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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.213
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00213
Lugano
30 maggio
2001
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 5 maggio 2001 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’ambito del
fallimento della società
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
in data 20 aprile 2001 la __________ e __________, creditore della fallita,
chiedevano all’UEF di Bellinzona la cessione ex art. 260 LEF della facoltà di
contestare la rivendicazione di alcuni stampi inventariati nel fallimento della
__________;
con
decisione 24 aprile 2001 l’UEF di Bellinzona comunicava ad __________ e alla
__________ che la decisione di restituzione degli stampi in oggetto è avvenuta
con il deposito della graduatoria il 28 novembre 2000 e che tale decisione è
pure stata comunicata al legale di __________ in data 13 novembre 2000;
che
con ricorso 5 maggio 2001 __________, creditore della fallita e presidente
della __________ si aggrava, anche a nome dell’istituto di previdenza, contro
la decisione dell’UEF di Bellinzona, sostenendo che quest’ultimo avrebbe dovuto
dare ai creditori la possibilità di contestare la rivendicazione degli stampi mediante
la cessione ex art. 260 LEF;
che
per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul
merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che
nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di
chi non è stato sentito (cfr. Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che
nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 22 maggio
2001 per la decisione sull’effetto sospensivo;
che
già in data 12 febbraio 2001questa Camera ha dichiarato irricevibile per
tardività un ricorso di __________, datato 23 novembre 2000 concernente la rivendicazione
degli stampi;
che
agli atti vi è una dichiarazione scritta datata 28 novembre 2000 firmata da
__________, con la quale egli dichiara di non contestare la decisione dell’UEF
di consegnare gli stampi ai rivendicanti;
che
la graduatoria del fallimento __________ è stata depositata il 28 novembre 2000
unitamente all’inventario, essendo il fallimento liquidato con la procedura
sommaria;
che
agli atti vi è pure una lettera datata 13 novembre 2000 indirizzata all’allora
legale di __________ con la quale l’UEF di Bellinzona comunica l’intenzione di
riconoscere le rivendicazioni degli stampi oggetto del contendere;
che
il ricorso oltre che tardivo si rivela pure temerario, avendo lo stesso ricorrente
rinunciato a contestare la rivendicazione degli stampi;
che
s’impone quindi la reiezione del gravame senza la necessità di atti istruttori;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81,
p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
che
tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in
mala fede può essere condannata ad una multa sino a fr. 1'500.--, nonché al pagamento
di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF);
che
nel caso di specie, l’esame degli atti ha dimostrato che le allegazioni di
__________ e le censure rivolte all’indirizzo dell’UEF di Bellinzona sono temerarie
ed hanno unicamente scopo defatigatorio;
che
di conseguenza __________ viene condannato al pagamento di una multa di fr.
350.--;
Richiamato
l'art. 17 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 23 novembre 2000 __________ e della __________ di
previdenza del personale della __________, è irricevibile.
-
__________,
è condannato al pagamento di una multa di fr. 350.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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