesi Losanna 1999, nota 3 ad n. 59), poiché
l’assegnazione altro non è che una surrogazione della vittima nei diritti dello
Stato (cfr. art. 60 cpv. 2 CP);
che
l’esecuzione dei crediti compensativi è per il resto regolata dalla LEF (cfr.
Messaggio concernente la modifica del codice penale svizzero del 30 giugno
1993, in FF 1993, n. 223.6, p. 223 a.i.; Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation
pénale, Berna 1995, n. 67; Stefan Trechsel,
Kurzkommentar zum StGB, 2a. ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 59; Niklaus Schmid, Einziehung,
organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar zu Art. 58-60, 260ter und 305bis StGB,
vol. I, Zurigo 1998, n. 181 ad art. 59), ciò che vale a fortiori per le pretese
risarcitorie dei danneggiati;
che
secondo il diritto esecutivo, gli unici (cfr. art. 281 cpv. 3 LEF) privilegi
riconosciuti ai creditori al beneficio di un sequestro (e questo varrà
ovviamente anche per il sequestro conservativo ex art. 59 n. 2 cpv. 3 CP) sono
il diritto di partecipare in via provvisoria ad un pignoramento eseguito a
favore di altri creditori senza preventiva esecuzione (cfr. art. 281 cpv. 1
LEF) e il diritto di prelevare sulla somma ricavata dalla vendita dell’oggetto
sequestrato le spese del sequestro (cfr. art. 281 cpv. 2 LEF);
che
non va quindi riconosciuto ai creditori sequestranti – e ancora meno
all’escusso – il diritto di opporsi all’inoltro di un’esecuzione in via di
realizzazione dell’oggetto sequestrato;
che
l’annotazione del blocco (ex art. 161 cpv. 5 CPP) a registro fondiario della
particella n. __________ (cfr. ordinanza 12 febbraio 1999 del PP __________
(doc. A) – se dovesse tuttora sussistere – potrebbe al massimo impedire
l’iscrizione dell’aggiudicatario a registro e non già l’avvio di una procedura
esecutiva;
che
a questo stadio della procedura può essere lasciata aperta la questione di
sapere se tale annotazione potrebbe avere effetti più estesi di quelli
derivanti dalla ratio legis dell’art. 59 n. 2 cpv. 3 CP, tali da impedire la
realizzazione del pegno;
che
il ricorso è quindi da respingere;
che
pertanto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza
oggetto, mentre quella di concessione del gratuito patrocinio va respinta,
poiché già d’acchito non si realizza la condizione della probabilità di esito
favorevole (cfr. art. 15a cpv. 1 LPR);
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 281 LEF; 59, 60 CP; 161 cpv. 5 CPP; 9 e 15a cpv. 1 LPR
pronuncia:
Il ricorso 22 agosto 2001 di __________,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
-
L’istanza
22 agosto 2001 di concessione del gratuito patrocinio presentata da __________
è respinta.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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