AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2001.154
Data decisione, Autorità:
21.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00154/158/
182
Lugano
21 maggio
2001
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 23 e 25 febbraio 2001 di
contro
__________ e meglio contro l’incanto mobiliare 16
febbraio 2001 nel fallimento della società
procedura
concernente anche
__________),
viste le osservazioni
6 marzo 2001 della __________ 6 aprile 2001
dell’UEF __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
il 16 febbraio 2000 veniva effettuato l’incanto pubblico di alcuni macchinari
relativi al fallimento della società __________;
che
i beni in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta __________ per l’importo di
fr. 86'000.-- ;
che
con ricorso 23 febbraio 2001 __________ amministratore unico della fallita,
postula l’annullamento dell’asta sostenendo che l’UEF di __________ non avrebbe
tenuto conto dell’offerta di fr. 87'000 formulata da __________, fratello del
ricorrente e proprietario dell’immobile in cui la fallita esercitava la propria
attività;
che
egli chiede inoltre una stima dei macchinari da parte di un esperto, per
evitare che gli stessi vengano venduti ad un prezzo notevolmente inferiore al
loro effettivo valore;
che
con ricorso 25 febbraio 2001 __________, creditore della fallita, contesta la
decisione dell’UEF di __________ di aggiudicare i beni alla ditta __________
per fr. 86’000, sostenendo che la propria offerta di fr. 87'000 non sarebbe
stata presa in considerazione, malgrado l’asserito diritto di compensazione
vantato nei confronti della fallita;
che
il ricorrente postula quindi l’annullamento dell’asta e la consegna dei
macchinari all’aggiudicatario unicamente dopo la decisione sul ricorso in
esame;
che
con decisione 1° marzo 2001 l’UEF di __________ invitava __________ a voler
versare l’importo di fr. 9'000 a titolo di canone locatizio per l’utilizzo dei
macchinari in oggetto per il periodo 1° dicembre 2000/28 febbraio 2001, nonché
fr. 3'000.-- mensili a partire dal 1° marzo 2001;
che
con ulteriore decisione, pure datata 1° marzo 2001, l’UEF di __________
comunicava ad __________ il proprio rifiuto di corrispondere un canone di
locazione per l’utilizzo dei locali, avendogli l’Ufficio già consegnato il 28
novembre 2000 le chiavi dell’immobile;
che
con nuovo ricorso datato 8 marzo 2001 __________ si aggrava contro la richiesta
dell’UEF di __________ di corrispondere un canone per l’utilizzo dei macchinari
di proprietà della __________, nonché contro il rifiuto di versare un canone di
locazione per l’occupazione dei locali di sua proprietà;
che
delle osservazioni della __________ e dell’UEF di __________ si dirà, se
necessario, in seguito;
che i
ricorsi 23 e 25 febbraio 2001 di __________ e __________, nonché il ricorso 8
marzo 2001 di __________, sono tutti diretti contro l’operato dell’UEF di
__________ nell’ambito del fallimento della __________;
che i
gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso
modo;
che di
conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc.
15.2001.154, inc. 15.2001.158 e inc. 15.2001.182;
che il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che
giusta l’art. 259 LEF alle condizioni d’incanto nella procedura di fallimento
si applicano per analogia gli art. 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143 LEF;
che per
l’art. 129 cpv. 1 LEF l’aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti;
che
tuttavia l’ufficiale può accordare un termine di pagamento non maggiore di
venti giorni. In ogni caso, la consegna non si fa se non contro pagamento del
prezzo (cfr. art. 129 cpv. 2 LEF);
che quale
mezzo di pagamento a contanti viene pure riconosciuto dalla giurisprudenza e
dalla dottrina, l’assegno (cfr. DTF 91 III 68 ss; __________, __________,
__________ 1998, n. 2 ad art. 129);
che la
compensazione tra il credito vantato dall’aggiudicatario ed il prezzo di
aggiudicazione non è ammessa (cfr. __________, op. cit., n.3/4 ad art. 129);
che se le
condizioni d’incanto prevedono il pagamento in contanti, l’offerente deve
averli con sé al momento dell’asta (cfr. __________, op. cit., n.7 ad art.
129);
che
l’ufficiale d’esecuzione non è tenuto ad interrompere l’incanto per dare ad un
offerente la possibilità di prelevare da una banca la somma richiesta per
l’aggiudicazione (DTF 100 III 16);
che se
l’ufficio ritiene esservi fondati dubbi sulla disponibilità economica
dell’aggiudicatario e questi non paga il prezzo di aggiudicazione
immediatamente può, prima di concedere il termine di cui all’art. 129 cpv. 2
LEF, accertarne la solvibilità
(cfr.
__________, op. cit., n. 8 ad art. 129);
che
interrogato formalmente il funzionario dell’UEF di __________ che ha condotto
l’asta del 16 febbraio 2001 ha affermato di aver letto le condizioni d’incanto
prima dell’apertura dello stesso e di aver espressamente specificato che il
pagamento doveva avvenire in contanti o a mezzo assegno bancario (cfr. verbale
4 maggio 2001, interrogatorio formale __________, p. 2);
che tale
circostanza è stata pure confermata dalla funzionaria che ha coadiuvato
__________ durante lo svolgimento dell’asta (cfr. verbale 4 maggio 2001,
interrogatorio formale __________, p. 3);
che
l’Ufficiale __________ ha confermato che per quanto concerne i beni mobiliari
le condizioni d’incanto vengono comunicate agli astanti prima dell’apertura
dell’asta (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale __________, p.
5);
che nel
caso di specie i potenziali oblatori erano quindi a conoscenza che il pagamento
poteva essere effettuato in contanti o a mezzo assegno bancario;
che le
risultanze istruttorie hanno permesso di accertare che __________ non aveva,
al momento dell’asta, la disponibilità finanziaria per poter formulare
un’offerta di fr. 87'000.-- (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale
__________ e __________, p. 2 e 3);
che al
contrario la ditta aggiudicataria alla richiesta di dimostrare la propria
solvibilità ha prodotto fr. 12'000 in contanti ed un assegno bancario di lit.
92'964'000.--, già incassato dall’Ufficio, (cfr. verbale 4 maggio 2001,
interrogatorio formale __________, p. 3; scritto 4 maggio 2001 dell’UEF di
__________);
che,
sulla scorta delle pregresse considerazioni, si deve quindi concludere che
l’asta si è svolta correttamente con l’aggiudicazione dei macchinari alla ditta
__________ e i ricorsi 23 e 25 febbraio 2001 di __________ nella misura in cui
si riferiscono allo svolgimento dell’asta del 16 febbraio 2001, devono essere
respinti;
che a
futura memoria va comunque ricordato all’Ufficio, per evitare contestazioni
come quelle in esame, che le condizioni d’asta devono figurare sul verbale
d’incanto in analogia a quanto avviene nelle vendite immobiliari, per evidenti
ragioni di prova oltre che per ovvia razionalizzazione amministrativa;
con
ricorso 23 febbraio 2001 __________ contesta la stima dei macchinari, oggetto
dell’asta del 16 febbraio 2001, effettuata dall’UEF di __________;
che per
l’art. 227 LEF nell’inventario fallimentare si indica la stima di ogni singolo
oggetto;
che il
termine di ricorso contro la stima decorre di regola dalla firma
dell’inventario (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 5 ad art. 227);
che
giusta l’art. 32 cpv. 3 RUF, quando il fallimento viene liquidato secondo la
procedura sommaria, la comunicazione del deposito dell’inventario si farà
congiuntamente a quella del deposito della graduatoria;
che in
questi casi il termine per ricorrere contro l’inventario decorre dal giorno
dell’avvenuto deposito (art. 32 cpv. 3 RUF);
che nel
caso di specie l’inventario dei beni della __________ è stato eseguito il 7
agosto 2000 alla presenza dell’amministratore della fallita __________;
che il
fallimento della __________ viene liquidato secondo la procedura sommaria e
quindi il deposito dell’inventario è avvenuto, unitamente a quello della
graduatoria, il 28 novembre 2000;
che il
termine per contestare la stima dei beni inventariati decorre quindi, al più
tardi, da tale data;
che di
conseguenza il ricorso 23 febbraio 2001 di __________, volto a contestare la
stima dei macchinari, risulta manifestamente tardivo e deve essere respinto;
che con
ricorso 8 marzo 2001 __________ contesta la richiesta dell’UEF di __________ di
un canone locatizio per l’utilizzo dei macchinari relativi al fallimento
__________, nonché contro il rifiuto dell’Ufficio di corrispondere a sua volta
un canone locatizio per l’occupazione dei locali di proprietà del ricorrente;
che per
stessa ammissione del ricorrente egli utilizza dei macchinari, di proprietà
della __________, oggetto dell’asta del 16 febbraio 2001;
che la
richiesta dell'ufficio risulta fondata sul principio del pagamento di un canone
per l’utilizzo dei beni, infatti anche in assenza di un contratto di locazione
o affitto, una parte deve corrispondere una contropartita finanziaria per l’uso
di beni che non le appartengono e di cui sa che l’avente diritto non ha inteso
affidarglieli gratuitamente (DTF 119 II 437 );
che di
conseguenza la richiesta dell’UEF di corrispondere un canone di locazione per
l’utilizzo dei macchinari in oggetto risulta perfettamente legittima;
che per
quanto attiene l’ammontare del canone di locazione, ritenuto eccessivo dal
ricorrente, la censura si rivela irricevibile, concernendo la stessa questioni
di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera;
che per
quanto attiene la richiesta, formulata da __________ all’indirizzo dell’UEF di
__________, relativa al versamento di un canone di locazione per l’occupazione
dei locali, la stessa deve essere respinta, avendo l’Ufficio nel novembre 2000
riconsegnato al proprietario le chiavi dell’immobile (cfr. verbale d’interrogatorio
formale 4 maggio di __________, p. 5);
che di
conseguenza __________ ha potuto disporre dell’immobile a partire dal novembre
2000 e quindi non si giustifica la sua richiesta di un canone di locazione per
l’utilizzo dei locali;
che
dall’esame degli atti risulta che __________ ha notificato nel fallimento
__________ un credito di fr. 35'857.20 relativo a canoni di locazione impagati
per il periodo agosto 2000/gennaio 2001;
che tale
credito è stato riconosciuto da __________, amministratore della fallita,
nonché fratello del proprietario dell’immobile (cfr. verbale d’interrogatorio
formale 4 maggio 2001 di __________, p. 6);
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990,
n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
che
tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in
mala fede può essere condannata ad una multa sino a fr. 1'500.--, nonché al
pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF);
che
nel caso in esame, l’istruttoria ha dimostrato che le allegazioni di __________
e le censure rivolte all’indirizzo dei funzionari dell’UEF di __________ sono
al limite del temerario (cfr. verbale 4 maggio 2001 interrogatorio formale
__________, __________ e __________, p. 1-6);
che
di conseguenza __________ viene avvertito che in caso di ulteriori ricorsi
potrà essergli inflitta una multa e potranno essergli accollate le tasse e le
spese giudiziarie;
Richiamato gli art. 17, 129 e 227 LEF
pronuncia: 1. Le procedura di cui agli inc. 15.2001.154, 15.2001.158 e 15.2001.182
sono dichiarate congiunte.
-
Il
ricorso 23 febbraio 2001 (inc. 15.2001.158) __________, __________, è respinto.
-
Il
ricorso 25 febbraio 2001 (inc. 15.2001.154) ____________________, è respinto.
-
Il ricorso
8 marzo 2001 (inc. 15.2001.182) __________, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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